Non costituiscono danno erariale multe, ammende ed interessi da versare ad altre pubbliche amministrazioni. Questo è quanto stabilisce l’articolo aggiuntivo 12 bis approvato dalla commissione Politiche comunitarie della Camera.

Un tempo c’erano gli assalti alla Finanziaria, poi ci sono stati gli assalti ai “milleproroghe”, ora ci sono quelli alle leggi comunitarie, ossia ai provvedimenti che recepiscono nel nostro ordinamento le direttive comunitarie.

L’80 % della nostra normativa ormai è dettata dalle indicazioni che ci vengono date (o imposte, secondo i punti di vista!) dall’Unione europea. Ogni anno il nostro paese recepisce le direttive europee oppure ripara le infrazioni commesse ed accertate rispetto alle norme comunitarie con questo strumento. Capita così che all’interno della stessa legge comunitaria vi siano disposizioni tra loro anche molto diverse.

Così accade per la legge Comunitaria 2010, attualmente in discussione alla Camera. La commissione Politiche dell’Unione europea di Montecitorio, infatti, giovedì pomeriggio ha approvato il testo della Legge comunitaria 2010 che passerà adesso all’esame dell’Aula. Tra le modifiche introdotte al testo, due in particolare hanno fatto discutere maggioranza e opposizione: gli articoli aggiuntivi 12.03 in materia di responsabilità civile dei magistrati e il 12.04 riguardante la responsabilità erariale di amministratori di aziende pubbliche. Il primo è rimbalzato subito alle cronache per la reazione dell’Associazione nazionale magistrati e per le proteste da parte dei partiti di opposizion che hanno parlato di intervento punitivo. Il presidente di commissione, Mario Pescante, ha risposto alle critiche sottolineando come l’iniziativa legislativa sia semplicemente volta a dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006 e a rispondere alla procedura di infrazione n. 2230 del 2009.

Per quanto riguarda l’articolo aggiuntivo sulla responsabilità erariale degli amministratori di aziende pubbliche, che ha ricevuto il parere favorevole del sottosegretario agli affari esteri Vincenzo Scotti, presente alla discussione in commissione, questo stabilisce che non costituiscono danno erariale multe, ammende ed interessi da versare ad altre pubbliche amministrazioni, che il danno erariale è la differenza tra il danno che emerge ed i vantaggi che derivano alla pubblica amministrazione e che la norma non solo si applica a tutte le società in cui il capitale pubblico supera il 50 % dell’intero capitale, ma ha carattere retroattivo (1° luglio 2009) e si applica anche nei casi di sentenze passate in giudicato.

Tradotto in soldoni questo significa che ogni volta che un soggetto pubblico come un’Autorità garante multa una società pubblica e il fatto è imputabile a comportamenti dei suoi amministratori, non si potrà più chiedere ad essi la rifusione del danno.

Anche qui i partiti di opposizione hanno scatenato la protesta. Se il testo (leggibile tra i documenti correlati) fosse approvato così com’è, secondo Sandro Gozi (Pd) andrebbe a favore dei componenti del Consiglio di amministrazione della Rai che hanno subito una condanna per danno erariale nei confronti dell’azienda. E ancora, secondo Antonio Borghesi (IdV) norma inciderà anche nel caso Finmeccanica, perché secondo le indagini in corso avrebbe creato disponibilità in denaro per pagare tangenti attraverso la sovafatturazione di costi. In questo caso, sempre secondo Borghesi, ci sarebbero due danni erariali: quello pari alle tangenti pagate e quello pari alle multe e sanzioni per evasione fiscale. Pronta la smentita di Finmeccanica che ha tenuto a precisare che attualmente il ministero dell’economia possiede una quota del 30,1% e non superiore al 50 % come previsto dall’articolo aggiuntivo.

Ma se da una parte scompare Finmeccanica, dall’altra potrebbero essere compresi anche gli ex vertici di trambus che dopo una sentenza della Corte dei Conti rischiano di risarcire l’amministrazione costretta ad una multa salata dall’Antitrust per violazione delle norme sulla concorrenza. I giudici tributari hanno infatti riconosciuto agli ex manager una «colpa grave» per aver causato «danno concreto e attuale alle pubbliche finanze». Forse agli ex manager non servirà neanche il ricorso perché potrebbe entrare prima in vigore la comunitaria 2010. La discussione passerà comunque all’Aula.

(Articolo 12bis al disegno di legge Comunitaria 2010)

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