A chi non è capitato di prendere un aperitivo con degli amici ed a fine serata di salire in macchina e tornare a casa?

Ai fini di una corretta informazione in ordine alle conseguenze cui si va incontro, in caso di un normale controllo da parte degli agenti addetti all’operazioni di controllo del territorio, vi invito a prendere nota della seguente normativa:

La rilevazione del tasso alcolemico oltre la misura consentita comporta l’elevazione della sanzione amministrativa e l’imputazione per la contravvenzione prevista e punta dall’art. 186 del C.d.S.

Le sanzioni previste, sia pecuniarie che detentive, sono:
Tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta soltanto a sanzioni amministrative di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) sanzione penale: arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200.  Consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) sanzione penale: arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000.

Tenete presente che per superare il tasso di 0,5 è sufficiente bere due bicchieri e mezzo di vino ed essere controllati entro le tre ore successive.

Consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
L’ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 del mattino.

Non ci si può opporre al controllo con l’etilometro  per la verifica dello stato di ebbrezza, in questo caso, infatti, si sarà destinatari di un’imputazione come se avessero riscontrato il tasso alcolemico più alto cioè pari o superiore a 1,5 gr/l.

L’Organo Giudiziario competente a decidere il reato contravvenzionale punito con l’ammenda e l’arresto è il Tribunale in composizione Monocratica.

L’Organo Giudiziario competente a decidere in merito alla sospensione/ritiro della patente è il Giudice di Pace – giudizio che si svolge con il rito di cui all’art. 22 e ss della L. 689/81.

In buona sostanza un soggetto che viene trovato con un tasso alcolemico sopra il limite di 0,8 gr/litro si ritrova a dover affrontare un duplice processo, l’uno innanzi al Tribunale che ha natura penale, l’altro innanzi al Giudice di pace che possiamo definirlo di natura mista, in quanto materia depenalizzata.

Il procedimento penale di cui alla violazione delle norme del Codice della Strada può concludersi con la richiesta di misura alternativa, ovvero i lavori socialmente utili.

La pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato e sempreché non vi sia stato un sinistro in occasione del quale è stato riscontrato il tasso alcolemico, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso in cassazione non sospende l’esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente.

In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. La pena può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità per non più di una volta.

Con lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il reato viene dichiarato estinto, il periodo di sospensione della patente è ridotto alla metà ed è revocata la confisca del veicolo.
In ogni ipotesi prevista dall’art. 186 del codice della strada, il trasgressore dovrà sottoporsi a visita medica per la verifica dello stato di salute fisica e psichica.  Il trasgressore potrà ottenere, previa visita medica, il rilascio di una patente condizionata prima per un anno, poi per due ed infine per cinque anni.
Vi rendete conto di quanto può venire a costare un bicchiere di vino? In buona sostanza colui che trasgredisce le norme comportamentali del codice della strada andrà incontro ad un calvario economico e di fatto che aggiunto alle lacrime e sangue di cui alla manovra Monti, non gli rimarrà altro che dismettere il proprio parco autoveicoli, vendersi l’abitazione, licenziarsi dal posto di lavoro, separarsi dalla moglie e migrare verso nuove frontiere.

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