Sono stato criticato, in senso buono, da alcuni amici che hanno letto l’articolo sul condono fiscale pubblicato il 25 novembre scorso. Testualmente hanno detto: “il condono serve soltanto a consentire a questi ricconi di cambiare la Mercedes ogni anno”.
In realtà, a mio modo di vedere, si è perso il punto di vista.

Il legittimo senso di giustizia ormai è stato soppiantato da un sentimento, per carità legittimo, ma di pura vendetta!

Ognuno è libero di spendere i propri soldi come gli pare, ma è anche vero che ognuno di noi dovrebbe adottare un Etica professionale che non leda gli interessi, costituzionalmente garantiti, della libertà dell’iniziativa economica, della tutela di un bene primario come l’utilità sociale (art. 41 Cost.).

Alla luce di tale precetto, la cui natura imperativa dovrebbe essere assicurata in primis dal legislatore e dagli amministratori della Res Pubblica quindi da noi Operai del diritto, gonfiare i conti pubblici con cifre astronomiche derivanti da sanzioni fiscali derivanti da “presunte” elusioni o evasioni fiscali, sia qualcosa che non lascia scampo alle generazioni future.

È di questi giorni la notizia che stanno preparando un piano finanziario per il risanamento dei conti pubblici attraverso l’Opera di uomini, definiti dagli Organi di Stampa, come gli unici salvatori della Patria. Di questo piano finanziario nulla è trapelato, se non nella Stanza dei Bottoni.

L’unica cosa che è emersa dall’insediamento della recente Cricca di Illuminati, chiamati a prendere provvedimenti rigorosi per i conti pubblici, è che stanno aumentando i costi per i viaggi da e per Bruxelles Strasburgo e via dicendo; tali misure sono state soltanto avallate dai capi di Stato di Francia e Germania.

Ad ogni buon conto, per tornare al discorso sull’etica da adottare nell’interpretazione delle norme e nell’emanazione di leggi e provvedimenti, vi spiego un trucchetto, adottato da molti professionisti ed imprenditori, per svincolare le aziende dalle posizioni debitorie e ripulire gli armadi dagli scheletri.

Materia Commerciale: cessione di azienda. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2560 del c.c. l’acquirente dell’aziende ceduta è obbligato solidalmente con il cedente per i debiti dell’azienda, qualora questi risultino dalle scritture contabili e riguardino debiti (anche tributari e previdenziali) assunti nei due esercizi commerciali precedenti, cioè nei due anni precedenti.

Il trucchetto è semplice: supponiamo che vi sia un attività commerciale di vendita al minuto di qualsiasi prodotto. A questa azienda attribuiamo un valore di € 300.000,00, con una situazione passiva risultante dalle scritture contabili di € 85.000,00. Fatto un piccolo conteggio l’azienda ha un valore oggettivo di € 215.000,00 – i debiti vanno pagati, per cui se ha un valore di 300 con debiti per 85 è ovvio che tale posizioni debitorie incidono sul valore.

Ora come fare per vendere l’azienda ad un corrispettivo di € 300.000,00 e quindi non far accollare i debiti al cessionario e fare in modo che le pendenze debitorie non passino tra cedente e cessionario?

Trucchetto sperimentato e considerato a tutt’oggi valido.

Si fanno due cessioni: la prima al valore di € 300.000,00 con posizione debitorie risultanti dalle scritture contabili in favore di una persona fisica, la cessione pertanto viene fatta utilizzando soltanto il codice fiscale e non la partita IVA.
La seconda cessione, avverrà tra persona fisica, con il solo codice fiscale, e imprenditore con partita IVA. La cessione potrà anche essere fatta nello stesso giorno e solitamente dallo stesso notaio.

Il trucco sta in questo meccanismo: la persona fisica non è un imprenditore, non è quindi obbligato alla tenuta delle scritture contabili, pertanto ciò che ha acquistato e immediatamente venduto, è venduto senza che vi sia la possibilità di far operare pienamente e legittimamente l’art. 2560 del c.c., non consentendo quindi ai creditori aziendali, anche tributari, di aggredire l’unico valore ancora esistente, ovvero l’Azienda.
I creditori dell’Azienda rimarranno con un debito che non potrà materialmente essere riscosso, in quanto il corrispettivo pari ad € 300.000,00 dell’azienda ceduta è stato già speso dal cedente, il quale non avrà più alcun bene da offrire per la soddisfazione ai creditori.

La persona fisica, nullatenente e non imprenditore, non potrà essere destinatario di azioni legali per il recupero del credito.

Colui che ha acquistato effettivamente l’azienda non avrà alcun motivo per pagare i creditori, in quanto nessun debito è stato ceduto e venduto con il trasferimento posto in essere.

Mi chiedo, vi chiedo, la cessione qui ipotizzata soddisfa l’esigenza di tutela sancite dall’art. 41 della Costituzione che, come detto prima, pur sancendo la libera iniziativa economica stabilisce che questa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana?

Se questi sono i meccanismi comunemente adottati dai nostri Illuminati Economisti, mi chiedo, e la cosa mi fa paura, che meccanismi adottano nei conti pubblici?

Un dato è certo: le famiglie e coloro i quali hanno redditi non legati a operazioni di bilancio, sicuramente quest’anno la Mercedes non se la potranno comprare.

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