Avvocati: mediatori di diritto ad alta formazione. Per garantire qualità e efficienza alla procedura di mediazione seguiranno 15 ore di corsi teorico-pratici e un aggiornamento di otto ore in due anni.
Il Consiglio Nazionale Forense, in una circolare inviata mercoledì agli Ordini (Circolare CNF n. 6-2014), suggerisce un percorso formativo e di aggiornamento per gli avvocati-mediatori, in modo da realizzare da una parte la previsione di legge, del decreto del “fare”, dell’iscrizione di diritto degli avvocati negli elenchi dei mediatori in virtù della loro specifica professionalità tecnico-giuridica e dei necessari loro formazione/aggiornamento specifici; dall’altra l’adempimento del dovere deontologico specifico di assicurare “adeguata competenza”, previsto nel codice attuale e nella nuova versione in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il percorso suggerito dal CNF, che potrà essere inserito nei programmi di formazione continua proposti dagli Ordini e dalle Associazioni forensi, ma anche da altri organismi di formazione, si compone di due step.
Il primo riguarda la vera e propria formazione, con 15 ore teorico-pratiche in classi di non più di 30 discenti, di cui 10 dedicate alle tecniche pratiche di mediazione; alle quali si sommerà la partecipazione a due procedure di mediazione condotte in porto.
Il secondo step riguarda l’aggiornamento, fissato in 8 ore in due anni.
Il CNF ha fatto invito agli enti formatori di contenere i costi che dovranno tendenzialmente limitarsi alla copertura delle spese/costi.

FORMAZIONE CONTINUA. In riferimento alle novità introdotte dalle legge di riforma dell’ordinamento forense in tema di formazione continua, il CNF ha anche inviato, per la consueta consultazione con Ordini e Associazioni, la bozza di regolamento che ridisegna in maniera innovativa il sistema.
Obiettivo della formazione continua è garantire la qualità della prestazione professionale e contribuire, per questa via, alla migliore amministrazione della giustizia.
La bozza di regolamento, in un quadro unitario e uniforme sul territorio, definisce in maniera autonoma la vera e propria formazione, attività volta all’acquisizione di nuove competenze in una logica di crescita; e l’aggiornamento, attività dedicata all’acquisizione della conoscenza degli aggiornamenti nella materia professionali di riferimento.
L’avvocato potrà costruire il proprio percorso in libertà, anche tramite l’autoformazione, ma in un quadro di verifica che giunge fino al monitoraggio delle attività svolte.
Il numero dei crediti che gli avvocati dovranno maturare è di 60 in tre anni, ma l’accreditamento non avverrà su base temporale ma in relazione al singolo evento, al quale saranno attribuiti dei crediti sulla base di criteri oggettivi predeterminati che valuteranno l’approfondimento proposto.
Il termine fissato per le osservazioni è il 5 maggio. 

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