L’attività di intermediazione assicurativa o di brokeraggio assicurativo è quell’attività che viene svolta a titolo oneroso da un mediatore assicurativo, detto anche Broker (persone fisiche e giuridiche) che consiste nel mettere in relazione la propria clientela, sia essa pubblica o privata, con il mercato assicurativo, per la copertura di rischi personali o dei rischi connessi alle attività svolte, in base a scelte proprie o per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

Tale attività è disciplinata dal Regolamento ISVAP n.ro 5 del 16 ottobre 2006, ed è definita dall’art. 106 del Codice delle Assicurazioni- D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – (di seguito “CAP”) che ha recepito la Direttiva n. 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002 , per la omogeneizzazione delle regole dei mercati assicurativi.

 

Il Broker opera in base ad uno specifico incarico, denominato “lettera di nomina” o “incarico di brokeraggio assicurativo”, ricevuto dal proprio cliente al quale dovrà, in alternativa:

–          presentare prodotti assicurativi e riassicurativi;

–          proporre prodotti assicurativi e riassicurativi;

–          prestare assistenza e consulenza finalizzate alla stipula di contratti di assicurazione o riassicurazione, in piena autonomia di gestione rispetto alle singole imprese di assicurazione;

–          prestare collaborazione nella gestione e nell’esecuzione del contratto assicurativo ed anche (possibilmente in armonia) con l’assicuratore.

 

Pertanto il Broker cura gli interessi del mandante (il cliente) nel rapporto con l’impresa di assicurazione.

Entrambe le figure professionali sono obbligate esclusivamente per le polizze di assicurazione del ramo vita ad identificare la clientela secondo le previsioni del D.Lgs 207/2001 nei casi in cui:

  • viene instaurato un rapporto continuativo;
  • sono eseguite delle operazioni per valori frazionati superiori a Euro 15.000;
  • vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  • vi sono dubbi sui dati ottenuti

Sono pertanto esclusi delle obbligazioni previste dalla normativa antiriciclaggio tutti i prodotti assicurativi diversi dal ramo vita (nella terminologia anglosassone: NO MARINE)

 

Gli obblighi di verifica della clientela rispondono al principio del KNOW YOUR CUSTOMER che richiede di:

  • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una onte pubblica affidabile ed indipendente;
  • identificare con ragionevole certezza l’eventuale titolare effettivo verificandone l’identità qualora la polizza o il prodotto assicurativo sia acquistato da un rappresentante del titolare o in rappresentanza di diversi beneficiari (es. i dipendenti di un’azienda, gli iscritti ad un ente un cral, un’associazione, una fondazione, ecc.);
  • svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o durante il dispiegarsi della prestazione professionale richiesta nel tempo analizzando le transazioni concluse, verificare che le prestazioni erogate siano compatibili con il profilo economico e finanziario del cliente, in modo proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente (es. polizze vita con rata annua elevata per un cliente che svolge la sua attività professionale in un luogo di lavoro precario o a rischio del proprio posto di lavoro causa le mutate condizioni economiche);

In ogni caso i clienti o i loro rappresentanti sono obbligati a fornire tutte le informazioni necessarie per consentire l’identificazione del titolare effettivo della polizza, e parimenti l’intermediario, dovrà verificare l’effettivo potere di rappresentanza, previa valutazione del rischio, anche sulla clientela già acquisita.

L’accurata analisi dei documenti di identificazione può infatti consentire al broker di rilevare grossolane falsificazioni.

Se non è possibile astenersi dalla sottoscrizione della polizza in quanto la prestazione per sua natura non può essere rinviata o vi sia un obbligo di legge, occorre informare tempestivamente l’impresa di assicurazione.

Parimenti problemi possano occorrere laddove il broker abbai già incassato il premio assicurativo e debba procedere all’interruzione del contratto assicurativo.

 

Non vi è l’obbligo di effettuare la verifica della clientela in relazione a:

  • Assicurazioni sulla vita con premio annuale inferiore a Euro 1.000 o con premio unico inferiore a Euro 2.500;
  • Forme pensionistiche complementari;
  • Regimi di pensione obbligatoria le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti se non successivamente al decesso del titolare;
  • Moneta elettronica qualora vi sia un limite di Euro 2.500 sull’importo trattabile in un anno civile;
  • Qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Tra le criticità che ancora non hanno trovato una corretta soluzione vi è quella di identificare le prestazioni professionali pregresse all’entrata in vigore della norma de qua sulla clientela già acquisita a basso rischio, che non è stata correttamente identificata sin dall’origine del rapporto.

L’intermediario di assicurazione, infatti, potrebbe avere nel nei proprio portafoglio, due differenti profili di soggetti:

  • dipendenti pubblici;
  • dipendenti privati

Tra questi, a sua volta, potremmo avere:

  1. soggetti che hanno ancora in essere polizze di assicurazione ramo vita;
  2. soggetti che hanno richiesto all’intermediario assicurativo o all’impresa di assicurazione il recesso o il riscatto della polizza;
  3. soggetti che hanno già concluso il rapporto con l’impresa di assicurazione per tramite dell’intermediario di assicurazione;

Tra i soggetti sub a) potremmo ulteriormente distinguere le seguenti casistiche:

  • dipendenti pubblici che hanno sottoscritto una polizza vita obbligatoria per il ricevimento di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50, che ancora operano presso una struttura pubblica;
  • dipendenti del settore privato, che hanno sottoscritto polizze di assicurazione sulla vita presso Aziende datrici di lavoro che hanno cessato la loro attività per mancanza di solidità economico finanziaria o hanno interrotto il rapporto di lavoro.

Le considerazioni suespresse fanno ben comprendere quanto sia auspicabile nel settore assicurativo che il legislatore intervenga e ponga rimedio.

 

di Walter Rossi, Componente Comitato Tecnico Scientifico, Accademia Antiriciclaggio

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