Per vivere serenamente dobbiamo trovare un terreno comune negli  affa­ri, nei rapporti sociali e familiari; un riferimento che corrisponda a criteri di giustizia, equità, pace sociale e contrattuale degni della nostra civiltà: il frutto di una “mediazione” che superi la legge del più forte, del più ricco o del più furbo, che utilizzi la ragione per dare un indirizzo agli istinti di sopravvivenza, e che sia un percorso che faccia incontrare le parti in un riferimento comune.
Il nuovo Istituto, introdotto e forte­mente voluto da forze trasversali e dal Legislatore per alleggerire il conten­zioso civile, deve essere conseguenza di un’educazione all’assertività e uno stimolo a cittadini, aziende ed enti a osservare, considerare e valorizzare le proprie capacità di interazione nella vita privata e pubblica nel rispetto delle normative. Già il Confucianesimo e la religione cristiana si sono “oc­cupate” di mediazione. Il pensiero di Confucio non prevede comportamenti di sfida e di sopraffazione tra le parti: non vi è una sola verità, ma quelle che nascono dagli accordi ragionati e costruttivi. Già nel 500 a.C. riteneva che la conciliazione, attraverso pra­tiche di compromesso e mediazione, fosse idonea a limitare l’esasperata e naturale competizione, che si traduce spesso in un’unica ragione e in una vittoria senza futuro.

“Le origini della Mediazione moderna si rinvengono nella Common Law” 
La Mediazione, come strumento di risoluzione delle controversie alterna­tivo ai Tribunali, non costituisce una novità: è stata praticata da sempre sia in Italia che in altre culture giuridi­che, in via informale o in contesti normativi. Le origini della Mediazione mo­derna si rinvengono nella Common Law. La prima istituzionalizzazione risale alla fine del XX secolo negli USA attraverso la costituzione di un Dipartimento del Lavoro e la nomina di una Commissione deputata alla definizione stragiudiziale dei conflitti di lavoro insorti tra la classe operaia e quella padronale (Intestate Commerce Act 1887). Negli USA l’Istituto nelle svariate forme è prassi, non eccezio­ne. Questo accade anche in Inghil­terra, Australia, Argentina, Francia e Spagna, ove si applica sempre più. In Cina e Giappone si è soliti ricorrere al mediatore: è del tutto illogico il sistema dei Tribunali.

La negoziazione assistita
Il metodo di negoziazione voluto dal Legislatore Europeo è quello della negoziazione assistita, finalizzato alla facilitazione del raggiungimento dell’accordo. Tale modello (media­zione facilitativa) ha origine dalle ricerche dell’Università di Harward nel 1980 ed è caratterizzato da una segmentazione di fasi attraverso le quali si realizzano accordi, che porta­no a soddisfare tutti gli interessi. La funzione del mediatore è imparzia­le e impegnata ad aiutare e inco­raggiare nella ricerca, attraverso le potenzialità delle parti, di soluzioni che soddisfino tutti (quindi non la soluzione migliore o quella più vicina a norme giuridiche). Con il DLgs 4 marzo 2010 n.28 è stata data attuazione alla delega contenuta nell’art 60 della L 18 giugno 2009 n.69, che impegnava il legislatore delegato a introdurre una disciplina generalizzata sulla mediazione finalizzata alla concilia­zione in ambito civile e commerciale nel normale rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria (in particolare della direttiva 2008/52/ CE 21 maggio 2008). L’obiettivo del Legislatore è duplice: risolvere rapidamente le controversie con tempi e costi minori e vantaggi per il sistema sia sociale che economico ma anche alleggerire i Tribunali. L’anno 2010 ha decretato l’ingresso in Italia dell’I­stituto, attuandosi così una sorta di “outsourcing” dell’attività di risolu­zione delle controversie in quanto è devoluta la stessa a soggetti esterni all’apparato giudiziario, ma coordi­nati da Organismi sotto il controllo dei Ministeri della Giustizia e delle Attività Economiche. La Mediazione è, quindi, rispetto alla Giustizia ordinaria: alternativa, in quanto una controversia può trovare una conclusione nello stesso procedi­mento di mediazione; complementa­re, in quanto la normativa introduce l’obbligatorietà della Mediazione in alcune materie, definendola condizio­ne di procedibilità per l’accesso alla giurisdizione ordinaria; integrativa, in quanto il Magistrato può invitare a risolvere il contenzioso con la media­zione o a chiarire parte dello stesso, sospendendo la causa.

Tre tipologie di mediazione
Si possono astrattamente individuare tre tipologie di mediazione:
• spontanea, facoltativa, volontaria in ogni materia (anche nel recupero crediti, nel diritto del lavoro, etc), che si svolge prima e indipendentemen­te dalla domanda giudiziale e che è extraprocessuale, pur formandosi con la conciliazione un titolo esecutivo. L’art 2 DLgs 28/2010 dispone espres­samente che “chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili”; 
• sollecitata dal giudice che, pur essendo volontaria (occorre aderire all’invito del giudice), è endoproces­suale in quanto si inserisce all’inter­no di un giudizio per risolverlo o per risolverne una parte;
• obbligatoria stragiudiziale non volontaria e condizione di procedi­bilità della domanda per le seguenti materie: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; como­dato; affitti di aziende; risarci­mento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; responsabilità medica; diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

“La mediazione può essere spontanea, facoltativa o volontaria”
 La Mediazione civile e commerciale è, quindi, uno strumento adatto a tutti: cittadini, enti pubblici e operatori economici, che necessariamente hanno contrasti in un mondo sempre più complesso. 

I vantaggi della mediazione
• rapidità: il procedimento di mediazione ha una durata massima di 4 mesi, ma si può risolvere al primo incontro. Consente di ottenere in breve tempo un titolo esecutivo omologato dal Tribunale; 
• economicità: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo; vi è un credito d’imposta fino a € 500,00 in caso di successo della mediazione. Il verbale di accordo (“conciliazione”) è esente dal registro fino a € 50.000,00. Le uniche spese sono le indennità: la mediazione è uno strumento, quindi, vantaggioso anche per i costi minimi; 
• neutralità: i mediatori sottoscrivono una dichiarazione attestante la loro neutralità, presupposto imprescindibile per l’individuazione della soluzione ottimale del contenzio­so; 
• informalità: la mediazione si svolge secondo le regole previste nel regolamento dell’Or­ganismo: le parti, tuttavia, di comune accordo con il mediatore possono prevedere modalità diverse di svolgimento della procedura. La procedura può svolgersi anche in un luogo scelto dalle parti o telematicamente. Le firme possono essere autenticate anche in momenti e luoghi diversi;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *