La sentenza della Corte costituzionale depositata il 4 dicembre scorso fa giustizia delle argomentazioni con le quali la Procura di Palermo aveva giustificato la propria posizione secondo la quale le telefonate intercorse tra Nicola Mancino e il Presidente della Repubblica non erano “…minimamente rilevanti e quindi sarebbero andate distrutte con la instaurazione di un procedimento davanti al Giudice per le indagini preliminari .”

E, per rendere ancor più chiara quella impostazione, il Procuratore della Repubblica di Palermo affermava che siccome “…nessuna norma prescrive o anche soltanto autorizza l’immediata cancellazione della registrazione quando venga causalmente ascoltata una conversazione tra il soggetto sottoposto ad intercettazione ed altra persona nei cui confronti non poteva essere disposta alcuna intercettazione”, in tali casi “…alla successiva distruzione della conversazione si procede con la autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, sentite le parti” ( il corsivo è nostro ), dunque, secondo la procedura prevista dagli articoli 268 e 269 del codice di procedura penale.
Come giustamente rileva la Corte, questa procedura è codificata per discutere, con tutte le parti del processo, sulla rilevanza o meno di alcune intercettazioni.

Ma in questo caso non è da dibattersi sulla rilevanza, affermata o meno: il fatto è che siccome quelle intercettazioni non potevano essere effettuate, esse vanno considerate come del tutto inutilizzabili.

La Corte chiarisce infatti che il Presidente della Repubblica è stato collocato dalla Costituzione al di fuori dei poteri dello Stato e al di sopra di tutte le parti politiche.
Per svolgere questo ruolo è necessario che egli affianchi ai propri poteri formali , che si manifestano attraverso atti ufficiali, un uso di quello che è stato definito potere di persuasione, composto da attività informali e non incastonabili in una elencazione preventiva. Basti pensare che anche nel caso della assunzione di provvedimenti formali, quali ad esempio lo scioglimento anticipato delle Camere, quel provvedimento è per prassi preceduto da una serie di colloqui esplorativi che il Capo dello Stato tiene con i massimi esponenti delle forze parlamentari ed istituzionali: gli eventuali giudizi o apprezzamenti su persone o sulla vicenda non sono certo suscettibili di diffusione.

Non ha alcuna rilevanza affermare – come fa la Procura di Palermo – che si tratta di intercettazioni casuali: infatti, prosegue la Corte, se il fondamento della tutela della riservatezza delle comunicazioni presidenziali sta nella protezione delle attività informali di equilibrio e raccordo tra i poteri dello Stato, il livello di tutela non può essere affidato alla accidentalità o meno della intercettazione.

Dunque, quelle conversazioni non potevano essere intercettate ‘a priori’ ; ma, poiché la impossibilità di effettuare quelle intercettazioni non poteva essere conosciuta dall’inizio, la non diffusibilità va tutelata necessariamente ‘ex post’ .
Dice sostanzialmente la Procura di Palermo: bene, visto che quelle conversazioni non possono essere divulgate, ne chiederò la distruzione al giudice, nel rispetto degli articoli 268 e 269; cioè …in contraddittorio con tutte le altre parti del processo ( ! ).
Ma la Corte, pazientemente, ricorda che esiste nel nostro codice di procedura penale l’articolo 271, che regola appunto il caso di una conversazione che non potrà essere utilizzata nel processo perché indebitamente acquisita: il P.M. ne deve chiedere al GIP la distruzione senza alcun contraddittorio con la altre parti del processo: avvocati difensori, consulenti, parti civili e chi più ne ha più ne metta.

Ma, si dirà, l’art.271 esiste da tempo immemorabile nel nostro codice di procedura penale: come mai la Procura di Palermo non aveva deciso, all’epoca, di applicarlo, chiedendo al GIP ciò che la Corte ora gli ha imposto di chiedere?
I casi potrebbero essere due: o quella Procura voleva a tutti i costi rendere pubbliche quelle intercettazioni, usando la strada obliqua del deposito in contraddittorio; oppure ignorava la esistenza dell’articolo 271 del codice di procedura penale.
Ah, saperlo, saperlo…
Corte costituzionale, sentenza 1 del 2013

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *