Secondo la Consulta le disposizioni contenute dal decreto 78 del 2010 sono incostituzionali, perchè il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio. 
Le disposizioni governative si pongono in evidente contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione (pari dignità sociale e concorso spese pubbliche in ragione della capacità contributiva. Secondo palazzo della Cancelleria il prelievo è ingiustificato se limitato solo ai dipendenti pubblici.
«Nel caso in esame, dunque, l’irragionevolezza – spiega la Consulta – non risiede nell’entità del prelievo denunciato, ma nella ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. La sostanziale identità di ratio dei differenti interventi di solidarietà, poi, prelude essa stessa ad un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato ai pubblici dipendenti, foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un ‘universale’ intervento impositivo».
Incostituzionali anche i tagli alle retribuzioni dei magistrati per la parte riguardante l’indennità speciale e per la parte che stabilische che non sono erogati senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l’acconto spettante per l’anno 2014 è pari alla misura già prevista per l’anno 2010 e il conguaglio per l’anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21».
La sentenza è leggibile in allegato 
Corte costituzionale, sentenza 223 depositata l’11 ottobre 2012

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