Torniamo a parlare di Equitalia e di procedure di riscossione.
Vi devo riferire dell’ennesima attività di questa società volta a riscuotere somme con metodi e strumenti che veramente possono essere ricondotti ad un Paese del terzo Mondo e non ad uno Stato di Diritto.

Il caso è questo: una signora che ha la veneranda età di 79 anni, proprietaria di un autoveicolo, nel 2007 prende 22 multe per avere attraversato un varco di zona a traffico limitato senza permesso, in un arco temporale di sessanta giorni (da maggio a giugno).
Ebbene, la signora si vede recapitare nell’anno 2010 una cartella esattoriale per l’importo complessivo di circa 4mila e 500 euro che viene impugnata.
Il Giudice di Pace di Roma concede la sospensione dell’esecutività del ruolo esattoriale e nel luglio del 2011 si celebra l’udienza per la decisione del ricorso.

All’udienza il Giudice di Pace rigetta il ricorso, ma non emette la sentenza, nel senso che il carico giurisdizionale dei Giudici di Pace di Roma è talmente alto che le sentenze giacciono negli archivi dell’ufficio in attesa di essere trascritte e depositate.
Tale attesa è dovuta al fatto che i dattilografi devono trascrivere le sentenze e soltanto in un momento successivo le stesse vengano pubblicate mediante il deposito in cancelleria. Da quel momento la sentenza è ufficialmente pubblica e, sempre da quel momento, decorrono i tempi per l’eventuale appello, ovvero colui che ha vinto può fare una copia della sentenza in forma esecutiva ed iniziare la procedura per l’esecuzione di quanto sancito in sentenza.

A tutt’oggi per la causa decisa con il rigetto due anni fa non è ancora stata pubblicata la sentenza. Nonostante questo però alla signora in questione viene notificato un preavviso di fermo amministrativo del veicolo di sua proprietà per l’importo di circa 6mila e 500 euro sul presupposto che il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso. L’illegittimità sta proprio nella mancanza del titolo esecutivo necessario per l’azione esecutiva. Ossia nella mancanza della sentenza che, una volta depositata e consegnata al vincitore della causa in forma esecutiva, dà il diritto di procedere all’esecuzione.

In parole povere mentre tutti i cittadini che hanno avuto ragione davanti al Giudice di Pace mediante l’annullamento dell’eventuale ruolo esattoriale devono aspettare la materiale pubblicazione della sentenza per poter far valere le eventuali loro ragioni, Equitalia se ne infischia della mancanza del titolo esecutivo ed avvia la procedura di esecuzione del fermo amministrativo del veicolo senza avere in mano alcunché.

Per legge, infatti, benché formalmente rigettato il ricorso, fin quando non venga emessa la relativa sentenza vige ancora la sospensiva concessa a suo tempo, e pertanto ogni azione esecutiva in assenza del relativo titolo giurisdizionale è del tutto illegittima.

Ma v’è di più!!! Infatti la signora nel 2009 aveva ricevuto un verbale di accertamento sempre per contravvenzioni al codice della strada per eccesso di velocità (in realtà tutte le multe erano state prese dal figlio che era alla guida). Ebbene, la signora paga la multa nel termine di sessanta giorni dalla notifica.
Sembra essere tutto risolto, invece il Comune del luogo ove l’infrazione è stata sollevata iscrive a ruolo le somme attraverso Equitalia ed entrambi notificano altra cartella esattoriale.
Anche questa cartella viene impugnata ed ovviamente viene annullata.
Questa volta però la sentenza viene pubblicata in tempi relativamente celeri, tre mesi… Indovinate un po’?. Il preavviso di fermo amministrativo di cui abbiamo detto, contiene anche la cartella esattoriale oggetto di sentenza di annullamento parte del Giudice di Pace, con l’aggravante che la relativa sentenza nella debita forma è stata comunicata ed inoltrata ad Equitalia, la quale fa finta di nulla e procede esecutivamente come se i provvedimenti giurisdizionali non fossero mai stati adottati…

La verità è che questa società deve essere messa in liquidazione ed i suoi impiegati, funzionari, direttori generali ed amministratori devono essere mandati a casa “senza passare dal via” come nello storico Monòpoli…

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