Diffamazione, caso Sallusti, favor rei e sentenza irrevocabile. Secondo il senatore Mazzatorta, avvocato di Brescia ed esponente della Lega Nord, se anche fosse approvata la legge non si potrebbe applicare al giornalista
Andando per ordine, è giovedì mattina e l’Aula del Senato si è incartata nuovamente nella discussione del disegno di legge sulla riforma della diffamazione. Nella serata di mercoledì sembrava essere stato raggiunto un accordo che invece la mattina in Aula durante le votazioni viene sconfessato (tanto che la discussione del provvedimento sarà poi rinviata a lunedì 29 ottobre).
Interviene il senatore Mazzatorta e dichiara: «Aggiungo una considerazione: si parla di legge Sallusti, anche se questa legge, se mai diventerà tale, non si applicherà al caso Sallusti, per il quale è stata emanata una sentenza irrevocabile e il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo ha un unico limite, che è proprio la sentenza irrevocabile».
Vale allora la pena mettere in riga pochi ma incontrobertibili principi:
1) L’articolo 673 Cpp dice che: «Nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Allo stesso modo provvede quanto è stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità».
2) la giurisprudenza in proposito dice che «se l’intervento legislativo posteriore altera la fisionomia della fattispecie, nel senso che sopprime un elemento strutturale della stessa e, quindi, la figura di reato in essa descritta, ci si trova di fronte ad una ipotesi di abolitio criminis». E ancora che «la ratio della retroattività della legge abolitrice del reato va individuata nell’esigenza di giustizia e di ragionevolezza, non potendosi tollerare di continuare a punire chi in passato ha commesso un fatto che l’ordinamento non ritiene più meritevole o bisognoso di pena. Il principio di retroattività della legge sfavorevole, finisce per acquisire rilievo costituzionale sotto il profilo dell’articolo 3 della Carta Fondamentale e si impone anche in forza del modello di diritto penale del fatto accolto nel nostro ordinamento» (sentenza Cassazione penale, n. 24468 del 12 giugno 2009).
In aggiunta va detto che Sallusti non è ancora andato in carcere, vale a dire la pena non è stata eseguita. Certo se la legge sulla diffamazione non verrà approvata, ad andare in carcere saranno ancora tanti giornalisti.
Ma il punto è: vi fareste curare da un medico che non conosce le basi della medicina?
E allora, perchè noi dovremmo accettare che ad approvare leggi siano persone che non conoscono il diritto?
In allegato i documenti che mettono in riga i concetti appena espressi.

Esecuzione giudicato penale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *