E’ necessaria una premessa per capire che senso ha la prescrizione e che cosa provoca davvero. La prescrizione è una specie di punizione per lo Stato, per il “sistema-giustizia”, che non riesce a compiere il suo dovere – cioè condannare chi non rispetta la legge – in un tempo ragionevole.

Nella sostanza, provoca l’estinzione, ossia la cancellazione, del reato. Questo non vuol dire che il reato non è stato commesso: se così fosse non ci sarebbe niente da cancellare.

Vuol dire invece, al contrario, che nonostante i documenti, le prove, che il giudice ha davanti a sé, siccome è passato troppo tempo quel giudice non ha il diritto di andare avanti nel giudizio: deve arrendersi a sua maestà il tempo che gli ordina di fermarsi perché il reato, nell’attesa, si è cancellato. E’ come quando si dice che mentre il medico studia il malato muore: non vuol dire che non c’era la malattia.

La legge, anzi, stabilisce che se le prove che il giudice ha davanti nel momento in cui si rende conto che è “scaduto il tempo” non fossero sufficienti nemmeno a far sospettare che il reato sia stato commesso, quel giudice è obbligato a emettere una sentenza di assoluzione, e non di prescrizione.

Proprio per questo motivo l’imputato può rinunciare alla prescrizione e chiedere di portare a termine il processo. Perché è convinto che il processo dimostrerà la sua innocenza anche se, in quel momento, le carte dicono che è colpevole.

E c’è una ragione pratica per la quale è garantito all’imputato il diritto a rinunciare alla prescrizione: visto che non si tratta di un’assoluzione, la sentenza di prescrizione lascia in piedi l’obbligo per l’imputato di risarcire chi è stato danneggiato dal reato, a patto che si sia costituito parte civile. Insomma: il processo si chiude con una prescrizione ma l’ex imputato, proprio come se fosse stato condannato, deve risarcire la parte civile.

Immaginiamo un truffatore che finisce sotto processo e le sue “vittime” che si costituiscono parte civile. Passano più di 3 anni (la prescrizione per la truffa è tre anni) e il processo non è ancora concluso. A questo punto il tribunale dichiara prescritto il reato ma il truffatore deve risarcire i danneggiati dalla sua truffa, proprio come se fosse stato condannato.

La premessa finisce qui.

Con la riforma introdotta dalla legge 251 del 5 dicembre 2005 (la cosiddetta ex – Cirielli), il tempo necessario per la prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale, cioè della pena prevista dal codice penale senza tenere conto di attenuanti o aggravanti che possono, in concreto, far aumentare la condanna sotto il minimo o oltre il massimo rispetto a quanto previsto dal codice.

In precedenza la prescrizione si calcolava in scaglioni di cinque anni a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima del reato contestato: fino a 5 prescrizione dopo 5 anni, da 5 a 10 prescrizione in 10 anni, da 10 a 20 prescrizione in 20 e così via.

Oggi invece ciò che conta è la pena massima: se è di 7 anni il reato si prescrive in 7 anni (e non in 10 come prima), se è di 10, in dieci anni.

Sono però previsti due “limiti”: nessun delitto può prescriversi in meno di 6 anni (ad esempio per l’abuso d’ufficio la pena massima è 3 anni ma la prescrizione è di 6), e nessun reato contravvenzionale si può prescrivere in meno di 4 anni. Ad esempio il disturbo della quiete pubblica si prescrive in 4 anni (i reati contravvenzionali sono quelli puniti non con la reclusione ma con l’arresto oppure con un’ammenda: la differenza tra arresto e reclusione è che l’arresto si può sempre convertire in una pena pecuniaria, la reclusione invece soltanto in alcuni casi).

 

Che significa tutto questo?

 

Oggi, il reato di ricettazione (pena massima stabilita dal codice: 8 anni) si prescrive, appunto, in 8 anni. Prima invece siccome 8 sta tra 5 e 10 si prescriveva in 10 anni.

In sostanza la prima conseguenza della riforma è che la prescrizione è stata quasi sempre ridotta, almeno per i reati più gravi.

E visto che non è stato fatto nulla per abbreviare i tempi della giustizia questo significa che sono di più i processi che si concludono con la prescrizione.

Una seconda conseguenza è che al contrario i reati di minore importanza (come il disturbo della quiete pubblica che certo non crea alla società gli stessi problemi della corruzione) si prescrivono in tempi più lunghi.

In pratica lo Stato ha deciso che fare rumore la notte è più grave che accettare bustarelle e dunque ci si può impiegare anche più tempo ma l’importante è arrivare ad una sentenza per punire chi osa disturbare la quiete.

Mentre è meno importante condannare un corrotto.

Infatti con la vecchia legge (il vecchio articolo 157 del codice penale) i reati meno gravi, puniti con una pena inferiore a 5 anni di carcere “cadevano” nel primo scaglione della prescrizione: cioè 5 anni.

Oggi si passa indistintamente a 6 o a 4: si prescrive in 4 anni anche la detenzione di pesi illegali in uno spaccio pubblico.

Vuol dire che è più grave avere una bilancia truccata in salumeria che fare il sindaco e prendere una tangente in cambio di una licenza edilizia (articolo 318 codice penale, corruzione per un atto d’ufficio, pena massima: 3 anni, prescrizione 3 anni).

Attenzione: a questo proposito bisogna ricordare che ci sono due tipi di corruzione: l’amministratore pubblico che prende soldi per compiere un atto a cui si ha diritto (ad esempio una concessione edilizia che ha tutte le carte in regola ma che con la bustarella si ottiene più rapidamente), e quello che incassa la tangente per fare qualcosa che non dovrebbe fare, ossia di illecito, contrario ai doveri d’ufficio (ad esempio una licenza edilizia che non avrebbe dovuto essere concessa).

Facciamo degli esempi.

La nuova prescrizione cancella in 6 anni, invece che in 10 come prima, molti reati di cui si parla spesso: la corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, la truffa ai danni dello Stato o di enti pubblici, il favoreggiamento, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’usura e la frode fiscale.

Un’analisi della Corte di appello di Bologna ha stimato che per questa “fascia” di delitti la quota destinata a prescriversi è salita dal 9,60 per cento al 47 per cento.

Come non bastasse, uno studio della Corte di Cassazione ha accertato che il tempo medio dei processi per reati puniti al massimo con 8 anni, compreso il giudizio di Cassazione (ed è davvero impossibile che un imputato non ricorra prima in appello e poi in Cassazione) è di 9 anni. Dunque, questi processi vengono tutti cancellati dopo il giudizio d’appello ma prima della sentenza definitiva della Cassazione.

In pratica, si è trovato il modo per obbligare il sistema giudiziario a sprecare il massimo di energie e denaro: indagine, rinvio a giudizio, primo processo, secondo processo, comincia il terzo processo ma prima che possa finire si va tutti a casa.

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