Approvate definitivamente da Palazzo Madama le misure urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile.
 Decisamente ridimensionato, però, il testo rispetto alla sua prima lettura a Palazzo Madama del 2 febbraio scorso. Alla Camera, infatti, sono stati stralciati molti articoli sulla disciplina delle crisi da sovraindebitamento. 
 l testo approvato interviene ora solo su alcuni ambiti specifici quali le  disposizioni in materia di proroga dei giudici onorari, le modifiche al codice di procedura civile in materia di cause dinanzi al giudice di pace, la questione della cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili dinanzi la Corte di cassazione e, infine, la nomina del sindaco nei casi delle società a responsabilità limitata.
 L’articolo 13, comma 1, interviene sulle disposizioni del codice di procedura civile relative alle cause dinanzi al giudice di pace in cui le parti possono stare in giudizio personalmente. In particolare la lettera a) interviene sull’articolo 82 del codice di procedura civile per elevare da 516,16 euro a 1.100 euro il valore soglia delle cause in cui le parti possono stare in giudizio personalmente davanti al giudice di pace.
In riferimento a tali cause, la lettera b), modificando l’articolo 91 del codice di procedura civile, stabilisce che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
il nuovo comma 1-bis aggiunge all’articolo 769 del codice di procedura civile un ulteriore comma dopo il terzo con cui si stabilisce che l’istanza di inventario del defunto, nel caso in cui non siano stati apposti i sigilli, può essere avanzata dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte. L’articolo 14 del provvedimento, sostituito dal Senato, abroga l’articolo 26 della legge di stabilità 2012. Tale ultima disposizione ha previsto misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile della Corte di cassazione e delle corti d’appello. A tal fine ha introdotto la cosiddetta istanza di trattazione nei procedimenti civili pendenti dinanzi alla Corte di cassazione aventi ad oggetto ricorsi avverso pronunce pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, per le quali non trovano applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 47 della citata legge n. 69 e in quelli pendenti davanti alla corte d’appello da oltre due anni prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità. In base all’articolo 26 previgente le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti ne chiede la trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell’avviso che la cancelleria avrebbe dovuto inviare a tal fine alle parti costituite, con l’avvertimento delle conseguenze di legge. In tal caso il presidente dichiara l’estinzione del processo con decreto. Le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge all’articolo 26 della legge n. 183 del 2011, norma quest’ultima, come detto, abrogata in sede di conversione al Senato, sono le seguenti: la lettera a), modificando il comma 1 dell’articolo 26, prevede che la disciplina dell’istanza di trattazione trovi applicazione nei procedimenti pendenti da oltre tre anni, in luogo dei due anni previsti dal testo originario, prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità 2012. La stessa lettera a) elimina dal comma 1 dell’articolo 26 l’obbligo di invio alle parti costituite, da parte della cancelleria, dell’avviso relativo all’onere di presentare istanza di trattazione. Le impugnazioni in questione si intenderanno quindi decadute se nessuna delle parti dichiarerà, con apposita istanza, da inviare perentoriamente entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, la persistenza Pag. 6e l’interesse alla loro trattazione. L’istanza dovrà essere sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti prevista dall’articolo 83 del codice di procedura civile e autenticata dal difensore. La lettera b) sostituisce poi il comma 2 dell’articolo 26. Richiamando l’articolo 2 della legge n. 89 del 24 marzo 2001, il nuovo comma 2 dell’articolo 26 prevede che il periodo di sei mesi di cui al precedente comma 1 non sia computato ai fini della ragionevole durata del processo. La lettera c) introduce infine una modifica di coordinamento formale al comma 3 dell’articolo 26, che rimane invariato nella sostanza. L’articolo 15, non modificato nel corso dell’esame in Senato, dispone la proroga al 31 dicembre 2012 dei termini di talune disposizioni in materia di magistratura onoraria. In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo sul giudice unico, n. 51 del 1998, che a sua volta ha novellato l’ordinamento giudiziario prorogando la applicabilità delle disposizioni che consentono ai magistrati onorari di essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sulla base del testo novellato tale disciplina potrà continuare ad applicarsi fino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Il comma 2 interviene più specificatamente sui giudici onorari il cui mandato era in scadenza al 31 dicembre scorso o avrebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2012. In entrambi i casi la proroga nelle funzioni opera fino a tutto il 31 dicembre 2012. Analiticamente, la disposizione proroga al 31 dicembre 2012 i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari il cui termine era in scadenza il 31 dicembre 2011, e proroga a tutto il 31 dicembre 2012 i giudici di pace il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2012. La proroga opera a far data dal 1o gennaio 2012 fino alla riforma organica della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.
Anche l’articolo 16 è stato oggetto di modifiche da parte del Senato. Il comma 1 novella l’articolo 14 della legge di stabilità, adeguandola a talune disposizioni introdotte dalla medesima legge, in particolare l’introduzione del cosiddetto sindaco unico ed introducendo una disposizione di carattere transitorio. Conseguentemente la lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, ora oggetto di una modifica soppressiva del Senato, sostituisce anche nel comma 9 del medesimo articolo 14 della stessa legge di stabilità il termine «sindaco» in luogo di «collegio sindacale». Tale comma prevede così che a partire dal 1° gennaio 2012 le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere un bilancio secondo uno schema semplificato la cui struttura verrà fissata con decreto ministeriale. La successiva lettera b) introduce un nuovo comma 13-bis all’articolo 14, che prevede la permanenza in carica dei collegi sindacali delle società a responsabilità limitata nominati entro il 31 dicembre 2011 fino alla loro naturale scadenza, deliberata dall’assemblea che li ha nominati. Dalla soppressione della sopracitata lettera a) è derivata, per analoghi motivi di coordinamento, la soppressione, in sede di conversione al Senato, anche del comma 2 dell’articolo 16. 
decreto_civile_copia.pdf

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