La Corte costituzionale rivede la modalità di perfezionamento delle notifiche per il destinatario di una cartella di pagamento nell’ipotesi della cosiddetta irreperibilità relativa: illegittima la previsione per cui i tempi per l’impugnazione partono dalla data di spedizione della raccomandata informativa invece che dal suo ricevimento o, in ogni caso, trascorsi dieci giorni dal timbro postale d’invio.

Il cardine della decisione si rintraccia nella mancanza di «alcuna ragionevole ratio, con violazione dell’evocato articolo 3 Cost.» nel prevedere due procedure diverse per le notifiche qualora, in presenza di un destinatario “relativamente” irreperibile, si abbiano atti di accertamento o cartelle di pagamento.
Senza contare che il rimando all’articolo 140 del Codice di procedura civile di fatto fa partire le lancette dei termini utili per l’impugnazione in un momento in cui il notificatario ancora non è a conoscenza di essere titolare di una cartella di pagamento, applicando la disciplina prevista nel caso del destinatario “assolutamente” reperibile.

Discrasie
– I giudici hanno dato ragione al tribunale di Bologna e alla Corte d’appello di Milano, rimettenti alla Corte Costituzionale, che concordavano sulla plausibile illegittimità della norma per cui gli effetti della notifica partivano al compimento dell’ultimo degli adempimenti previsti.
In questo modo hanno tra l’altro rivisto un modus operandi pacifico, avallato da altre pronunce giurisprudenziali della Cassazione e della stessa corte Costituzionale ritenendole non più attuali. In tempi di amministrazione digitale, insomma, non vale più la regola per cui, onde evitare di far gravare sul notificante i tempi di consegna, i 40 giorni per presentare ricorso partivano dal deposito nella casa comunale della cartella e dall’invio della raccomandata. La sentenza della svolta risale al 2002 (si tratta della 447) nella quale si distingue il perfezionamento della notifica per il mittente da quello per il destinatario.

La ratio della decisione – Italia Paese di ricorsi, almeno a giudicare dalla vastità e varietà di pronunce in materia di notifiche. Chi, come, in che tempi, con quale strumenti: c’è almeno una sentenza per ogni gusto. La stessa pronuncia della Corte costituzionale si sofferma a valutare i continui rimandi da un articolo all’altro di testi di legge distinti per arrivare alla sua decisione, combinando quanto stabilito nelle «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» (Dpr n. 602/1973) e nel Dpr n. 600/1973 per le «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» dove, all’articolo 60, primo comma, alinea e lettera e), «si stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento si perfeziona nel giorno successivo a quello in cui l’avviso dell’avvenuto deposito di tale atto nella casa comunale è affisso nell’albo del Comune anche «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile» e non solo, quindi, nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario». Il «combinato disposto» delle due norme «viola gli evocati parametri – lamentano i giudici di prime cure – perché l’applicazione del procedimento notificatorio» come disposto nel caso in esame è «irragionevole in quanto rende applicabile una modalità di notificazione che presuppone la cosiddetta “irreperibilità assoluta”; […] crea un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’analoga ipotesi di notificazione di un atto di accertamento [-…]; lede il diritto di difesa del destinatario».

Rimostranze fondate per i giudici delle leggi: articolo 26, comma tre (ora quattro) del Dpr n. 602/1973 illegittimo. D’ora in avanti, per rispetto di quanto stabilito nella sentenza n. 258/2012 (integralmente leggibile negli allegati), sulla porta di casa, dell’ufficio, dell’azienda del destinatario – temporaneamente assente – di una cartella di pagamento ci sarà un avviso oltre alla raccomandata informativa, come accade per gli atti di accertamento.
Corte costituzionale, sentenza 258 del 22 novembre 2012

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