Nessun importo va più versato al momento dell’avvio della procedura di mediazione.
L’Associazione nazionale avvocati italiani rende noto che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 1351/15, nell’annullare in parte il regolamento che disciplina la nuova mediaconciliazione, ha affermato che la legge che regola la mediaconciliazione prescrive che, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione.

“Da questa decisione esecutiva derivano due conseguenze – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla – La prima è che nessun importo va più versato al momento dell’avvio della procedura di mediazione. La seconda è che i versamenti effettuati (ed imposti) sono illegittimi”.

Il TAR Lazio ha fatto rilevare che il decreto ministeriale 180/2010, al comma 2, art. 16, prevede che “per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.

Il comma 9 dello stesso art. 16 prevede poi che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.

Secondo il TAR Lazio, entrambe le disposizioni regolamentari si pongono in contrasto con la gratuità del primo incontro del procedimento di conciliazione, previsto dalla legge laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo.

“Dopo questa decisione – ha sottolineato il Presidente ANAI – gli Enti di conciliazione sono tenuti alla restituzione degli importi indebitamente riscossi, mentre il Ministero della Giustizia è tenuto al risarcimento del danno. Si tratta di svariati milioni di euro che vanno rimborsati”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *