Cercare e trovare parcheggio è già un incubo… ma nell’incubo… altro incubo attende…

Non è una novità tornare all’auto, anche dopo un appuntamento, una visita medica, essere già tormentati per le questioni che si sono affrontate in quella sede, e ritrovarsi il fegato “gonfio” per un foglietto di carta lasciato sul parabrezza!!!

Ahimè giungiamo troppo tardi!! È passato un ausiliario del traffico e ci ha lasciato un ricordo, che di questi tempi, ci accompagnerà per tutto il mese.

Per onor di cronaca vi metto in debita luce la seguente circostanza: la norma prevede due tipologie di multe in caso di strisce blu:
– l’una, in caso di omissione totale di pagamento e, quindi, mancata esposizione della relativa ricevuta è prevista una sanzione da € 39,00 (qualora venga pagata la sanzione nei 15gg successivi alla constatazione), ad € 159,00 (generalmente applicano il minimo);
– l’altra sanzione è del pagamento di una somma da € 23,00 ad € 92,00 (Art. 7, comma 15, C.d.S.) nel caso in cui il ticket esposto riporti un orario che al momento della rilevazione da parte dell’ausiliario risulti decorso il limite temporale di sosta.
Generalmente, mi consta personalmente, sanzionano nella misura di € 24,00.

Ergo,
mettete sempre almeno 1 euro quando lasciate l’auto in sosta nelle strisce blu! Risparmiate quasi sicuramente € 14,00 sull’eventuale contravvenzione.

È da dire al riguardo comunque che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisamente la 25783 del 22/03/2010, chiarisce che essendo l’area in concessione ad azienda privata, il mancato pagamento dopo la prima frazione è da intendere come una inadempienza contrattuale e come tale non si applica il Codice della Strada, ma si procede al recupero delle ulteriori somme dovute ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997, a tutela del diritto patrimoniale dell’ente concessionario.

Però vengo a anche a raccontarvi di una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma che, in riforma di una sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha ben spiegato alla P.A. che la violazione dell’art. 157,6° comma, C.d.S., per aver sostato senza esporre il titolo di pagamento, presuppone l’esistenza del provvedimento del Sindaco attuativo per quella zona, ai sensi dell’art. 7, comma 11ett. F) C.d. S., di un’area di sosta a pagamento.
Affinché, detto provvedimento possa considerarsi legittimo, esso deve adeguarsi a quanto disposto dall’art. 7, comma 6 del C.d.S., in tale articolo viene stabilito che le aree di sosta a pagamento devono essere poste al di fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
Il Comune pertanto, in caso di contestazione della sanzione per il detto motivo deve produrre in sede giurisdizionale l’anzidetto provvedimento pena “la non conformità dell’atto del Sindaco alle prescrizioni dettate dall’art. 7 C:d.S.”.
Inoltre, il Comune deve legittimare l’ubicazione dell’area per la sosta a pagamento con la riserva di uno spazio per il parcheggio gratuito senza dispositivi di controllo di durata della sosta, ed in caso di contestazione deve produrre in giudizio la prova della presenza nella zona soggetta a strisce blu di altra zona lasciata a parcheggio gratuito.
Infatti, è ormai acquisito il principio secondo il quale il giudice ordinario deve annullare le contravvenzioni elevate nelle zone di parcheggio a pagamento – disapplicando il provvedimento presupposto in forza del quale è stata irrogata la sanzione amministrativa- nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad istituire, nelle immediate vicinanze, in violazione dell’art.7, comma 8 del codice della strada, zone di parcheggio gratuito e libero.

Spero che tali accorgimenti e consigli vi tornino utili… Alla prossima settimana.

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