L’Antitrust durante lla riunione del 16 luglio scorso ha deciso di avviare un’istruttoria per verificare se il Consiglio Nazionale forense abbia messo in atto due distinte intese finalizzate a limitare l’autonomia dei singoli avvocati nella determinazione dei compensi e nella ricerca di nuova clientela.
Alla base della decisione dell’Antitrust due distinti comportamenti messi in atto dal CNF:
1) la pubblicazione, sul sito istituzionale del Consiglio, delle tariffe ministeriali, ormai abrogate, accompagnate da una circolare emanata nel 2006 in base alla quale l’avvocato che richiede un compenso inferiore al minimo tariffario può comunque essere sanzionato in base al Codice Deontologico. Secondo l’Autorità il comportamento del CNF non troverebbe giustificazione neanche nei ‘parametri’ citati dall’articolo 13 della riforma forense del 2012 visto che tali parametri non possono comunque trasformarsi in tariffe minime obbligatorie.
2) il parere n. 48/2012 reso dal Consiglio in base al quale l’utilizzo, da parte degli avvocati, di siti internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, confligge con il divieto di accaparramento della clientela sancito dall’art. 19 del codice deontologico forense. Secondo l’Antitrust tale parere, inibendo l’impiego di un nuovo canale di distribuzione e stigmatizzando l’offerta di servizi incentrata sulla convenienza economica, potrebbe essere idoneo a limitare la concorrenza tra professionisti. Il parere era stato rilasciato a proposito della piattaforma Amica Card, circuito a disposizione di aziende e professionisti (tra cui avvocati) che intendono promuovere i propri servizi tramite internet, a fronte del pagamento di un canone mensile; i consumatori-utenti, sottoscrivendo (gratuitamente o a pagamento) la tessera AmicaCard, possono acquistare, a condizioni agevolate, i servizi reclamizzati sul circuito direttamente dai professionisti ad esso aderenti.
l’istruttoria si dovrà concludere entro il 31 ottobre 2014.
Pronta la replica del Cnf.
In merito all’apertura di una “ nuova” istruttoria dell’Antitrust su possibili intese restrittive su “tariffe” e codice deontologico da parte del CNF a danno dell’autonomia dei professionisti, il CNF manifesta stupore per l’iniziativa che si annuncia non conferente.
E’ noto ormai a tutti che il sistema tariffario non esiste più e che le tariffe minime, già non più vincolanti dal 2006, sono state abrogate del decreto Cresci-Italia. Decreto che ha introdotto i Parametri forensi, poi approvati con il decreto ministeriale 140/2012.
Il sito istituzionale del CNF non solo è stato puntualmente aggiornato con la cronaca degli eventi, con la pubblicazione di Dossier sugli aggiornamenti normativi che si rendessero via via necessari ma pubblica, in una sezione fissa accessibile dalla homepage, proprio l’articolo 9 del decreto Cresci-Italia e il decreto ministeriale 140/2012, recante il regolamento sulla determinazione dei Parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate del ministero della giustizia (http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/parametri.html)
Lo stesso decreto 140/2012 è pubblicato nella Banca dati citata dall’Antitrust (peraltro esterna al sito e sotto altro logo) come ultimo atto adottato e dunque in vigore.
L ’aver mantenuto i precedenti atti amministrativi (come la circolare del 2006), afferenti peraltro ad altre fonti normative, ha valore semmai “storico” ma certo non può averlo giuridico per chiunque abbia dimestichezza con il sistema delle fonti dell’ordinamento.
Quanto al secondo rilievo, sono ormai note da tempo le posizioni dell’Antitrust in merito al Codice deontologico forense senza che si abbia memoria di un provvedimento sanzionatorio da parte dei giudici amministrativi nei confronti del CNF. Anzi, al contrario, il Consiglio di Stato ha escluso procedimenti a carico del CNF.
Nel merito, il citato articolo 19 si limita a vietare l’intermediazione di agenzie e procacciatori per acquisire clienti; non è una preclusione generale che impedisce agli avvocati di allargare la loro “quota di mercato” (a voler usare terminologia cara all’AGCM), ma solo di farlo tramite mezzi illeciti.
L’Antitrust sembra ignorare che dignità e decoro sono principi contenuti nella legge professionale e che il concetto di dignità è associato, nel dettato costituzionale, a quello della persona e del lavoro.
Il CNF ha sempre fornito all’Autorità garante , con la massima trasparenza e immediatezza, ampia e documentata risposta, anche sulle stesse questioni oggi riproposte.
Lo stesso farà in questa occasione, rilevando tuttavia una ipersensibilità su alcuni temi che appare ingiustificata 

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