Dunque, il lettore si chiedeva se in questi casi la “vittima” di questa storia, lo “sputtanato”, avesse potuto presentare una denuncia per diffamazione. La richiesta ci offre l’occasione per fare il punto su diffamazione e internet. Una questione che di questi tempi assume sempre più spesso rilevanza.

 

Anzitutto va chiarito che tra reati informatici e diffamazione via Internet non c’è alcun nesso. I reati informatici (a proposito: un reato è sempre e solo penale, dunque parlare di “reato penale” è sbagliato e tautologico) sono alcuni reati “nuovi” possibili attraverso l’uso della specifica tecnologia (la clonazione della carte di credito, il phishing, il furto d’identità ecc.) nonché alcune fattispecie di reato “antiche” (truffa, minacce, violazione di segreti industriali ecc) che però assumono nuove connotazioni attraverso Internet.

 

In questo caso il fatto di aver commesso uno di questi reati grazie a Internet costituisce un’aggravante della pena. Questo perché il legislatore, giustamente, ha ritenuto che la Rete costituisca uno strumento che, di per sé neutro, può diventare un pericoloso “grimaldello” per entrare nella vita delle persone proprio approfittando dell’affidamento che esse ripongono in un mondo, quello telematico, che viene normalmente inteso come utile. E’ un po’ come l’aggravante prevista per i casi di violenza su minori quando questa violenza è esercitata da maestri, istruttori, istitutori o da coloro che li hanno in affidamento e cura. Come dire: tu sei quello che devi proteggerli e proprio tu te ne approfitti facendo leva sul senso di affidamento e sicurezza che i ragazzi riponogno in te? Allora paga più caro la tua malefatta.

Venendo al caso, certamente si può configurare la diffamazione, ma non perché sia stato adoperato il termine”sputtano”, o almeno questa non è la questione principale. La parola in sè non è mai diffamatoria o ingiuriosa, a meno che non sia tra quelle comunemente ritenute volgari e gratuitamente offensive. La parola, filosoficamente parlando, è come la ricerca sull’atomo (o come Internet): di per sé è neutra, ciò che conta è l’uso che se ne fa. E guai se non fosse così.

In questo caso il punto è un altro: affinché si configuri diffamazione è necessario che la reputazione di qualcuno venga danneggiata agli occhi di più persone contemporaneamente (se si trattasse invece di una sola persona sarebbe ingiuria).

Attenzione: il diffamato non deve dimostrare che effettivamente più persone abbiano in concreto letto l’affermazione diffamatoria. E’ sufficiente che lo strumento adoperato per divulgarla sia potenzialmente capace di raggiungere più persone contemporaneamente e indipendentemente dalla volontà di chi scrive o parla. Come nel caso di Internet.

Detto questo, come si evince anche dalla ricerca fatta daMadda, affinché vi sia diffamazione in teoria non ha importanza che il fatto narrato sia vero o falso. Ciò che importa è che il fatto, anche se vero, “oggettivamente” danneggi la reputazione del soggetto di cui si parla (“contro” cui è raccontato). A questo punto però intervengono, giustamente, delle garanzie, costituzionalmente protette, relative alla libertà di espressione (siccome si tratta di garanzie costituzionali, nella cosiddetta “scala delle leggi” – quella che Calamandrei chiamava scala di durezza delle norme – le garanzie sono più forti, dure, resistenti di quelle apprestate da una legge ordinaria, come la legge sulla stampa del 1948 e le sue successive modifiche).

Tali garanzie prevedono che, in sede di giudzio, il giudice possa valutare la verità del fatto narrato come “scriminante della pena”, ossia come causa in base alla quale, pur configurandosi il reato, non viene applicata alcuna sanzione perché, in soldoni, non sarebbe giusto punire qualcuno per aver detto la verità.

Il discorso però non è così semplice: affinché infatti possa essere evitata la punizione, occorre che vi sia un interesse oggettivo e pubblico alla conoscenza di quel fatto. Ad esempio se io racconto che il signor B ha messo le corna alla moglie, anche se ciò è vero non eviterò la pena perché alla gente non frega niente di sapere le faccende private del signor B. Ma se il signor B è, ad esempio, il sindaco, e le corna gliele ha messe usufruendo del potere che gli deriva dall’essere rappresentante dei cittadini, questa circostanza rende il fatto degno di essere narrato e fa sorgere da un lato il diritto di quei cittadini a conoscerlo per poter esercitare il loro potere di controllo e di valutazione dei propri rappresentanti, e dall’altro il diritto di chi lo racconta a raccontarlo. Il fatto che poi da ciò derivi anche un danno alla reputazione del sindaco, passa – in pratica – in secondo piano: cede il passo al superiore interesse dei cittadini a conoscerlo. E dunque elimina la possibilità di essere puniti per averlo raccontato.

Esiste inoltre un ulteriore diritto di chi racconta fatti che riguardano “pubblici ufficiali”, ossia coloro che agiscono in nome e per conto della pubblica amministrazione o comunque di un ente di interesse pubblico: il diritto a provare la verità del fatto. La prova della verità è ammessa soltanto quando il diffamato ha la qualfica di pubblico ufficiale: rappresentante politico, amministrativo, magistrato, funzionario, poliziotto, carabiniere, vigile urbano e così via. Attenzione però: questo non vuol dire che si possono raccontare i fatti privati dei pubblici ufficiali in qualunque caso. E’ sempre necessario che tali fatti, anche e privati, abbiano una “ricaduta” sul ruolo, sulla funzione o sui comportamenti. Ad esempioun architetto o un ingegnere, o un geologo che deposita una perizia relativa allo stato di un terreno, attraverso la quale il proprietario del suolo ottiene il permesso di costruire, è un privato cittadino ma relativamente al suo ruolo di “certificatore”, di perito, è un pubblico ufficiale. Se dunque si scoprisse che quella perizia dice il falso perché in cambio il proprietario del terreno, oltre a pagargli l’onorario legittimo per il lavoro, ha regalato una crociera all’ingegnere, o gli ha fatto trascorrere una notte con una donna bella e disponibile, questo fatto può essere raccontato perché c’è una stretta relazione tra le due cose.

Anche un medico è, per esempio, pubblico ufficiale limitatamente a ciò che attesta nel referto o sulla cartella clinica.

E allora, tornando al forum dove si racconta del torto, il punto non è che il torto sia stato o meno eliminato e riparato (si può anche raccontare di qualcosa che è successo tanti anni fa) ma che non c’è alcun interesse pubblico a conoscere quella vicenda. E se il racconto causa un danno all’immagine, alla reputazione, del “protagonista”, allora c’è diffamazione anche se la storia è vera ed è stata raccontata correttamente.

Diverso sarebbe stato se invece che in Rete la vicenda fosse stata raccontata in una lettera da un amico.Quando la comunicazione è diretta a una sola persona, si “scende” dalla diffamazione all’ingiuria: per esserci ingiuria il fatto raccontato DEVE essere falso.

La natura “ontologica”, come si dice in gergo tecnico, dell’ingiuria è la stessa della calunnia: si ha ingiuria quando la falsità su una persona viene raccontata ad un soggetto, si ha calunnia quando da un lato quel soggetto al quale viene raccontata è un’autorità di polizia o giudiziaria, dall’altroquando la falsità costituisce anche un’ipotesi di reato o di illecito civile o amministrativo. Ad esempio: Antonio ha un’amante può essere ingiuria se è falso, ma mai calunnia perché avere un’amante (per fortuna…) non è vietato da alcuna norma. “Antonio ha una relazione sessuale con una quindicenne” può essere invece, se è falso, ingiuria se viene scritto in una lettera indirizzata a Francesco, calunnia se la lettera viene spedita all’autorità giudiziaria (fino a 16 anni è reato). Se invece è vero non è ingiuria, non è calunnia ma, paradossalmente, potrebbe essere diffamazione se lo scrivo in Internet o sul giornale e Antonio è una persona di cui non frega niente a nessuno e il fatto che se la faccia con una quindicenne (oltre ad essere un reato, naturalmente) non incide in alcun modo su interessi collettivi. Ovviamente se invece Antonio viene processato in seguito a questa sua relazione, è chiaro che si può raccontare la storia (sempre con correttezza e senza esagerare con le parole e i contenuti: la diffamazione c’è anche quando le “forme” del racconto eccedono il… giusto).

Un’ultima osservazione: anche se l’autore del forum avesse eliminato il thread, ciò non avrebbe cancellato la diffamazione. Il reato di diffamazione infatti viene definito tecnicamente “istantaneo” e si consuma nello stesso momento in cui appare la notizia e questa è potenzialmente leggibile da chiunque. Eliminarla, così come correggerla o chiedere scusa, può incidere sull’irrogazione della pena o sulla sua determinazione, ma non sulla sussistenza del reato. E’ come se un rapinatore, dopo aver svaligiato una banca, si presentasse dai carabinieri a confessare e restituire il denaro: questo non farebbe venire meno il reato di rapina, ma certamente inciderebbe, positivamente, sulla pena. Spero di essere stato chiaro, anche se un po’ lungo…

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