A proposito di diffamazione a mezzo stampa, il Tribunale di Bari aveva iniziato un nuovo filone giurisprudenziale in base al quale si possono evidenziare due punti:
1) Esiste il delitto di diffamazione colposa;
2) Se il direttore di una pubblicazione è anche l’autore dell’articolo diffamatorio, risponde sia del delitto di diffamazione che del reato di omesso controllo sul contenuto dell’articolo.

La Corte d’appello di Bari ha evidentemente seguito questa innovativa interpretazione, limitandosi a dichiarare estinti i reati per sopravvenuta prescrizione.
La Corte di cassazione, presso la quale il malcapitato direttore aveva impugnato la sentenza, ha rimesso, finalmente, le cose a posto. ( Finalmente perché il fatto è di dieci anni fa…)

Per dirla in breve: i giudici di merito avevano accertato che vi era stato un salto di impaginazione , e la notizia riguardante un certo sanitario di Bari era finita in quella – del tutto diversa – riguardante alcuni arresti, sempre ne settore della sanità, eseguiti a Taranto. All’origine, quindi, non vi era stata nell’imputato intenzione diffamatoria (in diritto penale si chiama dolo).

Ma il Tribunale di Bari aveva ritenuto che il delitto di diffamazione era stato commesso per colpa, e che comunque il direttore del giornale era responsabile, ai sensi dell’art.57 della legge sulla stampa, di omesso controllo sul materiale in pubblicazione.
Sta di fatto, però, che il direttore di quel giornale era anche l’autore dell’articolo, quindi già in partenza non poteva rispondere sia della diffamazione che dell’omesso controllo.

In più, i giudici di merito avevano dato per scontato che si fosse trattato di un comportamento colposo: dimenticando, però, che la diffamazione è un delitto che prevede l’elemento intenzionale (in diritto penale – questo sconosciuto – si chiama dolo).
Ma se dolo non c’è, non c’è neanche il delitto di diffamazione; e se non c’è il delitto di diffamazione, come può esservi quello di omesso controllo sui un articolo diffamatorio che penalmente non esiste?

E, infine: come è possibile prevedere in una stessa persona questo doppio reato, cioè aver scritto un articolo incriminabile e non aver controllato il contenuto dell’articolo?

Anni fa in televisione c’era un programma che si chiamava “La ruota della fortuna”: che questa ruota ci fosse anche in quella camera di consiglio del Tribunale di Bari ?
Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 21867 depositata il 5 giugno 2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *