La Commissione Europea è l’organo esecutivo del sistema politico dell’Unione, con poteri di proposizione legislativa. Il ruolo principale di questa istituzione è costituito infatti dalla predisposizione delle proposte, che possono essere direttive o regolamenti, da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio, i quali non possono agire senza l’iniziativa della Commissione. Si occupa inoltre dell’implementazione delle politiche europee, ad esempio per quanto concerne l’allocazione dei fondi (politica di coesione, politica agricola, ecc.) e l’attuazione dei programmi a livello nazionale. Caratteristica distintiva dell’organo è la propensione tecnica, in cui la fase di ricerca e studio diventa elemento centrale.

La struttura della Commissione, essendo di gran lunga l’istituzione europea più corposa in termini di dipendenti, è molto articolata: coesistono sostanzialmente due sottostrutture, una “politica” ed una “tecnica”. La prima è costituita dall’insieme dei Commissari, uno per Stato Membro, che possono essere associati ai ministri di un governo nazionale. Ogni Commissario ha una materia di competenza (Affari Economici, Industria, Ambiente, ecc.) e gestisce il lavoro della Direzione Generale (DG) da lui coordinata, avvalendosi dell’aiuto di un gabinetto personale. Le DG, d’altro canto, rappresentano il braccio operativo, dove vengono messi a punto gli studi e le proposte, a loro volta suddivise in direzioni ed unità.

I Commissari rimangono in carica per 5 anni, seguendo la stessa tempistica del Parlamento, ma a differenza di quest’ultimo non ci sono elezioni dirette. Spetta al Consiglio l’incarico di proporre un nominativo per il ruolo di Presidente, tenendo conto dei risultati elettorali, che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dal Parlamento. Successivamente il Presidente seleziona i Commissari tra una rosa di candidati presentata da ogni Stato Membro, scelti tra le personalità di spicco e competenti in alcune materie. Da ultimo, saranno di nuovo Parlamento e Consiglio ad approvare definitivamente l’intero blocco di Commissari. A differenza delle altre istituzioni, i rappresentanti nazionali non hanno alcun vincolo formale in termini di mandato da parte del governo che li ha presentati: in altre parole, non devono rappresentare gli interessi del proprio paese di appartenenza, dovendo occuparsi dell’Europa nel suo insieme.

Le decisioni della Commissione vengono generalmente adottate in modo collegiale, ovvero con la maggioranza dei suoi componenti: ogni Commissario è dunque chiamato ad esprimersi anche su materie che non gli competono direttamente. Rimangono tuttavia alcuni poteri esclusivi attribuiti ai singoli Commissari, specie per quanto riguarda l’organizzazione interna del lavoro ed in particolare sull’indirizzo delle Direzioni Generali. (luigi borrelli)

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