Prima di procedere all’acquisto o alla vendita di un immobile, è fortemente raccomandato ricorrere a un’ispezione ipotecaria: essa rappresenta, infatti, uno strumento attraverso il quale si ha la possibilità di raccogliere ogni informazione di cui si potrebbe aver bisogno. Insomma, nel momento in cui ci si accinge a comprare casa, una volta che ne sono state verificate le caratteristiche, l’ispezione ipotecaria permette di accertarsi che l’acquisto venga effettuato dal legittimo proprietario. Se non si vuole fare riferimento a un notaio di fiducia, dunque, ci si può muovere anche privatamente, usufruendo degli strumenti offerti dall’Agenzia delle Entrate: l’ispezione ipotecaria, appunto.

Che cos’è e a cosa serve l’ispezione ipotecaria

L’ispezione ipotecaria consente di visionare i dati relativi alle formalità che sono riportate all’interno dei Registri immobiliari: la si può considerare come una ricerca compiuta in una Conservatoria dei Registri Immobiliari, che è l’ufficio presso cui sono depositati gli atti amministrativi, gli atti giudiziari e gli atti notarili relativi ai beni immobili. Per approfondire l’argomento si può consultare anche il sito retevisure.it, che mette a disposizione ulteriori informazioni in proposito.

Con l’ispezione ipotecaria chi sta per comprare una casa può verificare, per esempio, se sulla stessa ci sono delle pendenze pregiudizievoli o di natura volontaria: una proprietà immobiliare potrebbe essere gravata da un pignoramento, da un’ipoteca giudiziaria derivante da un decreto ingiuntivo, da un’ipoteca volontaria correlata a un mutuo, e così via. Prima di procedere alla trascrizione di qualsiasi atto di natura pregiudizievole sul patrimonio immobiliare di qualcuno, in sostanza, l’ispezione ipotecaria è un passo decisamente consigliato, utile anche per controllare la consistenza patrimoniale di un debitore insolvente o di un potenziale cliente. 

La visura ipotecaria

Le visure ipotecarie presenti in conservatoria permettono anche di consultare le note, i registri e i titoli che sono stati depositati nei Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate. Le note – o annotazioni, che dir si voglia – non sono altro che le formalità attraverso le quali vengono modificate delle iscrizioni o delle trascrizioni precedenti, tra cui le cancellazioni di pignoramenti o di ipoteche; esse permettono di modificare anche altre note. Ispezionando le iscrizioni, invece, si ha l’opportunità di visionare e consultare le formalità che riguardano la costituzione di ipoteche su case o altri beni immobili che potrebbero derivare da contratti di finanziamento. Le trascrizioni, infine, in genere riguardano atti di costituzione di diritti o atti di trasferimento su beni immobili. 

Nelle ispezioni i soggetti coinvolti possono comparire come parti a favore o come parti contro: si tratta degli acquirenti nel primo caso e dei venditori nel secondo caso. L’ispezione delle trascrizioni permette anche di visionare gli atti di costituzione di domande giudiziali, sequestri, pignoramenti o altri tipi di vincoli. Per richiedere un’ispezione ipotecaria ci si può rivolgere direttamente a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ma la procedura può essere completata anche online.

L’ispezione ipotecaria d’ufficio

Nel modello che si presenta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate è necessario indicare i dati di chi presenta la richiesta, i documenti che devono essere ispezionati e i soggetti (o gli immobili) che devono essere ispezionati. Gli uffici provinciali sono aperti dalle 8 alle 12.30 dal lunedì al venerdì: il modulo di richiesta di ispezione è il Modello 310, ma per i meno esperti è a disposizione anche il Modello 310 – semplificato che permette di compilare un minor numero di colonne. Le ispezioni ipotecarie consentono di eseguire, a seconda delle necessità, la ricerca per soggetto, la ricerca per immobile, la ricerca incrociata per soggetto e per immobile e la ricerca diretta per nota. Quest’ultima può essere utilizzata nel caso in cui si sia già a conoscenza degli estremi identificativi, che devono essere riportati nel Modello 310, dove va indicato anche l’anno della formalità da visionare.

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