La sentenza 277/2011 dice che sono ineleggibili e incompatibili i parlamentari presidenti di Provincia o sindaci di comuni con oltre i 20 mila abitanti. Ora, però, dopo la decisione, i sindaci-parlamentari rischiano di ritrovarsi semplici cittadini…

La Consulta è arrivata in soccorso del ministro Tremonti e, con la sentenza n. 277 del 2011 depositata venerdì 21 ottobre, ha “anticipato” da subito, gli effetti della disciplina che il decreto agostano del ministro dell’Economia aveva dilazionato alla prossima legislatura: le cariche di deputato e di senatore sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali (art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).
La sentenza ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 1, 2, 3, 4 della legge 60/1953 nella parte in cui non prevedono l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti. Una pronuncia emessa nell’ambito di un procedimento di iniziativa popolare che vede coinvolto il sindaco di Catania e senatore Raffaele Stancanelli di natura additiva, ossia è stata dichiarata l’incostituzionalità della “omessa previsione”. Proprio perché di natura additiva, a norma dell’articolo 136 della Costituzione, questa determina l’inefficacia della omissione legislativa a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione della decisione: il che significa che il Parlamento si dovrà pronunciare a breve.
A dire il vero la giunta per le elezioni del Senato martedì 25 ottobre ha già stabilito di avviare l’istruttoria incaricando l’apposito Comitato di formulare “con tempestività” alla Giunta proposte volte a risolvere le incompatibilità.
La Giunta della Camera, mercoledì 26 ottobre, ha svolto un dibattito più ampio, ma alla fine ha votato a maggioranza la proposta del presidente Maurizio Migliavacca di avviare l’istruttoria.
Ma se la norma ferragostana pone come limite per l’ente una popolazione superiore a 5.000 abitanti, la Corte costituzionale va oltre basando il suo ragionamento sulla necessità di un parallelismo tra la disciplina delle ineleggibilità dei parlamentari (che non possono candidarsi alle Camere se sono presidenti di provincia o sindaci di comune con oltre i 20.000 abitanti) e quella delle incompatibilità (la sentenza è leggibile tra i documenti correlati).
Fino ad oggi un sindaco non poteva candidarsi in Parlamento ma al contrario un parlamentare poteva candidarsi alla guida di un ente locale.
La Consulta, quindi, ha registrato una lacuna legislativa nella quale, dal caso del sindaco di Palermo, Diego Cammarata, del 2002 “si sono infilati” decine di parlamentari che hanno potuto mantenere il doppio incarico: le Giunte delle elezioni di Camera e Senato hanno infatti dichiarato compatibili i parlamentari che diventavano sindaci in corso di mandato, anche se la cosa era vietata per chi da sindaco volesse candidarsi al Parlamento.
La Corte, invece, ha affermato la necessità che il parallelismo sia assicurato, quando il cumulo tra gli uffici elettivi sia, comunque, ritenuto suscettibile di compromettere il libero ed efficiente espletamento della carica: in assenza di una causa normativa idonea ad attribuirne ragionevole giustificazione, «la previsione della non compatibilità di un munus pubblico rispetto ad un altro preesistente, cui non si accompagni, nell’uno e nell’altro, una disciplina reciprocamente speculare, si pone in violazione della naturale corrispondenza biunivoca della cause di ineleggibilità, che vengono ad incidere necessariamente su entrambe le cariche coinvolte dalla relativa previsione, anche a prescindere dal dato temporale dello svolgimento dell’elezione. Tanto più che la regola della esclusione “unidirezionale” viene in concreto fatta dipendere, quanto alla sua effettiva operatività, dalla circostanza – meramente casuale – connessa alla cadenza temporale delle relative tornate elettorali ed alla priorità o meno della assunzione della carica elettiva “pregiudicante” a tutto vantaggio della posizione del parlamentare».
Va detto, comunque, che questa ultima staffilata della Corte sul vantaggio indebitamente acquisito dai parlamentari – che si sono modificati da soli la “prassi” con cui interpretare la regola del doppio incarico, in barba al conflitto di interessi sottostante – non dà conto del fatto che dei tentativi per reintrodurre la specularità di ineleggibilità ed incompatibilità vi sono stati, e proprio all’interno della Giunta chiamata a pronunciare le compatibilità secondo la “giurisprudenza Cammarata”.
Con il disegno di legge n. 1630 (a prima firma Follini, attuale presidente della Giunta per le elezioni del Senato) i capigruppo della Giunta delle elezioni del Senato avevano già evidenziato il problema e la necessità di porvi rimedio con una modifica legislativa. Forse la Corte può essere stata fuorviata dalla difesa dell’Avvocatura dello Stato, che ha citato i disegni di legge parlamentari solo per dimostrare che la questione non fosse “scevra da implicazioni discrezionali, come dimostrato dai numerosi disegni di legge presentati in questa legislatura in entrambi i rami del Parlamento” (§ 3.2 del Considerato in diritto). Ma in realtà l’unico vero disegno di legge sul punto evidenzia proprio il conflitto di interessi e tende a porvi rimedio, anche nell’interesse dei parlamentari.
Se infatti si considera il potenziale proliferare delle azioni popolari, l’ostinato rifiuto di riconoscere il problema potrebbe aver posto altri parlamentari-sindaci nella condizione in cui ora versa, dopo la sentenza della Corte, il sindaco di Catania:
ai sensi dell’articolo 69 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, infatti, Stancanelli è già decaduto dal termine per optare e, pertanto, dovrebbe diffidare di ogni rimessione in termini che gli dovesse essere frettolosamente accordata in sede parlamentare.
Rischierebbe di trovarsi senza la carica parlamentare e senza quella di sindaco…

Questa la lista dei parlamentari sindaci “a rischio”:

Al Senato
Raffaele Stancanelli – sindaco di Catania

Alla Camera
Nicolò Cristaldi (Pdl) – sindaco di Ma zara del Vallo
Luciano Dussin (Lega Nord Padania) – sindaco di Castelfranco Veneto
Giulio Marini (Pdl) – sindaco di Viterbo
Adriano Paroli (Pdl) – sindaco di Brescia
Michele Traversa (Pdl) – sindaco di Catanzaro
Marco Zacchera (Pdl) – sindaco di Verbania
Maria Teresa Armosino (Pdl) – presidente Pprovincia Asti
Luigi Cesaro (Pdl) – presidente Provincia Napoli
Edmondo Cirielli (Pdl) – presidente Provincia Salerno
Antonello Iannarilli (Pdl) – presidente Provincia di Frosinone
Antonio Pepe (Pdl) – presidente Provincia Foggia
Ettore Pirovano (Lega Nord Padania) – presidente Provincia Bergamo
Roberto Simonetti (Lega Nord Padania) – presidente Provincia Biella
Domenico Zinzi (Udc)– presidente Provincia Caserta

sentenza_277_2011.doc

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