La Cassazione cambia rotta. Il lavoro, qualunque sia, nobilita anche la donna e se la ex lo rifiuta perché inadeguato al suo status culturale, deve dire addio al mantenimento.

Molto interessante è l’ordinanza della Cassazione del 04/03/2021 n° 5932 con la quale, sempre nel solco della revisione dei benefici che in tanti anni sono stati concessi alle donne, inizia a fare marcia indietro anche su un principio che pure era stato deciso con altre sentenze in modo difforme.

La questione concerne il diritto della moglie separata, anche se per colpa del marito, nel rifiutare quei lavori  non consoni al proprio stato culturale, conservando in tal modo il diritto all’assegno di mantenimento.
In linea di massima l’orientamento giurisprudenziale era quello di non imporre alla donna l’espletamento di lavori, se non degradanti, comunque inadeguati al livello culturale ed al titolo di studio conseguito.
In tal senso pronunciava anche la sentenza della Corte d’Appello di Trieste che concludeva per il diritto della moglie a percepire € 1.000,00 dal marito, tra l’altro essendo la separazione imputabile a questi per una relazione extraconiugale, e statuendo letteralmente che “una donna quarantottenne laureata, che aveva goduto di un livello di vita invidiabile, poi non può essere condannata al banco di mescita o al badantato”.

IL RIPENSAMENTO DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione con l’ordinanza suddetta ritiene che la motivazione della Corte d’Appello non sia condivisibile, e cioè non sia esatto il ragionamento del giudice territoriale che dà piena giustificazione al rifiuto di un inadeguato impiego per la moglie, quando questo non appaia conforme al titolo di studio ed alle aspirazioni individuali dell’interessata, ritenendo così legittimo reclamare l’assegno di mantenimento a carico del marito, statuendo che “il profilo individuale non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate”.
In sostanza la Corte d’Appello afferma il diritto del coniuge richiedente a rifiutare ogni lavoro che non sia pertinente ed adeguato, tenendo conto  del livello di vita goduto in precedenza durante il matrimonio, grazie all’elevato reddito del marito.
Secondo la Cassazione viceversa tale orientamento sarebbe manifestamente in contrasto con il disposto dell’art. 156 del codice civile, così come interpretato dalla Cassazione, laddove l’attitudine al lavoro proficuo quale potenzialità e capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento.

ADEGUARSI AL MERCATO DEL LAVORO

In sostanza il giudice del merito deve accertare le effettive possibilità di svolgimento dell’attività lavorativa retribuita in considerazione anche del fatto che, ove non vi sia una possibilità di lavoro nella specializzazione conseguita dalla moglie, questa conserva sempre la possibilità di acquisire una professionalità diversa ed ulteriore rispetto a  quella posseduta in precedenza.
Nel caso specifico il marito aveva tra l’altro prospettate alla moglie varie offerte di lavoro non ritenute però adeguate al livello culturale.
Inoltre rileva ancora la Corte Suprema, il giudice dell’appello è partito da un presupposto errato in quanto avrebbe dovuto valutare gli impieghi effettivamente reperiti o proposti e la disponibilità della donna a cercare un lavoro anche di rango inferiore, prima di poter fondatamente affermare il diritto della stessa al mantenimento.

IL LAVORO MANUALE

La Cassazione prosegue sotto questo profilo, censurando ancora più a fondo la precedente decisione, ritenendo errata la valutazione del Collegio della Corte d’Appello il quale ha confermato il diritto al mantenimento sulla base di rilievi assolutamente astratti.
In sostanza il giudice dell’appello è giunto a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alle persone, mentre al contrario ha omesso di porre la propria attenzione su elementi ben più rilevanti, come l’essere o no la donna in grado di procacciarsi redditi adeguati, l’esistenza o meno di proposte di lavoro, l’eventuale rifiuto immotivato di accettarle, o comunque l’attivazione concreta alla ricerca di un’occupazione lavorativa.
In sostanza il giudice non si è calato nel contesto concreto, né ha effettuato una valutazione specifica delle proposte, dei lavori ricercati o reperiti, né ha valutato quali lavori in concreto abbia ricercato la moglie prima di richiedere l’assegno di mantenimento.       

GIUSTIZIA SOSTANZIALE

In realtà il problema è più vasto di quanto la Cassazione sembra recepire.
La domanda da porsi più esattamente è se una donna laureata, che godeva del livello di reddito e di vita del facoltoso marito, dopo essere stata abbandonata dal coniuge per una più giovane ed aitante fanciulla, possa ridursi, come non ritiene giusto la Corte d’Appello, a svolgere l’attività di badante o di cameriera al banco del bar, non sussistendo altra possibilità lavorative per il titolo di studio conseguito?
Tra l’altro la sentenza non tiene conto del precedente, ma comunque recente orientamento giurisprudenziale sempre della Cassazione, secondo il quale se è pur vero che la donna si è solo dedicata alla famiglia non utilizzando il proprio titolo di studio durante il matrimonio, va tuttavia ben considerata, nel diritto o meno all’assegno di mantenimento o divorzile, la circostanza che il marito, se ha potuto raggiungere le vette economiche alle quali è giunto, ciò è avvenuto proprio grazie al sacrificio della moglie. Questa in sostanza non può essere penalizzata solo per non aver prestato più cura ai propri interessi ed allo sviluppo di una propria carriera, confidando erroneamente nella durata del matrimonio.