Anche senza convivenza se il nuovo rapporto è stabile si perde il diritto al versamento.

Continuano gli interventi della Cassazione sulla questione del diritto o meno all’assegno divorzile da parte della donna allorchè risulti instaurata una nuova relazione sentimentale.
La novità della sentenza del 17/12/2020 n. 28915 sta nel fatto che la Corte Suprema ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che aveva revocato l’assegno di divorzio alla moglie senza che questa convivesse stabilmente con il nuovo partner.

La questione nasce della pronuncia della Corte d’Appello di Catania che riformava il provvedimento del Tribunale che aveva attribuito l’assegno divorzile in favore della moglie, ritenendo il secondo giudice viceversa che la donna non avesse diritto ad alcun contributo da parte del marito.
In particolare la Corte d’Appello accoglieva il reclamo del marito in quanto dalla documentazione da lui depositata, risultava provata l’esistenza di una stabile relazione di convivenza more uxorio della moglie con un nuovo compagno, da ciò facendo derivare secondo la giurisprudenza di legittimità della Cassazione il venir meno dell’obbligo del marito di continuare a corrispondere all’ex moglie il rilevante assegno riconosciuto dal Tribunale.

LA MANCANZA DI CONVIVENZA STABILE

La Corte d’Appello in particolare rilevava che, all’esito degli elementi forniti dal marito “numerosi, univoci e concordanti” si era dimostrata la creazione di una stabile famiglia di fatto, con il nuovo compagno, dell’ex coniuge.
Si trattava di una nuova relazione di lunga durata caratterizzata da piena stabilità e registrando contribuzioni economiche da parte di questi  nei confronti dell’ex moglie la quale non soltanto trascorreva da anni le sue vacanze con il compagno, ma condivideva i progetti di vita quotidiana, fermandosi a pernottare con frequenza nella casa di lui della quale possedeva le chiavi e rivestendo cariche sociali nelle Società riconducibili al nuovo compagno.
La moglie rilevava di non percepire alcun reddito dalle cariche sociali e di non convivere affatto stabilmente con il compagno, avendo locato la casa di abitazione a suo nome ove viveva allorquando non si tratteneva a dormire presso il nuovo compagno.

COABITAZIONE E CONVIVENZA

Tuttavia la Corte d’Appello riteneva tali elementi insufficienti a scalfire la prova dell’esistenza della convivenza more uxorio e quindi annullava l’assegno divorzile.
Il punto in diritto era quello indicato dal giudice di II grado secondo il quale non può confondersi il concetto di coabitazione quotidiana con il concetto di convivenza more uxorio e cioè dell’esistenza di una libera formazione di un nuovo progetto di vita costante, stabile e continuativo tra due persone, che è quello che rileva ai fini della revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile e che prescinde dal fatto di convivere materialmente in modo stabile, ma solo saltuario.
La Corte di Cassazione, fermo restando di non poter entrare nel merito delle prove già espletate, tuttavia rilevava come apparivano convincenti e fondate in diritto, le statuizioni della Corte d’Appello, confermando sostanzialmente che non è necessaria la convivenza more uxorio continuativa per considerare la nuova famiglia regolarmente costituita. Conseguentemente escludeva per la donna il diritto a continuare a percepire l’assegno divorzile dal marito.