La Suprema Corte, sezione lavoro, con la sentenza n. 24334, depositata in data 29 ottobre 2013, in accoglimento del ricorso presentato da parte datoriale, è intervenuta in materia di illecito commesso dal dipendente in esecuzione di un ordine, riconoscendo la legittimità del licenziamento comminato.

Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, pur ammettendo la censurabilità della condotta tenuta dal lavoratore, aveva ritenuto che la passività rispetto agli ordini fosse “oggettivamente difficilmente superabile” – espressione, quest’ultima, aspramente criticata dalla Suprema Corte – escludendo per l’effetto la proporzionalità della sanzione espulsiva inflitta.
Nella fattispecie in commento, il lavoratore non aveva disatteso l’ordine illegittimo del Direttore del proprio Ufficio di competenza presso l’Agenzia delle Entrate che, in prossimità della scadenza del termine di prescrizione per la riscossione di imposte, aveva ordinato agli impiegati di procedere alla notifica dei verbali di accertamento direttamente ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza provvedere al preventivo accesso presso la residenza dei destinatari. In relazione a tali fatti il dipendente era stato sottoposto a procedimento penale – conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione – e successivamente licenziato dall’Agenzia delle Entrate.

Sindacabilità nel merito dell’ordine illegittimo. I Giudici di merito avevano dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore che aveva eseguito passivamente e consapevolmente l’ordine illegittimo, in quanto doveva escludersi “qualsiasi personalità e autonomia indipendente dell’azione”.
Tuttavia, gli Ermellini hanno ritenuto la motivazione di cui in sentenza non immune da censure, in primis, sotto il profilo della contraddittorietà, per aver ridimensionato la gravità del fatto addebitato, pur nell’evidenza che il dipendente non fosse obbligato ad eseguire l’ordine implicante la commissione di reato, avendo facoltà di sindacarne il merito.
Nel caso di specie, infatti, il lavoratore era a conoscenza delle norme del codice di rito che prescrivono, ai fini della notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il previo, infruttuoso, tentativo di accesso presso la residenza del destinatario, non essendo giustificabile la violazione dell’art. 139 c.p.c. in ragione dell’interesse dell’amministrazione a scongiurare il decorso dei termini di prescrizione dei crediti derivanti dai verbali di accertamento di mancato pagamento del bollo. Così agendo, il dipendente ha commesso reato, laddove ben avrebbe potuto disattendere l’ordine illegittimo impartito dal proprio superiore gerarchico. L’addebito è stato dunque legittimamente contestato dalla parte datoriale, in quanto, come affermato dal Supremo consesso in riforma della sentenza impugnata, la condotta penalmente rilevante, tenuta in esecuzione dell’ordine illegittimo, costituisce comportamento sanzionabile disciplinarmente, fino ad integrare giusta causa di licenziamento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *