L’Associazione nazionale avvocati italiani rende noto che con il decreto n. 40 del 25 maggio 2015 il Consiglio di Stato ha fissato il limite massimo delle pagine dei ricorsi e delle memorie difensive.
«Il ricorso introduttivo non può superare le trenta pagine – dichiara il presidente Anai Maurizio De Tilla – aumentabile a 50 nel caso in cui la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche e di fatto particolarmente complesse, ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico. È prevista anche la possibilità di superare le 50 pagine nel caso di straordinario rilievo tale da non permettere un’adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali previsti.

Ma l’aumento delle pagine del ricorso dovrà essere autorizzato con decreto del giudice richiesto in calce al medesimo atto».

Secondo il presidente De Tilla è meritorio l’invito a non essere sovrabbondanti nella stesura degli atti, «ma non il contenimento obbligatorio delle pagine e l’autorizzazione preventiva (per lo sforamento) da parte del giudice amministrativo che dovrà intervenire entro 3 giorni (silenzio-assenso) dalla presentazione dell’atto.

Siamo al paradosso che un atto predisposto da un avvocato possa essere preventivamente censurato dal giudice in base a criteri aleatori e discrezionali, che presuppongono uno studio approfondito della vertenza e non una superficiale e sommaria valutazione preventiva, che è contro il dettato costituzionale e, segnatamente, il diritto di difesa. Il potere censorio non è, per altro, concretamente esercitabile».

Secondo il presidente Anai «è stata quindi varata una norma illegittima, oltre che velleitaria, che causerà contestazioni e polemiche di ogni genere. Siamo alla pura follia di un legislatore che cerca di evitare disfunzioni e lungaggini della giustizia non con maggiori risorse e migliore efficienza, ma con prescrizioni che non hanno alcuna razionalità e giustificazione sul piano del diritto».

La limitazione delle pagine degli atti pertanto sarà contrastata dall’ANAI anche in sede di applicazione al processo civile.

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