L’argomento è trito e ritrito, ma lo scopo è semplicemente quello di rimettere in fila tutti quegli avvenimenti che hanno portato a questa situazione: lunedì la Giunta per le immunità affronterà il nodo decadenza del senatore Silvio Berlusconi. Mettendo da parte tutti i commenti politici (che a volta non aiutano a fare chiarezza), attraverso le tappe principali vediamo perché si è arrivati a questo punto.
Perché la Giunta per le immunità del Senato discute il caso Berlusconi?
Perché con la sentenza della Cassazione (terzo grado di giudizio, quindi sentenza definitiva) sul processo Mediaset del 1° agosto 2013, Silvio Berlusconi è stato dichiarato colpevole come “ideatore del meccanismo del giro dei diritti che a distanza di anni continuava a produrre effetti illeciti di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo”. Le motivazioni sono state firmate dall’intero collegio dei magistrati giudicanti e non solo dal presidente come avviene di solito.
L’ex premier è stato condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale. Per quanto riguarda l’interdizione dai pubblici uffici la Cassazione ha rinviato alla Corte d’appello di Milano la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (cinque anni in secondo grado).
La condanna a quattro anni di reclusione si restringe ad un solo anno perché tre anni sono coperti da indulto, essendo il condannato ultrasettantenne, può chiedere i domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali. Pur essendo Berlusconi senatore, dal 1993 non c’è più nessun meccanismo autorizzatorio del Parlamento all’esecuzione della sua pena principale (operativa dal 15 ottobre, compresa la possibilità di richiesta dell’affidamento in prova), mentre per l’esecuzione della pena accessoria dell’interdizione, quando la Corte d’appello di Milano avrà deciso e sarà definitiva, occorrerà invece attendere il voto parlamentare, così come un voto della camera di appartenenza serve per ogni altra causa di decadenza dal seggio derivante dalla perdita della capacità elettorale passiva. Ecco perché lunedì 9 settembre la Giunta per le immunità dovrà votare sulla decadenza o meno del parlamentare condannato.

I precedenti
Un caso simile è rappresentato dal deputato Gianstefano Carlo Frigerio. Candidato da Forza Italia alle politiche del 2001 (non a Milano dove era “cresciuto politicamente”ma in Puglia), Frigerio fu eletto alla Camera ma due giorni dopo fu arrestato per le condanne nell’inchiesta Mani pulite diventate nel frattempo definitive quindi non coperte dall’immunità parlamentare. Frigerio ottenne poi l’affidamento ai servizi sociali e la Camera per questo ritenne di far cadere la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici. Nel 2004 la Giunta per le elezioni della Camera (l’equivalente di quella del Senato che ora dovrà decidere su Berlusconi) dopo svariati rinvii nella discussione del caso, stabilì che il deputato Frigerio aveva espiato la sua pena con l’affidamento ai servizi sociali e dunque anche la pena accessoria doveva decadere. Tutto questo perché la decisione della Giunta arrivò a pena conclusa: la discussione infatti, per mancanza di documentazione, di elementi informativi ed altro, si protrasse per tre anni. L’on Frigerio quindi comunicò alla Giunta l’esito positivo del periodo di prova che per legge estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
Il problema ora per il senatore Berlusconi è che nel frattempo è stata diramata dal ministero dell’Interno una circolare (12/2009) che, basandosi su un parere del Consiglio di Stato (2912/07) stabilisce che “l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non estingue le pene accessorie e non legittima la iscrizione o la reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto alla cui condanna in sede penale acceda la misura dell’interdizione dai pubblici uffici”.

Quarto grado di giudizio?
In questi giorni si è parlato erroneamente di quarto grado di giudizio. Il voto del Senato non è un quarto grado di giudizio, perché non si tratta di giudici (per fortuna direbbe Berlusconi!) ma di autorizzazione della Camera di appartenenza, secondo quanto stabilito dalla Costituzione all’articolo 66. Ecco perché qualcuno dice che la legge Severino che non permette di candidare condannati in via definitiva per reati gravi sarebbe incostituzionale.

La legge Severino
A “complicare” la situazione è sopraggiunta la legge Severino, ovvero il D.Lgs 235/2012, che stabilisce che è incandidabile chi ha riportato condanne definitive con pene superiori a due anni di reclusione. L’esecutivo di allora guidato da Mario Monti, non fece mai una lista dei reati per i quali è prevista l’incandidabilità, lasciando solo l’indicazione della condanna.
Ma l’incandidabilità viene sempre esaminata a posteriori, vale a dire dalla Giunta e poi dall’Aula di appartenenza del parlamentare.
Oggi i sostenitori dell’ex premier però ritengono che la norma potrebbe essere incostituzionale perché in contrasto con l’articolo 66 della Costituzione secondo cui “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità”.
Come nacque la delega esercitata dal ministro Severino
In principio fu la legge delega e molti in parlamento protestarono. Improponibile, disse il senatore Luigi Li Gotti (Idv) “prevedere l’incandidabilità per pene detentive superiori a tre anni, è una delega in bianco!”; ad essere contestato era un emendamento presentato dal senatore Malan (Pdl, oggi componente della famosa Giunta) che lasciava troppa “libertà” nella stesura del decreto delegato.
Li Gotti allo stesso tempo (seduta del Senato del 15 giugno 2011) ricordava che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) nel rapporto del 27 maggio 2011 censurava il Governo italiano per non aver redatto un codice di condotta specifico nei confronti dei membri del Governo. All’emendamento fu presentato un sub emendamento, accolto dall’allora sottosegretario Caliendo (Pdl, oggi componente della stessa Giunta), ma la delega rimase comunque molto ampia…
Nella stessa seduta l’Aula del Senato bocciò l’emendamento 10.3 presentato da D’Alia (oggi sottosegretario del governo Letta) che proponeva di estendere il sistema delle misure di prevenzione e il relativo regime di confisca dei beni dei mafiosi ai soggetti socialmente pericolosi dal punto di vista delle attività illecite che compiono o possono compiere nella pubblica amministrazione. Secondo il principio della dimostrazione della titolarità del patrimonio. Ma l’emendamento D’Alia faceva di più per l’effetto sull’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo e quindi sulla iscrizione nelle liste elettorali: si sarebbe riportata “la questione della candidabilità – affermò in aula D’Alia – alla sua vera dimensione e non alla questione meramente nominalistica, così come affrontato nell’emendamento del collega Malan. Infatti, un conto è che io sia sottoposto ad una verifica relativamente alla mia iscrizione alle liste elettorali rispetto ai miei diritti di elettorato attivo e passivo, e sia quindi incandidabile perché non sono iscritto nelle liste o sono cancellato, avendo anche la possibilità di tutelare il mio diritto di elettorato attivo e passivo, senza che questo sia collegato al procedimento elettorale; altro conto è che io sia incandidabile, ma la mia incandidabilità, anziché essere valutata ex ante, venga valutata ex post dal Parlamento che, ai sensi dell’articolo 66 della Costituzione, deve valutare i titoli di ammissione dei suoi componenti, e che quindi io possa avere una valutazione politica e non giuridica del mio status e dei miei diritti. Questo è il punto”. Ipse dixit D’Alia, ma la modifica non passò. La discussione si spostò quindi su questioni costituzionali: per modificare la disciplina riguardante la candidabilità e l’eleggibilità, si disse, occorre cambiare la Costituzione. Da sottolineare che a questo proposito il senatore Ceccanti (Pd) in aula disse che “non si può limitare un diritto fondamentale (candidabilità, ndr) con una delega al governo. Se faccio una delega in cui consento ad un Governo, a un qualsiasi Governo di costruire dei casi di limitazione di un diritto fondamentale, l’Aula di un Parlamento che ci sta a fare più? Ripeto che non discuto le finalità perseguite ma se un Parlamento fa limitare il diritto di elettorato passivo con una delega del genere, anche se scritta nel modo migliore, a un Governo, abdica a un proprio ruolo fondamentale. Non si può fare“. In sede di dichiarazione di voto finale il senatore D’Alia ribadì che si stava consegnando al Governo una delega in bianco su un argomento molto delicato. Non solo, lo si stava facendo con una norma confusa e pasticciata.

Ricorso alla Consulta
Ecco perché oggi si parla di ricorso alla Corte costituzionale riguardo il decreto legislativo 235/2012. Probabilmente gli estremi per chiedere la non costituzionalità della norma ci sono, certo rimane la domanda (alla quale non sappiamo dare risposta): perché allora il Pdl ha votato quella norma?

Retroattività
Fino a qui si è parlato del futuro, ossia del fatto che Silvio Berlusconi non potrà essere candidabile secondo le disposizioni della legge Severino. per quanto riguarda la decadenza attuale (se sia in pratica da cacciare subito dal Parlamento) si è aperta la discussione sulla retroattività della legge Severino. Disposizioni penali non possono essere retroattive, si è già detto. Lo stesso Salvatore Mazzamuto, all’epoca viceministro della Giustizia con la Severino, ha dichiarato che nella legge per quanto riguarda la decadenza non c’è traccia di retroattività.
C’è però un precedente in cui il Consiglio di Stato ha avallato la retroattività dell’incandidabilità (sentenza 695/2013 depositata il 6 febbraio 2013) riguardante il caso di Marcello Miniscalco escluso dalle liste del centrosinistra per le elezioni regionali del Molise perché inserito nel casellario giudiziale con una sentenza definitiva del 19 dicembre 2001 di condanna relativa al delitto di abuso d’ufficio. Maniscalco, sindaco di Rocchetta al Volturno all’epoca dei fatti negò l’uso della piazza per comizi elettorali in determinati orari. Nella sentenza di Palazzo Spada che respinge il ricorso di Miniscalco, si legge che “Non merita favorevole considerazione, in primo luogo, il motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene l’assunto ermeneutico secondo cui la normativa inibitoria di cui al citato D.Lgs 235/2012 (decreto Severino appunto, ndr) sarebbe applicabile solo con riferimento alle sentenze successive alla sua entrata in vigore“.
La cosa ancora più interessante è che nella sentenza i giudici del Consiglio di Stato citano un’altra sentenza, del 1998, che stabilisce come terzo motivo di limitazione dell’elettorato (articolo 48 della Costituzione) l’indegnità morale. Ma per il principio della presunzione di non colpevolezza quest’ultimo motivo potrebbe essere facilmente attaccato. Anche se…

Il Ddl Buemi
C’è a questo proposito un disegno di legge presentato dal senatore Enrico Buemi (Pd, componente della giunta immunità) riguardante i limiti dell’elettorato passivo dei pregiudicati e sottoposti a misure di prevenzione (ddl 3617/S) che offre una soluzione sull’incandidabilità e pena accessoria irretroattiva. Ma il punto rimane sempre lo stesso: c’è la volontà politica di approvarlo?

Ricorsi alle Corti europee
Il Pdl ha dapprima annunciato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per contestare l’applicabilità della legge Severino al caso Berlusconi. Quindi anche un ricorso alla Corte di giustizia delle comunità europee per violazione della normativa Ue.
Per quanto riguarda Strasburgo (corte dei diritti) il ricorso si appellerebbe all’articolo 7 della Carta dei diritti dell’uomo ossia: “Tutti sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un’eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un’eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione“.  Berlusconi dovrebbe quindi dimostrare di essere un perseguitato come dice.
Per quanto riguarda invece la Corte di giustizia, ai giudici del Lussemburgo i legali dell’ex premier dovrebbero dimostrare che è stata violata la normativa europea. Certo è che a volte le sentenze Ue servono solo ad un risarcimento…
Ricordate la sentenza  riguardante Europa 7? L’Italia è stata condannata a pagare 10 milioni per danni materiali e morali, intanto Europa 7 non ha mai potuto trasmettere. 

Concludendo
Alla fine di tutto il giro, quindi, l’ultima parola spetta alla Giunta per le immunità del Senato perché un parlamentare, come stabilito dalla Costituzione, deve essere sempre dichiarato eleggibile o meno dalla sua camera di appartenenza. L’ultimo voto è sempre politico, dopo di ché di cavilli giuridici e tecnici si può discutere all’infinito, anche perché, in realtà, Berlusconi non sarebbe stato eleggibile neanche nel 1994 (sull’argomento vedi articoli “Le regole del gioco” di Filippo Senatore del 18 gennaio 2013, Giampiero Buonomo “elezioni ed eletti sub iudice” del 12 aprile 2013, Paola Alunni “Berlusconi è (era) candidabile?” del 24 maggio 2013).
Questi i fatti, la speranza è, come sempre, di aver fatto informazione e non chiacchiericcio.

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