L’Avvocatura avvicina la giustizia ai cittadini, che potranno contare su un servizio di orientamento e informazione a cura dei Consigli dell’Ordine forensi, a titolo gratuito.

Presso di essi, prevede il nuovo ordinamento forense in vigore dal 2 febbraio scorso (legge n. 247/2012), dovranno essere istituiti gli Sportelli del cittadino e il CNF oggi ha inviato agli Ordini lo schema di regolamento con la indicazione dei compiti e delle modalità del servizio (CNF n. 1-R C-2013).
Gli Ordini potranno far pervenire le loro osservazioni- in via telematica tramite un apposito link entro il 7 marzo prossimo- prima dell’adozione definitiva del testo.

E’ il primo adempimento regolamentare, tra quelli previsti dal nuovo Statuto dell’Avvocatura, al quale ha messo mano il CNF; e non è un caso. La riforma, infatti mira anche a potenziare la tutela dell’interesse pubblico da parte degli Ordini forensi e a promuovere la funzione sociale dell’Avvocatura.
Ed è in questo spirito che il CNF ha tenuto ad inaugurare con tale regolamento, che disciplina un “servizio” a vantaggio dei cittadini, l’attività di attuazione che la legge 247 assegna alle sue competenze.
“Dopo l’approvazione della riforma forense il CNF sta progettando una serie di iniziative che rendono l’apporto dell’Avvocatura indispensabile per il miglioramento del servizio giustizia”, ha spiegato il presidente Guido Alpa intervenendo al Professional day, che si è tenuto oggi a Roma per sottolineare proprio il ruolo indispensabile delle professioni per la crescita del Paese.
Lo Sportello del cittadino è un passo importante verso l’affermazione della funzione sociale e sussidiaria dell’Avvocatura. “L’Avvocatura può anche la risoluzione delle controversie fuori dai tribunali, con le Camere di Conciliazione e le Camere arbitrali”, ha aggiunto Alpa.  

Cosa prevede lo schema di regolamento
. Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell’Ordine (che regolamenteranno nel dettaglio con appositi regolamenti l’attività in relazione alle esigenze locali), i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati (o praticanti abilitati) per ottenere informazioni sia sulle modalità di protezione dei loro diritti che sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali.
Potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sui sistemi alternativi come la mediazione e l’arbitrato (e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura), sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio.
Trasparenza anche sulle prestazioni professionali: lo Sportello fornirà indicazioni sulla pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale.
Le informazioni saranno rese a titolo gratuito da avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine, in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche.
Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, gli avvocati  hanno il divieto di assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno due anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento), così come il divieto di indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale.
I Consigli dell’Ordine vigileranno sulla corretta applicazione del regolamento e di quello locale, istitutivo dello Sportello.
Le spese dello Sportello non peseranno sulle casse dello Stato ma saranno a carico della categoria.

 

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