L’art. 17 del Regio Decreto Legge del 27.11.1933 n. 1578 prevede per potersi iscrivere all’Albo degli Avvocati, la necessità, oltre che del superamento del relativo concorso, altresì di essere di condotta “specchiatissima ed illibata”.

Tale dizione invero arcaica è stata oggi sostituita nel nuovo ordinamento forense di cui alla legge n. 247/12, dalla dizione “condotta irreprensibile” che tuttavia secondo il Consiglio Nazionale Forense, non modifica affatto il contenuto sostanziale del requisito, dovendosi la irreprensibilità della condotta valutarsi in modo rigido, secondo il Codice Deontologico Forense.

La questione non è di poco conto in quanto non si tratta affatto di una affermazione di mero principio, laddove molte domande di iscrizione sono state respinte dai singoli Ordini professionali, non ritenendo sussistere tale requisito.
I contrasti sul punto sono sistematicamente sfociati prima avanti al Consiglio Nazionale Forense, e poi alla Corte Suprema.
D’altra parte, la vaghezza della formula rimette alla discrezionalità dei singoli Consigli dell’Ordine la valutazione o meno della sussistenza della condotta

LA CONDANNA PENALE

In linea generale va detto, esaminando la casistica, che il requisito non è escluso automaticamente in presenza di condanne penali. Accade talvolta che giovani che presentano la domanda di iscrizione  dopo aver superato il concorso, abbiano in precedenza riportato condanne per fatti colposi o dolosi, tuttavia con scarsa rilevanza sul piano della correttezza (si pensi a reati urbanistici per aver chiuso una veranda, e condanne per schiamazzi o simili).
La giurisprudenza è ormai inequivoca dunque nel ritenere che il requisito non possa  escludersi automaticamente in caso di condanne penali, dovendosi valutare il fatto in concreto. D’altra parte può rifiutarsi l’iscrizione anche senza condanna, ma laddove sussistano condotte in contrasto con le regole deontologiche e con la correttezza che deve contraddistinguere la professione forense.

LA DELUSIONE DELLA MANCATA ISCRIZIONE DOPO IL SUPERAMENTO DELL’ESAME

Capita che i Consigli dell’Ordine, pur procedendo all’iscrizione come praticante avvocato, poi una volta passato l’esame, esaminino in maniera molto più approfondita la situazione, impedendo l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Un caso esemplare è quello esaminato dalla Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 25368/14, nel quale una praticante avvocato era stata rinviata a giudizio e poi condannata per il reato di estorsione.
Il Consiglio dell’Ordine di appartenenza aveva contestato alla praticante i fatti ed aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per dodici mesi, senza però disporre la cancellazione della ricorrente dal Registro dei praticanti avvocati.
Successivamente dopo che la stessa aveva vinto il concorso di abilitazione, si era vista negare l’iscrizione, (decisione poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense), ritenendo il C.O.A. che il comportamento posto in essere ed accertato dal giudice penale, era da ritenersi ostativo all’iscrizione stessa.
La giovane ricorreva alla Corte Suprema eccependo di aver già subito ed aver espiato la sanzione disciplinare e dunque sostanzialmente vi era una duplicazione della punizione, ancora più grave, in quanto aveva dedicato energie e mezzi al superamento dell’esame, e non si aspettava certamente la mancata iscrizione all’Albo.
La Suprema Corte tuttavia confermava la decisione di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, non sussistendo più i requisiti soggettivi richiesti per l’iscrizione dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578 con particolare riferimento alla fattispecie al requisito “della condotta specchiatissima ed illibata” prescritta al n. 3 di detta norma.

LA VALUTAZIONE DELLA CONDANNA PENALE

In realtà la valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) viene compiuta da ogni Consiglio dell’Ordine in modo autonomo ed indipendente. Tuttavia dalla casistica si evince come quasi tutte le questioni ed i dinieghi all’iscrizione siano sorte a seguito di condanne penali precedenti all’iscrizione o durante l’esercizio del praticantato.
Se si esamina la casistica si evincono dinieghi all’iscrizione,  anche per  semplici rinvii a giudizio per reati non colposi, però di rilevante allarme sociale, quali truffe ed emissioni di fatture inesistenti, ovvero per casi anche più gravi, come nel caso di concorso in sequestro di persona (Consiglio nazionale Forense n. 98/09 e n. 97/04), ma anche in fattispecie meno rilevanti, aggravate però dal fatto che, le condanne erano state sottaciute.
Così è stata rifiutata l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ad un aspirante avvocato che aveva ricevuto due condanne penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare e per diffamazione, ma che aveva taciuto l’esistenza di tali provvedimenti (Consiglio Nazionale Forense n. 148/10).

LE DECISIONI FAVOREVOLI

In altri casi si valuta il tempo in cui è stato commesso il fatto e l’età alla quale sono riferibili gli eventi.
In linea di massima i reati colposi e gli illeciti contravvenzionali non ostano all’iscrizione all’Albo, in quanto in genere vengono considerati compatibili con il possesso del requisito della condotta adeguata alla funzione che si intende ricoprire (ex multis Cass. Sez. Un. 22.06.1990 n. 6331).
In altri casi pur sussistendo un reato penale rilevante, tuttavia tenuto conto che l’evento per la natura, l’occasionalità, la distanza del tempo e per altri motivi, non appare ragionevolmente suscettibile di incidere sull’affidabilità ed idoneità a svolgere l’attività forense, è stata permessa l’iscrizione. Di notevole interesse il caso di un ragazzo per il quale il Consiglio dell’Ordine aveva rifiutato la domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati stante l’esistenza di un procedimento penale a carico del richiedente, conclusosi con un patteggiamento, per detenzione di sostanze stupefacenti.
Tuttavia tenuto conto che il successivo comportamento era stato poi costantemente improntato a correttezza, il Consiglio Nazionale Forense (decisione n. 31/10) aveva accolto il ricorso del giovane.

IL PROBLEMA DELL’AUTENTICA DELLE FIRME

Accade abbastanza frequentemente che l’avvocato già iscritto venga imputato per il reato di falso ideologico, allorché attesti falsamente l’autenticità delle firme apposte in calce alle procure giudiziarie.
Un simile reato può essere commesso per leggerezza, ma comunque in linea di massima dà luogo, per gli avvocati già iscritti all’Albo, se si esaminano le decisioni disciplinari, in genere alla sanzione della sospensione dell’esercizio professionale per un tempo  da due a tre mesi.
Di contro lo stesso illecito commesso dal praticante, ha inibito l’iscrizione all’albo. Si trattava di un giovane che aveva riportato la condanna penale per falsità ideologica commessa durante l’esercizio della pratica forense (il reato è punito anche solo con una sanzione economica ai sensi dell’art. 481 c.p.).
Considerando la mitezza della pena ed il fatto che il giovane aveva vinto il concorso per l’abilitazione, il Consiglio dell’Ordine facente parte della Corte d’Appello di Palermo, aveva proceduto alla regolare iscrizione all’Albo professionale, stante il superamento del concorso.
Purtroppo il Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo aveva invece impugnato innanzi al Consiglio Nazionale Forense la deliberazione del Consiglio dell’Ordine territoriale, ritenendo che i fatti addebitati, benché risalenti nel tempo, erano tali da compromettere il requisito della condotta “specchiata ed illibata” di cui all’art. 17 del R.D. 1578/33, a cui appunto è subordinata l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Non rilevava secondo il P.M. la circostanza che il predetto praticante avesse ottenuto un provvedimento di riabilitazione penale.
Il Consiglio Nazionale Forense accoglieva la domanda del Procuratore Generale ed inibiva l’iscrizione all’Albo.
L’interessato ricorreva alla Corte di Cassazione.
Tuttavia questa rigettava il ricorso rilevando che il giudizio negativo in ordine al requisito occorrente per l’iscrizione era stato espresso dal Consiglio Nazionale Forense in modo del tutto autonomo e la valutazione in base alle quali la condotta del praticante era apparsa ostativa alla sua iscrizione nel predetto albo, appariva logica e motivata.
La sentenza pregiudicava così in maniera definitiva all’interessato l’esercizio della professione (Cass. Sez. Un. 4/07/2012 n. 11139).

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