Può accadere che per ignoranza o arroganza del vigile urbano (ma non chiamatelo così che si offende… è un poliziotto municipale) vi contestino che il vostro contrassegno (quello che avete attaccato sul vetro anteriore dell’auto. Attenzione non mettetelo sui vetri di fianco o peggio, su quello posteriore se non volete prendere una multa di 80 euro) indica che la vostra polizza Rca è scaduta . La sanzione prevista dall’articolo 193 del Codice della Strada, va da 687,75 a 2.754,15 euro oltre al sequestro del veicolo.

Una multa salata, ma se oltre la scadenza siete ancora nei 15 giorni di tempo, contestatela immediatamente perché quella multa costituisce un’inosservanza all’articolo 22, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 (che ha convertito con modificazioni il Dl 18/10/12 n. 179), che reinserito i 15 giorni di mora gratuiti.

Il problema, prima del 17 dicembre di quest’anno, esisteva veramente perché, con la cancellazione da parte del Governo Monti del “tacito rinnovo” e della disdetta (decreto sviluppo), i 15 giorni previsti venivano di fatto soppressi.

Lo SNA (il maggior sindacato degli agenti di assicurazione) ha scritto al Ministero dell’Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e a tutte le Prefetture d’Italia segnalando che alcune Autorità di Polizia Stradale e Municipale stanno sanzionando gli assicurati, all’interno dei 15 giorni di mora previsti per legge, per presunta violazione dell’obbligo di copertura assicurativa conseguente alla scadenza annuale del contratto R.c.auto, ma la nuova normativa recita “… L’impresa di assicurazione è tenuta a… mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza”.
Quindi non pagate !

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