Approfondiamo il tema della sicurezza nei lavori in appalto affrontando il tema con il team di Sicurya Srl, realtà specializzata in materia di sicurezza sul lavoro.

Come si organizza la sicurezza negli appalti?

Anzitutto è necessario distinguere l’ambito in cui ci si trova. Infatti la norma in materia di sicurezza prevede due percorsi distinti legati a due possibili casistiche.

Gli appalti nell’ambito dei cantieri e gli appalti di lavori in ambiti diversi dai cantieri.

Le differenze e le cose in comune

Di fondo l’idea è sempre la stessa: garantire la sicurezza dei lavoratori. In questo campo infatti la natura dei rischi che salta all’occhio è la cosiddetta famiglia dei rischi “interferenziali”.

Possiamo infatti dividere i rischi a cui un lavoratore è esposto in due famiglie. La prima famiglia è quella costituita dai cosiddetti “rischi specifici”, legati cioè alla specifica attività svolta dal lavoratore. La seconda famiglia invece è quella costituita dei “rischi interferenziali”, legati cioè ad attività lavorative svolte da altri lavoratori ma che possono esporre al rischio anche altre persone.

Da dove partire

Come anticipato, quando parliamo di lavori in appalto risulta necessario tenere in considerazione i rischi interferenti tra le varie attività svolte dai lavoratori facenti capo a diverse aziende o tra lavoratori autonomi.

Un primo passaggio obbligato è quello di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle aziende o lavoratori autonomi coinvolti. Anche in questo caso le modalità sono leggermente diverse a seconda che ci si trovi in un cantiere o meno.

Si tratta certamente di una attività delicata al punto che, laddove si verificassero dei problemi, il committente potrebbe essere chiamato anche a rispondere in solido per non aver verificato in modo adeguato questo aspetto.

Come procedere

Una volta verificata l’idoneità tecnico-professionale, di pari passo, si renderà necessario, a cura del committente, garantire una adeguata attività di coordinamento.

Si tratta di una attività assolutamente imprescindibile il cui obiettivo è quello di gestire adeguatamente i rischi interferenziali e si attua fornendo tutte le indicazioni operative e concordando le relative misure di sicurezza da adottare in funzione delle varie fasi del lavoro.

Le differenze

Chiaramente come già detto sarà necessario gestire in modo diverso dei lavori in appalto relativi ad attività di cantiere rispetto ad altri possibili lavori in appalto.

Nello specifico, laddove ci troviamo in un cantiere, potranno essere necessarie delle attività aggiuntive che invece non si rendono necessarie in altre situazioni.

Su tutte, ad esempio, la notifica preliminare e la nomina di un coordinatore. Si tratta di due passaggi o, meglio, tre passaggi fondamentali.

La notifica preliminare ha lo scopo di informare gli enti preposti, ognuno per quanto di competenza, della partenza di un cantiere.

La nomina del coordinatore invece si prevede ogni volta che risulta necessario garantire la presenza di una figura tecnica in grado di prendere in modo competente in esame i rischi di natura interferenziale (e non solo). In realtà tale nomina si può suddividere in una duplice attività, ecco perché in precedenza si è fatto riferimento a tre e non due passaggi.

Infatti potrà essere necessario formalmente nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (il cosiddetto CSP) ed un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (il cosiddetto CSE). Tuttavia però, sovente, tali due incarichi sono assunti dal medesimo professionista.

La documentazione

Evidentemente la norma prevede anche la presenza di una serie di documenti finalizzati alla gestione della sicurezza nei lavori in appalto.

In generale è sempre bene mettersi nella condizione di poter dimostrare tutto quello che si è fatto per gestire la sicurezza in tali condizioni e, da questo punto di vista, la documentazione certamente torna utile.

Tuttavia però, non bisogna commettere l’errore di pensare alla “carta” solo come uno strumento per tutelarsi. Se le cose sono fatte come si deve infatti i documenti rappresentano veri e propri manuali di semplice consultazione per informare e fornire indicazioni a tutte le maestranze circa le misure di sicurezza da rispettare e come procedere in ogni fase di lavoro. Un po’ come quando, per montare un mobile, facciamo riferimento alle istruzioni. Anzitutto sarà necessario formalizzare in un modo o nell’altro l’attività di coordinamento prima citata.

In secondo luogo il D.Lgs 81/08 in questi casi può prevedere la presenza di specifici documenti. Tra questi il DUVRI ovvero, se ci troviamo in ambito cantiere, il PSC ed i vari POS delle imprese esecutrici.

In particolare, per quanto riguarda gli ultimi due, si tratta di documenti normati dalla legge che devono contenere ben precise informazioni.