Se mentre si è alla guida in autostrada sopraggiunge un momento di forte stanchezza, è lecito fermarsi sulla corsia d’emergenza. Lo ha chiarito la corte di cassazione (sentenza numero 19170/2012) spiegando che quella condizione fisica che precede il cosiddetto “colpo di sonno” deve considerarsi come una condizione di malessere che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza.

La vicenda ha avuto inizio a seguito di un incidente verificatosi in autostrada. Un’autovettura, era finita contro una autoarticolato fermo sul margine destro nella corsia d’emergenza. L’incidente aveva esiti mortali per uno degli occupanti l’autovettura e ne scaturiva pertanto un procedimento penale per omicidio colposo. Il conducente dell’autoarticolato si era difeso sostenendo di essersi fermato proprio perché molto stanco e di essersi svegliato poi a seguito dell’urto.

Il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava “non doversi procedere” perché il fatto non sussiste in ordine al reato di omicidio colposo.

Il caso finiva in Cassazione dove il Procuratore Generale e il difensore le parti civili sostenevano che il giudicante avrebbe commesso un errore assimilando al “malessere fisiologico” che giustifica la sosta sulla corsia d’emergenza, una semplice condizione di stanchezza, dato che nel secondo caso il conducente avrebbe potuto fermarsi in un luogo più idoneo.

La Cassazione ha respinto il ricorso spiegando che il GUP ha correttamente “inquadrato la stanchezza (riferibile nel caso di specie, all’evidenza, in quella situazione che precede il pericoloso c.d. “colpo di sonno”) nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’art. 157 C.d.S., comma 1, lett. d). Il termine “malessere” non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., bensì nel concetto di disagio e di incoercibile necessità fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza ed il torpore che sono segni premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto, per concrete esigenze di tutela per sé e per gli atri utenti della strada, di interrompere la guida”.

E non basta il collegio ha fatto anche notare che nel caso di specie manca completamente la cosiddetta “concretizzazione del rischio” in relazione alle finalità specifiche della corsia d’emergenza dato che questa non ha funzione di garantire l’incolumità di quanti possono sbandare ed invaderla, ma solo di consentire l’accesso ai mezzi di polizia o di soccorso per raggiungere, senza intralci, i luoghi dove debbono recarsi qualora vi sia un’emergenza.

Ripassiamo la legge
(da una nota di Moto club “Ting’Avert”)
La definizione di corsia di emergenza (o corsia di soccorso) è contenuta nell’art. 3 del codice della strada, il quale la definisce: “corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi”.
Essa è una corsia delle strade a più corsie (ed in particolare delle superstrade e delle autostrade) destinata principalmente:
Alla fermata dei veicoli in avaria o in difficoltà (anche per malesseri riguardanti il conducente o un passeggero)
Alla circolazione dei veicoli di controllo, assistenza e soccorso
Essa fa quindi parte della strada, ma non della carreggiata (art 3: “…è una corsia, adiacente alla carreggiata…”). E dal momento che la carreggiata, secondo la definizione riportata al n. 7 del comma 1 dell’art. 3 del nuovo codice della strada, è la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”… non si può circolare sulla corsia di emergenza
Vediamo cosa si può fare e non fare sulla corsia d’emergenza, e le sanzioni dei comportamenti più gravi, ricordando che i punti decurtati sono doppi per i neopatentati. I comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali sono disciplinati dagli artt. 175 e 176 del CdS.

Per quanto riguarda la corsia d’emergenza:
È vietato effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio- (sanzione da euro 370 a euro 1.485 + sospensione da 2 a 6 mesi + decurtazione di 10 punti)
È vietato circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non per arrestarsi o riprendere la marcia (sanzione da euro 370 a euro 1.485 + sospensione da 2 a 6 mesi + decurtazione di 10 punti)

La sosta d’emergenza deve essere la più breve possibile e comunque mai superare le tre ore. Decorso tale termine il veicolo può essere rimosso coattivamente dalle forze dell’ordine
(sanzione da euro 370 a euro 1.485 + rimozione coatta)
È vietato richiedere o concedere passaggi (sanzione da euro 36 a euro 148)
Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso. In caso di sosta forzata, secondo le nuove normative, è vietato scendere dal veicolo senza aver prima indossato i prescritti giubbini segnaletici omologati con marchio CE (sanzione da euro 22 a euro 88; se non si indossano i giubbini rifrangenti: sanzione da euro 36 a euro 148 + decurtazione di 1 punto)
– E’ vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta (gli animali vanno tenuti al guinzaglio) – (sanzione da euro 22 a euro 88)
– Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell’ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate (sanzione da euro 36 a euro 148 + rimozione coatta)
– Di notte, o in caso di visibilità limitata, è obbligatorio tenere accese le luci di posizione
(sanzione da euro 36 a euro 148 + decurtazione di 1 punto)
– In caso di ingorghi, qualora la corsia di sosta di emergenza sia già occupata o non sia presente, i veicoli occupanti la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra (sanzione da euro 74 a euro 296 + decurtazione di 2 punti)
– Se il guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla piazzola di sosta o se queste manchino, bisogna apporre l’apposito segnale mobile di pericolo almeno a 100 metri (in questo caso, causando il veicolo un pericolo e un intralcio alla circolazione, esso va rimosso prontamente) – (sanzione da euro 74 a euro 296 + decurtazione di 2 punti + rimozione coatta)
– In caso di ingorgo (non basta il traffico!) è consentito transitare sulla corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall’autostrada a partire dal cartello di preavviso di uscita posto a 500 metri dallo svincolo (se si imbocca la corsia prima dei 500 metri: sanzione da euro 74 a euro 296 + decurtazione di 1 punto)
Un ultimo avvertimento: i tutor stanno anche sulla corsia d’emergenza! Quindi oltre alla multa per eccesso di velocità, vi arriva anche quella per circolazione vietata sulla corsia d’emergenza…

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