Cinque Capi in 35 articoli per semplificare e ridurre i procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

Il ministro della Giustizia Alfano prima di lasciare via Arenula per altri incarichi vuole portare a termine quanto promesso e lascia adesso al Parlamento l’ultima parola sullo schema di decreto legislativo sul processo civile (la bozza di decreto è leggibile tra i documenti correlati).
Il progetto vuole essere un disegno organico, dopo la proliferazione dei modelli processuali avvenuta negli ultimi anni ed è l’attuazione della legge delega 69/2009. Scopo principale dell’intervento, accelerare i tempi dei giudizi.
Cambiata anche l’impostazione perchè, dice esplicitamente la relazione che accompagna il provvedimento, si intende «segnare un radicale cambio di passo rispetto alla tendenza evidenziata dalla legislazione precedente, manifestando in modo chiaro al legislatore, anche per il periodo futuro, l’esigenza di far confluire in un unico testo tutte le norme processuali speciali che si dovessero rendere necessarie, in modo tale da garantire la coerenza del sistema processuale e ridurre le diseconomie che l’eccessiva parcellizzazione dei modelli processuali fino ad oggi ha dimostrato di provocare».
Un intervento che non è esaustivo perchè, a causa dei limiti espressi nella legge delega non si occupa di procedure concorsuali, famiglia, minori o codice del consumo. Piena attuazione quindi ai criteri stabiliti dalla legge delega di cui si sono mantenuti i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, operando una riconduzione di ciascun procedimento civile ad uno dei modelli di rito contemplati dal Codice di procedura civile. Nella riconduzione è stato privilegiato il modello processuale del rito del lavoro per i procedimenti in cui si rivelavano i caratteri della concentrazione delle attività processuali, ossia nei quali venivano previsti ampi poteri di istruzione d’ufficio.
Sono stati ricondotti al modello del procedimento sommario di cognizione, i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, rivelata, nella maggior parte dei casi, dal richiamo della procedura camerale prevista e disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del Cpc. Per i procedimenti nei quali non è emerso nessuno di questi caratteri si è operata una riconduzione al rito ordinario di cognizione, disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I del Cpc.
IN ogni caso, nella riconduzione, sono state mantenute in vigore le disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, nonché quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi applicando le norme contenute nel Cpc.
Considerate anche dal testo le pronunce della Corte costituzionale intervenute sulle leggi speciali, le abrogazioni implicite e le chiavi di lettura dei singoli procedimenti elaborate dalla giurisprudenza sia costituzionale che ordinaria.
In estrema sintesi, lo schema contiene, al I capo le disposizioni di carattere generale, con le quali vengono specificate le disposizioni di ciascun rito applicabili ai procedimenti contenziosi oggetto delle modifiche, vengono dettate le disposizioni necessarie per garantire l’applicazione a ciascun procedimento del rito effettivamente stabilito dalla legge, attraverso il recepimento e la rimodulazione normativa in materia di mutamento del rito già prevista dal Cpc.
Il II capo disciplina i procedimenti regolati dal rito del lavoro, il III capo i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione mentre il IV i procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione ed infine il V capo riporta le abrogazioni e le modificazioni delle singole leggi speciali che prevedevano i riti oggetto della semplificazione, nonché la disciplina transitoria necessaria per prevenire incertezze interpretative in merito all’ambito temporale di applicazione delle nuove norme.
Molto soddisfatto il Guardasigilli durante la presentazione in conferenza stampa: «Non ci sarà più la lite nella lite derivante dalla interpretazione della controversia e diminuirà l’input delle cause». Dal mondo forense, una reazione positiva è arrivata dal segretario generale dell’Associazione nazionale forense, Ester Perifano, mentre per il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla si poteva fare di più.
schema D.Lgs civile

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *