Il Consiglio dell’Unione europea nel 2008 ha adottato il cosiddetto “VAT package”, destinato a incidere in modo rilevante su quelle norme in materia di imposta sul valore aggiunto che disciplinano la territorialità delle prestazioni dei servizi, semplificando, tra l’altro, gli obblighi di quelle imprese che operano in più Stati Comunitari.

Le modifiche alla normativa Iva, che verranno attuate gradualmente, sono volte a garantire che l’imposta sui servizi venga applicata nel Paese in cui questi stessi sono ricevuti.
È ormai noto come l’anno 2010 sia stato protagonista di un profondo rinnovamento del regime della territorialità Iva che ha visto tanto la modifica di alcune norme del DPR n. 633/72 quanto l’introduzione di nuove. In pratica, il regime della territorialità dei servizi, contenuto nell’art. 7 nei commi 3 e seguenti, è contenuto in 5 nuovi articoli che vanno dal 7-ter al 7-septies. La riforma, come già espresso, risulta graduale, nel senso che il regime della territorialità subirà ulteriori modifiche nei prossimi anni.
La prima di queste, rispetto al regime già in vigore nel 2010, è stata introdotta dal 1° gennaio 2011 e riguarda le prestazioni culturali, sportive, didattiche e scientifiche, contenuta nell’art. 7-quinquies, oggetto del presente intervento.
Infatti, dal 1° gennaio 2011, per effetto del nuovo art. 7-quinquies del DPR n. 633/1972, occorre effettuare una doppia distinzione fondata sulla tipologia di servizio e sulla qualifica del committente come soggetto passivo o meno. Il criterio territoriale, per tutti i servizi contemplati dalla citata norma, sarà applicabile alle sole prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, dato che, per i soggetti passivi Iva, troverà applicazione la regola generale, con reverse charge in capo al destinatario. L’istituto prevede l’obbligo da parte di quest’ultimo, al ricevimento della fattura, di provvedere ad effettuare l’integrazione della stessa, indicando l’aliquota Iva da applicare e l’imposta relativa, successivamente andrà operata l’annotazione sul registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento e sul registro delle fatture di acquisto; il tutto al fine di poter esercitare il diritto di detrazione dell’imposta.
In sintesi per i servizi contemplati dall’art. 7-quinquies DPR n. 633/1972:
– Committente non soggetto passivo: territorialità legata al luogo di esecuzione;
– Committente soggetto passivo: regola generale B2B – business to business – la territorialità è legata alla nazione del committente ex art. 7-ter.
I servizi protagonisti di tale modifica sono quelli relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività e i servizi accessori. In particolare, questi, se svolti per committenti soggetti passivi saranno imponibili IVA secondo il criterio generale e quindi imponibili nel Paese del committente, a prescindere dal luogo di svolgimento. Le suddette prestazioni svolte per soggetti privati continueranno invece ad essere imponibili nel Paese in cui sono materialmente svolte.
In deroga alla regola generale, per i servizi di accesso alle manifestazioni (biglietteria) e relative prestazioni accessori, la territorialità è collegata al luogo di esecuzione, indipendentemente dal fatto che vengano rese a soggetti privati o a soggetti passivi Iva. (Giovanna Ragusa – Studio Toriello)

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