Nuova condanna per l’Italia in materia ambientale da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza C-68/11 del 19 dicembre 2012 (leggibile integralmente nei documenti allegati) i giudici di Lussemburgo accolgono il ricorso della Commissione europea, nonostante le eccezioni formali rilevate, e stabiliscono che l’Italia è venuta meno agli obblighi di controllo sulla quantità di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo presenti nell’aria nel 2006 e nel 2007.

Ben 55 le zone e gli agglomerati italiani considerati nella diffida e poi in sentenza. Par condicio per tutta la penisola: fuori legge aree del Piemonte come della Sicilia e poi Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia.

La condanna arriva per l’inadempienza italiana rispetto ai dettami della direttiva 92/62/Ce, in vigore dal 21 novembre 1996, secondo la quale ogni Paese avrebbe dovuto presentare annualmente una relazione sul rispetto dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10. Oltre a non essere riuscita a rientrare nei limiti previsti dalla normativa europea, lamenta la Commissione, l’Italia non ha chiesto una deroga accompagnando la domanda con un piano per la qualità dell’aria.

Inquinamento lungo anni – Il ricorso nasce dopo una serie di scambi Italia-Europa conclusosi con l’ultima comunicazione del 25 agosto 2010 in cui il Belpaese informava che «alla scadenza del termine assegnatole per rispondere al parere motivato, i valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente erano ancora superati in numerose zone e agglomerati italiani» e « trasmetteva alla Commissione altre informazioni relative alle misure nazionali che sarebbero state adottate nell’autunno del 2010 e comunicate prima del mese di novembre 2010, accompagnate da una valutazione di impatto riguardante le zone e gli agglomerati nei quali tali valori limite erano ancora superati, al fine di poter beneficiare di una deroga a norma dell’articolo 22 della direttiva 2008/50» (Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa). Dopodiché, più niente: non solo un’informativa sull’adozione di quelle misure ma neanche nuove istanze di deroga.

Parte così il ricorso nel quale la Commissione sostiene che le relazioni presentate «per l’anno 2005 e per gli anni successivi mostrano l’esistenza di superamenti dei valori limite applicabili alle concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente per un lungo periodo e in numerose zone del territorio italiano».

Ragioni antropiche e naturali per quegli sforamenti, risponde la Repubblica italiana. Le misure adottate avrebbero contribuito a migliorare la situazione ma non al punto da rientrare entro i termini assegnati. «In effetti, secondo la Repubblica italiana, tale obiettivo era impossibile da raggiungere», si legge in sentenza. «Per riuscirvi, sarebbe stato necessario adottare misure drastiche sul piano economico e sociale e violare diritti e libertà fondamentali, quali la libera circolazione delle merci e delle persone, l’iniziativa economica privata e il diritto dei cittadini ai servizi di pubblica utilità». Una debàcle, insomma. La paralisi del sistema per l’Italia.

Parola ai giudici – «Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i termini originariamente fissati», a meno che non intervenga una modifica della direttiva e si prolunghino i termini di attuazione. Non c’è spazio alcuno di manovra per i giudici di Lussemburgo che ritengono «troppo generici e imprecisi» gli argomenti italiani a giustificazione del superamento dei valori limite: arrivati ad accertare che nell’aria sono presenti livelli di polveri sottili più alti di quelli ammessi, è irrilevante che l’inadempimento derivi dalla volontà dello Stato membro cui è addebitabile, dalla negligenza di tale Stato, oppure dalle difficoltà tecniche cui quest’ultimo abbia dovuto far fronte».

Sanzionati per il 2006 e il 2007, ricorso ritenuto irricevibile per motivi formali per il periodo precedente e seguente. Resta il rischio di ulteriori messe in mora europee.
Corte di Giustizia, prima sezione, causa C 68-11, Commissione contro Italia, sentenza del 19 dicembre 2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *