Dimostrare l’infedeltà del proprio coniuge è sempre di estrema difficoltà, in quanto i testimoni ben difficilmente sono in grado di fare riferimento ad episodi specifici, ma possono al più relazionare circa la mera frequentazione di soggetti asseritamente colpevoli del tradimento, deposizione che certo non è sufficiente per la pronuncia di addebito.

Un sistema viceversa efficace è quello di citare a testimone l’amante del proprio coniuge, in quanto questo (o questa) a differenza delle parti, le quali non sono tenute a dire il vero contro se stesse, è tenuto sotto giuramento a dire la verità.
Egli si trova tra due fuochi, da un lato di fronte alla necessità di dire il vero e con ciò provocando la condanna del proprio compagno o compagna all’addebito della separazione, e dall’altro, sostenendo il falso, con il rischio di essere, con buone probabilità, sottoposto ad un processo penale per falsa testimonianza, ai sensi dell’art. 372 c.p.

LO STRATAGEMMA PER SOTTRARSI ALLA CONDANNA PENALE

Nel caso che esaminiamo, di fronte al capitolo di prova nella causa civile, secondo il quale il teste avrebbe dovuto rispondere “Se aveva o no avuto relazioni sentimentali con l’altro soggetto”, questi rispondeva in senso negativo.
Puntualmente giungeva la denuncia penale per falsa testimonianza in quanto era evidentemente emerso in causa il contrario.
L’imputato chiedeva di essere prosciolto in quanto era vero che egli aveva rapporti sessuali con la moglie dell’altro, tuttavia non erano mai stati rapporti sentimentali, ma si era limitata la vicenda al solo aspetto fisico (memore forse della sottigliezza giuridica tra rapporto fisico, gioco erotico e rapporto sentimentale del caso Clinton-Lewinsky).
Il giudice dell’udienza preliminare proscioglieva l’imputato non su tale singolare deduzione, ma rilevando la sostanziale irrilevanza di tale mendace indicazione, posto che la relazione sentimentale tra l’imputato e la donna, doveva, a parere del giudice penale, riferirsi ad un’epoca successiva all’abbandono della casa coniugale da parte della moglie dell’altro e quindi non poteva essere considerata causa o concausa della separazione.

LE RELAZIONI EXTRA CONIUGALI SONO AMMESSE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE AVANTI AL PRESIDENTE

In sostanza il giudice penale cavalcava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli obblighi matrimoniali sussistono prima della comparizione dei coniugi avanti al Presidente, e cioè fino al momento in cui questi li autorizza a vivere separati.
Da quel momento in poi gli obblighi vicendevoli, anche durante il processo, vengono meno (contrariamente ad un vecchio indirizzo giurisprudenziale opposto ed ormai obsoleto).
Dunque poiché i rapporti sessuali o sentimentali che dir si voglia, secondo la valutazione del Gip erano successivi, andava evidenziata la irrilevanza della falsa deposizione nel processo.
Disgraziatamente per l’imputato le problematiche non sorgevano da parte del marito tradito, bensì da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, il quale si rivolgeva alla Cassazione impugnando la decisione, in quanto essendo pacifica la colpevolezza dell’amante per la falsità della dichiarazione, (era irrilevante la distinzione fra la relazione sessuale e non anche sentimentale), il giudice penale aveva errato anticipando una valutazione di merito sulla vicenda, laddove egli avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica della sostenibilità dell’accusa nel giudizio dibattimentale.

IL PROCESSO VA RIFATTO

La Cassazione accoglieva il ricorso del Procuratore della Repubblica, con sentenza n. 4299 depositata il 29 gennaio 2013, ritenendo che il Gip fosse andato al di là dei propri poteri, in quanto aveva escluso la rilevanza della falsa deposizione resa nella causa di separazione dei coniugi dall’imputato, effettuando erroneamente una valutazione ex post e non ex ante, e cioè ritenendo la falsa deposizione come irrilevante, sulla base di una mera valutazione civilistica del processo ed in seguito all’esito della sentenza della separazione; in sostanza sulla base di deduzioni che riguardavano esclusivamente il giudice civile, mentre secondo la Cassazione la suddetta deposizione testimoniale era ictu oculi pertinente e rilevante per la futura decisione che avrebbe potuto adottare il giudice di merito di quella causa in modo diverso se il teste avesse detto il vero.

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