Sullo sfondo la crisi che morde (Pil 2012 -2,4%. Crollo della domanda interna -4,8%-Dati DEF 2013) , la pressione fiscale che incalza (44% nel 2012-dati Istat).
In primo piano una legislazione fiscale “oppressiva” nei confronti dei contribuenti, dall’accertamento fino alla sanzione, al di là di principi di proporzionalità e che per questo rende il rapporto col Fisco odioso per buona parte dei cittadini.
Occorre puntare, dunque, al ripristino di un rapporto di parità tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria, in modo che i primi sentano il dovere etico di contribuire alle spese pubbliche nel rispetto dei principi di costituzionalità fatti osservare dalla seconda.
E’ con un occhio ai diritti dei cittadini e un occhio alla difficile contingenza economica che il Consiglio Nazionale Forense ha approvato, su proposta della Commissione per le questioni tributarie coordinata da Antonio Damascelli, un decalogo (di undici punti in realtà) di modifiche legislative (sostanziali e processuali) necessarie per ristabilire il rapporto tra fisco e contribuenti su un piano di parità e di maggiore efficacia.
Il documento è stato inviato al Presidente della Repubblica per segnalare il disagio che gli stessi avvocati provano nell’esercizio della difesa dei diritti dei cittadini; ai presidenti dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia, all’Agenzia delle Entrate, alla società Equitalia ed alle parti sociali.
Premessa per la migliore attuazione delle misure indicate dall’Avvocatura è la terzietà della magistratura tributaria, sottratta alla dipendenza organica del Ministero dell’Economia (parte in causa nel processo tributario) ed affidata al Ministero della Giustizia.

Ma vediamo sinteticamente i punti indicati dal CNF come oggetto delle necessarie modifiche proposte:

1) SANZIONI FISCALI. Ridurre l’entità soprattutto in relazione alle aliquote con cui esse sono calcolate e determinate ed attenuare il principio della loro moltiplicazione funzionale quando ad una violazione geneticamente unica le norme collegano ulteriori violazioni ( es. l’omessa presentazione della dichiarazione sanzionata unitamente alla violazione degli obblighi di fatturazione, registrazione).

2) RISCOSSIONE COATTIVA. Impedire il cumulo dei mezzi di espropriazione (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti) ove non necessario e stabilire una relazione di congruità tra debito fiscale e gli strumenti di riscossione coattiva effettivamente posti in essere.

3) COMPENSAZIONE DEBITI. Razionalizzare la disciplina in modo che La compensazione tra crediti e debiti fiscali sia la più automatica possibile quando riguarda lo stesso tributo (senza costringere i contribuenti a versare l’imposta ed a richiedere nello stesso momento la ripetizione del credito nei confronti dell’amministrazione relativo alla stessa imposta derivante da altro titolo).

4) RATEAZIONE PAGAMENTI. Introdurre norme più flessibili nei rapporti tra contribuenti e agente della riscossione.

5) OPPOSIZIONI ESECUTIVE. Rivedere la disciplina consentendo al contribuente di avvalersi di tutti gli atti processuali di diritto comune oggi vietati (art. 57 DPR 602/73).

6) ABUSO DEL DIRITTO. Fissare per legge i criteri applicativi (come già previsto nel disegno di legge Delega fiscale, presentato nella scorsa legislatura) dell’abuso del diritto e del concetto di antieconomicità sulla base dei quali valutare il comportamento effettivo del contribuente sì da favorire la certezza del diritto.

7) TERMINI DEGLI ACCERTAMENTI. Sopprimere le norme (art. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72) che raddoppia i termini in caso di violazioni di norme che comportino l’obbligo della denuncia penale, in modo da restituire l’azione accertativa ad un quadro di effettiva stabilità e di affidamento.

8) SPESE LEGALI. Prevedere la deducibilità o la detraibilità per i cittadini dei costi sostenuti per le spese legali, atteso il rilievo sociale della domanda dei servizi legali.

9) INTERESSI MORATORI. Agganciare la disciplina della quantificazione degli interessi ad un limite temporale non dipendente dalla durata del processo e, comunque, prevedere un tetto – ad esempio del 50% – del tributo dovuto.

10) STRUMENTI PRESUNTIVI DI CALCOLO DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA. Modificare la disciplina introducendo l’espressa previsione normativa delle modalità di esercizio della prova contraria attraverso l’utilizzo della presunzione anche da parte della parte del contribuente.

11) SISTEMA PENALE TRIBUTARIO. Razionalizzare l’intero sistema sostanziale e processuale, limitando la sanzione penale agli illeciti di speciale gravità sociale, e rivedere il rapporto tra processo tributario e processo penale in modo da assegnare al giudicato tributario un valore dirimente sul processo penale.

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