Pur di non pagare le Pubbliche Amministrazioni si inventano di tutto… supportate tra l’altro da un manipolo di funzionari e legulei che andrebbero banditi dalla Repubblica…
Il Caso è il seguente: In una procedura di espropriazione di un’area per Pubblica Utilità il Comune competente (Campofelice di Roccella, provincia di Palermo) insiste nel NON voler corrispondere l’indennità di occupazione dovuta al proprietario espropriato.

Nell’ambito di una questione analoga per la quale sto prestando la mia attività professionale, relativa ad una indennità di esproprio di altro Comune, sempre nel territorio Siciliano, sono incappato nella seguente sentenza del 5 luglio 2012 del TAR Sicilia III Sezione n. 1402. La procedura espropriativa della quale mi sto occupando risale al 1984, ovvero quasi 30 anni fa… ed anche in questo caso, il Comune di Trabia (PA) si rifiuta di pagare l’indennità di esproprio, sull’asserita prescrizione di ogni diritto del proprietario espropriato.

Anche il comune di Campofelice di Roccella si rifiuta di pagare l’indennità di occupazione di un’area dichiarata di pubblica utilità…

Udite! Udite! Il rifiuto è basato sul reclamato diritto di aver “usucapito” l’area per il decorso di oltre un ventennio dalla data dell’occupazione del terreno.

Ormai siamo veramente alle barzellette e all’abuso del diritto senza alcun ritegno e senza alcuna considerazione delle regole basilari.

Fortunatamente il TAR Sicilia è intervenuto emettendo un giusto verdetto, ma non quella dovuta mazzata che al contrario sarebbe stata sacrosanta quanto meno nel riconoscere il rimborso delle spese legali e nell’infliggere al comune una sanzione sulla base dell’articolo 96 del codice di procedura civile per aver resistito in giudizio con mala fede.

In particolare, la sentenza del TAR riconosce che “non può essere accolta l’eccezione, sollevata in giudizio dalla P.A., avente ad oggetto l’asserito compimento, in proprio favore, della usucapione ex art. 1158 c.c., in relazione ad un terreno privato occupato dalla stessa P.A. nell’ambito di un procedimento espropriativo per pubblica utilità, finalizzato alla realizzazione di un programma di edilizia economica e popolare, nel caso in cui l’opera pubblica sia stata effettivamente realizzata, il decreto definitivo di esproprio non sia mai stato emesso, e sia decorso il termine di venti anni dalla data di immissione in possesso. Infatti, da un lato, il dies a quo del possesso continuato nel tempo ex art. 1158 c.c. deve essere individuato nel termine di scadenza dell’occupazione legittima, piuttosto che dalla data di immissione in possesso, e, dall’altro, i provvedimenti di occupazione di urgenza comportano la mera detenzione della cosa altrui, vuoi perché sono per legge finalizzati ad una apprensione del bene soltanto temporanea, in vista della futura emanazione del decreto di esproprio, vuoi – soprattutto – perché implicano il riconoscimento della proprietà altrui (contemplatio domini), prevedendo la corresponsione di una apposita indennità di occupazione ai proprietari iscritti negli atti catastali, notificatari – proprio in quanto tali – del decreto, cosicché in tal caso l’amministrazione occupante non ha l’animus possidendi che vale ai fini dell’usucapione.”

Ormai siamo veramente all’assurdo… nonostante il Tar abbia chiaramente detto che non c’è nessuna possibilità di sostenere l’usucapione, il comune di Campofelice di Roccella continua a obbligare il cittadino a perdere tempo e denaro in giudizio rifiutandosi di pagare l’indennità perché sarebbe ormai decorso il termine per l’usucapione. A quanto una spending review che impedisca agli enti locali di buttare soldi pubblici in giudizi campati in aria?

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