Antonello Lo Calzo, Protosistemi di giustizia costituzionale: il Corpo degli Efori nella Costituzione della Repubblica napoletana del 1799, in «Historia Constitucional», n. 14, pp. 251-305, 2013[1].
(recensione a cura di Domenico Argondizzo)

L’Autore intraprende uno studio approfondito sulle origini del controllo di costituzionalità e connessa giurisdizione e corte, nell’Europa della fine del ‘700, e più precisamente in una delle esperienze costituzionali storicamente determinate dalle invasioni napoleoniche. Nel caso studiato, e per i profili indagati, come si vedrà, non proprio determinata, perché le radici di essa andrebbero rintracciate molto, ed a fondo, nella cultura e filosofia di Mario Pagano (e della scuola giuridica napoletana), oltre che (e più che) nei diversi semi americani e francesi.

Viene padroneggiata l’analisi dell’oggetto in primo piano, con appena sullo sfondo (e nel ricco apparato di note) le articolate differenze (che proprio in quel passaggio tra secoli si andavano vieppiù divaricando) tra i sistemi giuridici di common law del Nordamerica statunitense e quelli di civil law dell’Europa continentale.
Lo scoglio su cui si imbatté l’introduzione di una corte costituzionale nella Costituzione federale USA fu la commistione tra potere esecutivo e potere giudiziario nell’esercitare un controllo preventivo sulla legittimità delle leggi[2].

Lo scoglio su cui si infransero le proposte (assai più dettagliate) di una corte costituzionale nelle costituzioni rivoluzionarie francesi fu che, in un sistema dove la legge, in quanto espressione della volontà generale, non poteva accettare limitazioni da organi che non fossero, a loro volta, espressione della medesima volontà, una corte costituzionale, organo dove la prevalenza dell’elemento giurisdizionale su quello legislativo è evidente, non aveva basi logiche per esistere. E, per la stessa ragione, mentre comunque negli USA fiorì un controllo di costituzionalità ed una connessa giurisprudenza, anche in assenza di un organo accentrato e specializzato (dando con ciò sostanza istituzionale alla superiorità del testo costituzionale rispetto alla legislazione ordinaria), in Francia non si vide analoga fioritura.
Diversamente, la Costituzione della Repubblica napoletana, poggia sia sul pensiero contemporaneo dell’Italia meridionale ed internazionale (lo stesso Pagano[3], Filangieri, Gravina, oltre che Locke, Rousseau, Montesquieu, e Sieyès), sia sulla riflessione della filosofia classica (Aristotele, ma anche Platone[4] e Machiavelli[5]).
Facendo tesoro di questa apertura ed autonomia culturale, Pagano può delineare un sistema istituzionale diverso e migliore rispetto alle Costituzioni rivoluzionarie francesi (in primis di quella del 1795), a cui è sotteso un modo completamente differente di intendere il costituzionalismo moderno[6]. La previsione del Corpo degli Efori è il cuore e simbolo di questo miglioramento. Con tale organo[7], diverso dai tre poteri canonici (Legislativo, Esecutivo, Giudiziario), si può ottenere che la separazione dei poteri (croce e delizia di ogni costituente) non si concretizzi in un equilibrio instabile tra tentativi di reciproca usurpazione e stallo del sistema. Secondo l’idea di Pagano, la presenza di un organo di giustizia costituzionale rende effettiva proprio la separazione dei poteri.

È forte l’influsso di una impostazione giusnaturalistica (e contrattualistica), che vede nella costituzione la formalizzazione in norma (posivitivizzazione) dei precetti di diritto naturale[8], che così vengono, strutturalmente e funzionalmente, sovraordinati al diritto positivo ordinario; e l’affermazione di una gerarchia delle fonti si concretizza proprio in quanto sia azionabile davanti ad un organo quarto.



[1] http://www.historiaconstitucional.com.

[2] M. Einaudi, Le origini dottrinali e storiche del controllo giudiziario sulla costituzionalità delle leggi negli Stati Uniti d’America, Istituto giuridico della R. Università, Torino, 1931, p. 37, secondo la citazione dell’Autore.

[3] F.M. Pagano, De’ saggi politici. Volume II. Del civile corso delle nazioni, Flauto, Napoli, 1785.

[4] Si pensi solo alla critica platonica alle “disunioni”.

[5] Si pensi solo alla analisi machiavellica delle “costituzioni miste”.

[6] G. Solari, L’attività legislativa di Mario Pagano nel governo repubblicano del 1799 a Napoli, L’Erma, Torino, 1934, pp. 73-74, secondo la citazione dell’Autore.

[7] Al di là del fatto che il Corpo degli Efori sia più riconducibile alla figura di un vero e proprio tribunale costituzionale, ovvero ad un organo che garantisca la complessiva tenuta dell’ordinamento, prescindendo da una tutela diretta dei diritti dei singoli. Al di là degli effetti delle pronunce stesse degli Efori, siano essi di nullità o di annullabilità.

[8] Pagano recepisce in ciò anche le idee sviluppate nei Federalist papers.

Il Corpo degli Efori nella Costituzione della Repubblica napoletana del 1799

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