La Suprema Corte, sezione lavoro, con la recentissima sentenza n. 19396 depositata in data 15 settembre 2014, è nuovamente intervenuta in materia di rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e aziendale.

In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato le statuizioni della Corte territoriale, che aveva rigettato la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’indennità di trasferta prevista dal CCNL di categoria, in quanto la disposizione invocata era stata derogata da un accordo sindacale, inteso a salvaguardare il livello di occupazione, che escludeva il diritto a percepire l’indennità de qua.

A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nel chiarire la disciplina del rapporto tra contratto collettivo nazionale di categoria e contratto integrativo aziendale, ha preso le mosse dal principio, condiviso in dottrina ed in giurisprudenza, per cui alle parti sociali è consentito, sulla base dell’autonomia negoziale, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni di cui alla contrattazione collettiva precedente, purchè non siano pregiudicati i diritti quesiti dei lavoratori, oltre che disporre in ordine alla prevalenza da attribuire ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline.

In particolare, nei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale e aziendale è stata espressamente esclusa l’applicabilità del disposto ex art. 2077 c.c., che vieta la derogabilità in peius da parte del contratto individuale.
In termini di concorrenza tra disciplina collettiva nazionale ed aziendale, invece, ciò che rileva è l’effettiva volontà delle parti, tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, laddove, mentre il contratto collettivo nazionale si applica a tutti gli iscritti, nell’ambito del territorio nazionale, il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purchè svolgano l’attività lavorativa nell’ambito dell’azienda.

Pertanto, nei limiti della salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori – che non possono ricevere un trattamento peggiorativo da parte della posteriore normativa contrattuale, di eguale o di diverso livello -, è consentita alla contrattazione aziendale una deroga in peius rispetto a quella nazionale, in quanto i rapporti tra le due discipline dovranno risolversi sulla base dell’effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante.

Sulla base dei suesposti principi, la Suprema Corte ha quindi aderito alle determinazioni dei giudici di merito, che avevano escluso la sussistenza del diritto del dipendente a percepire l’indennità di trasferta prevista dal CCNL di categoria, in ragione della modifica in peius operata sul punto dalla contrattazione aziendale, applicabile nella fattispecie, essendo il lavoratore iscritto ad una delle associazioni sindacali firmatarie dell’accordo in questione.

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