La circolare del Ministero della Giustizia (leggibile in allegato) chiarisce che nei casi di tentativo obbligatorio di conciliazione chi propone deve presentarsi davanti al mediatore altrimenti deve chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento. Il mediatore dovrà quindi attestare la mancata comparizione della controparte e la segreteria dell’organismo rilascerà l’attestato di conclusione.
Ma soprattutto viene messo nero su bianco che il Ministero della Giustizia eserciterà sugli enti di mediazione un controllo preventivo sul rispetto delle norme come il capitale minimo e il numero dei mediatori ma anche postumo come il mancato raggiungimento o la conservazione degli standard di qualità («tempestività di provvedere alle comunicazioni a seguito della presentazione della istanza di mediazione; fissazione della prima sessione entro quindici giorni dal deposito dell’istanza e rispetto dei criteri di assegnazione degli incarichi».
Per quanto riguarda poi le indennità la circolare chiarisce che le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci di spesa autonome e insieme costituiscono l’indennità complessiva; queste devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che caratterizzano lo svolgimento del servizio di mediazione, che oltre ai 40 euro per l’avvio dovranno essere aggiunte le ulteriori spese secondo i criteri stabiliti dagli articoli 16, commi 3 e seguenti del decreto 180/2010 come modificati dall’articolo 5 del decreto 145/11. Dovranno essere inoltre corrisposte le spese vive documentate dall’organismo di mediazione.
Per quanto riguarda poi il tirocinio, via Arenula specifica che l’obbligo del tirocinio assistito riguarda solo i mediatori già iscritti e costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio a una singola fase del procedimento, così come costituisce partecipazione la sola presenza del tirocinante alla fase di redazione da parte del mediatore titolare del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte.

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