Un cittadino del Marocco, presente in Italia come clandestino, era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Verona, del reato di cui art. 495 cod. pen. (falsa dichiarazione sull’identità a un pubblico ufficiale), con l’aggravante di cui al n. 11 bis dell’art. 61 cod. pen., avendo commesso il reato mentre era, appunto, clandestino.
Quella aggravante, introdotta a suo tempo con la legge n: 15 del 2008, è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte delle leggi con sentenza n. 249 del 2010.

Il Procuratore della Repubblica di Verona chiedeva a quel tribunale di eliminare la parte di pena irrogata a suo tempo come aggravante del reato ex art. 495 c.p., in quanto eliminata dal codice a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, ma il tribunale in data 29 luglio 2011 rigettava la richiesta affermando che, siccome la norma di cui all’art. 495 c.p. era rimasta integra ed efficace, non si poteva annullare quella parte di pena di cui all’aggravante, poiché ai sensi dell’art.673 cod. pen. si possono revocare le sentenze di condanna quando siano stati in qualunque modo abrogati i reati che le avevano presupposte, e non, dunque, le aggravanti applicate a quei reati.

Il Procuratore della Repubblica di Verona si è affrettato a ricorrere per cassazione avverso tale pronuncia e la Corte suprema, in data 12 giugno 2012, si è affrettata a dargli ragione.
Il Tribunale, come già ricordato prima, aveva sostenuto che l’art. 673 c.p., il quale regola la possibilità di revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato, prevede che essa revoca possa essere decisa solo quando una legge successiva abroghi la norma incriminatrice. E siccome la aggravante “si aggiunge” alla norma incriminatrice , ma non è incriminatrice essa stessa, ecco che lo jus superveniens (cioè, in questo caso, una sentenza abrogativa di quella aggravante) non ha alcuna incidenza su quanto a suo tempo deciso con sentenza passata in giudicato.

La Cassazione ha risposto che l’art. 30 della legge n. 87 del 1953, istitutiva della Corte Costituzionale, stabilisce tra l’altro quanto segue: “quando in applicazione della norma incostituzionale venne pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali”.
Applicando dunque questa disposizione della legge 87/53, che è legge costituzionale, la Cassazione ha ristabilito l’equilibrio giuridico.

Ma c’è da fare una riflessione: era necessario tutto ciò? Tutto questo lavoro, tutto questo tempo per ricordare ad un giudice del Tribunale di Verona che esiste innanzitutto una logica di buon senso, che non dovrebbe portare a dire: “è vero, quella aggravante è stata dichiarata incostituzionale; ma dato che la norma alla quale l’aggravante era agganciata non è stata accusata di illegittimità, ergo (avrebbe detto Don Ferrante) io quella decisione della Corte non la rispetto”.
Chissà perché a chi scrive tornano in mente il buon Collodi e il suo Pinocchio; che venne arrestato dai Gendarmi con il Gatto e la Volpe, i quali lasciarono il carcere a seguito di amnistia. Poiché Pinocchio chiedeva perché mai lui era rimasto in carcere, il Giudice gli rispose : “Siccome il Gatto e la Volpe si sono dichiarati colpevoli, sono stati liberati; tu ti sei dichiarato innocente e rimani in carcere, perché l’amnistia si applica ai colpevoli e non agli innocenti”.
Cassazione, sezione prima penale, sentenza 1754 depositata il 12 giugno 2012

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