Per consentire alle imprese di usufruire delle agevolazioni contributive previste per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi e per gli iscritti nelle liste di mobilità, i lavoratori dovranno continuare a richiedere ai Centri per l’Impiego competenti il rilascio dei certificati per attestare il loro status ai datori di lavoro interessati all’assunzione.

Lo ha chiarito l’Inps con il Messaggio n. 7268 del 27 aprile 2012 con riferimento all’intervenuta semplificazione amministrativa ed in particolare alle disposizioni della Legge 183/2011 che ha modificato il T.U. in materia di documentazione amministrativa che ha previsto che le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione relativamente a qualità, stati personali e fatti, sono utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati; invece la Pubblica Amministrazione ed i gestori dei pubblici servizi non possono richiedere ed accettare altro se non le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

Dunque, in parte modificando quanto già previsto dalla precedente circolare n. 140/2011, l’INPS ha chiarito che i lavoratori dovranno ancora continuare a produrre al datore di lavoro interessato la certificazione del Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione o l’iscrizione nelle liste di mobilità; il datore di lavoro poi, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario, per poter usufruire effettivamente delle agevolazioni contributive previste dovrà, con le consuete modalità telematiche, trasmettere all’Istituto previdenziale un’autocertificazione rilasciata e sottoscritta dal dipendente.

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