Gran parte del cosiddetto popolo del web esulta, erroneamente, per una fantomatica vittoria della “rete”, anche se la sentenza ancora non è stata depositata e ne vengono invece proposte versioni distorte da dichiarazioni di avvocati e politici, nonché con errori nei riferimenti normativi. Ma la vera vittoria della libera informazione può arrivare solo tramite un’adeguata pressione democratica e gli opportuni interventi del legislatore, logicamente dopo aver inquadrato e studiato i problemi normativi invece di ripetere a pappagallo “web libero”.

“ACCADE IN SICILIA”: UN SITO SCOMODO
Carlo Ruta è uno storico e saggista che dalle colonne del sito “Accade in Sicilia” denunciava misfatti della sua regione, anche ospitando articoli firmati da giornalisti di professione. Fatale per il suo sito sarà l’aver attaccato l’ex procuratore di Ragusa, Agostino Fera: per questo oltre alle denunce e condanne per diffamazione ne arriva un’altra per il reato di stampa clandestina.
Il suo blog, sostiene l’accusa, è da ritenersi a tutti gli effetti un prodotto editoriale, ossia un supporto di qualunque tipo che diffonde pubblicazioni periodicamente e che si distingue con una “testata” (ossia il titolo del sito), come definito dalla legge 62/2001 che a sua volta, per quanto riguarda l’obbligo di registrazione (da non confondere con autorizzazione) delle testate giornalistiche, fa riferimento alla legge sulla stampa del ’48 e ad altre norme collegate (norme per la quali, in sintesi, le pubblicazioni non periodiche sarebbero tenute a indicare domicilio e nome dell’autore, del server e dell’eventuale editore, mentre le pubblicazioni diffuse periodicamente e con una testata che le contraddistingue se non hanno un direttore responsabile e non si registrano al tribunale incorrono nel reato di stampa clandestina).

Il cosiddetto popolo del web subito si scagliava contro i giudici di merito, che condannavano in primo e secondo grado il Ruta a pagare 150 euro di multa. Ma alcuni osservatori informati notavano che quella condanna era “dettata” dalle regole che per quanto possano essere ingiuste non dipendono dal potere giudiziario che può solo segnalare le sue istanze a quello legislativo, e che inoltre quella condanna, paradossalmente, riconosceva l’importanza giornalistica delle denunce di quel sito web che scandagliavano il potere di quella parte di Sicilia forse meglio di tante altre testate locali…(nell’articolo allegato si approfondisce la vicenda).

Sembrava quasi inutile l’estremo ricorso davanti ai giudici di legittimità, dato che questo indirizzo era cristallizzato dalla giurisprudenza (come si ricorda nella stessa sentenza che condanna Ruta emessa dalla Corte d’Appello di Catania http://www.penale.it/page.asp?IDPag=1058 ) e invece, il verdetto tanto atteso anche da quelle decine di intellettuali che avevano espresso solidarietà allo storico con un appello, si è rivelato una sorpresa, una sorpresa forse inaspettata per il popolo del web. Ma il web, ossia la rete mondiale di ipertesti, ingloba anche commentatori dell’ultima ora “girotondin-grillini” che esultano per una fantomatica vittoria di Pirro ottenuta nelle aule del Palazzaccio che metterà al sicuro i blogger per i prossimi secoli…

IL PRODOTTO EDITORIALE E LA POLITICA PIRANDELLIANA
La sentenza è stata emessa dalla III sezione presieduta da Saverio Felice Mannino il 10 maggio: quasi tutti gli articoli reperibili sul web riportano questo particolare, mentre pochi spiegano che il testo verrà depositato entro trenta giorni (e quindi nelle prossime ore dovrebbe essere disponibile anche in formato digitale sul web).
E molti di quei commentatori grillini-girotondini, probabilmente non si sono nemmeno posti il problema di leggerla quella sentenza per indagare a fondo le motivazioni fornite dai giudici e gli “appigli” a cui potranno aggrapparsi altri blogger in difficoltà, ma si sono accontentati di scagliarsi contro la fantomatica legge 62 del 2011 (che in realtà è del 2001 perché quella del 2011 non c’entra nulla con l’editoria e che viene riportata erroneamente anche da chi inserisce nel suo sito la scritta “questo blog non è aggiornato con periodicità e non è assoggettato alla 62/2011”) e di riportare le dichiarazioni rilasciate all’Ansa dal legale del saggista siciliano e da Beppe Giulietti, parlamentare per 18 anni, giornalista, paladino della libera informazione con l’associazione e l’omonimo sito “Articolo 21”, nonché fautore della legge citata, che forse non riesce a tenere conto della particolare natura dei contenuti diffusi via web, e per la quale lo stesso Giulietti invoca nuovi cambiamenti legislativi

Già nel 2001 aveva chiesto in parlamento chiarimenti sull’obbligo di registrazione previsto dalla legge di cui lui era relatore, e l’allora sottosegretario alla presidenza del consiglio, Vannino Chiti, aveva risposto in diverse sedi che chi aveva un sito internet non aggiornato periodicamente non aveva alcun obbligo di registrazione come previsto dall’articolo 16, e che la definizione di “prodotto editoriale” contenuta nell’articolo 1 della 62/2001 in nessun modo era estensibile ai siti web amatoriali.
Giulietti inoltre lo avrebbe ricordato anche al legale di Ruta, con una nota apposita, che la definizione di prodotto editoriale non poteva toccare i siti web come quello del suo assistito (che tra l’altro, un po’ ingenuamente ma con coraggio e passione civica, riportava la scritta “giornale di informazione civile”, un boomerang se si vuole affermare di non essere un giornale), dato che nelle relazioni preparatorie questo intento era esplicito.
“Si tratta di una sentenza importante che stronca sul nascere qualsiasi tentativo di colpire nel futuro blog e siti attraverso un’interpretazione strumentale della legge sulla stampa del ’48 -dichiara il curatore di Articolo 21 e giornalista di MicroMega a proposito del verdetto- e della nuova legge sull’editoria del 2001. Comunque, per evitare qualsiasi futuro equivoco , in occasione della ridefinizione della legge sull’editoria annunciata dal sottosegretario Peluffo, presenterò insieme all’on Vincenzo Vita provvedimenti abrogativi specifici, anche per evitare che qualche altro magistrato possa essere indotto in tentazione in futuro”. Forse più che “indurre qualche magistrato in tentazione” avrebbe dovuto dire “per evitare che leggi non al passo dei tempi” si rivelino pericolose per la libera circolazione delle idee in rete e per non far mettere ai giudici quei paletti che dovrebbero mettere i politici.

LE VITTORIE DI PIRRO E LA CONFUSIONE DEL POPOLO-WEB
“I blog non sono più stampa clandestina, lo decide la Cassazione” oppure “i blogger italiani sono salvi: non chiudono più i battenti”: è questo il tenore dei titoloni sparati dalle varie testate, soprattutto telematiche, che scoprono l’acqua calda. In realtà nessun blog è stato mai considerato “tout court” un prodotto giornalistico, come non lo possono essere altri tipi di pubblicazioni anche cartacee e non periodiche, ma che comunque possono rappresentare esempi di stampa clandestina se omettono le informazioni previste dalla legge.

In attesa del testo integrale della sentenza, si possono a questo punto riportare anche le dichiarazioni del legale di Ruta, Giuseppe Arnone, all’Ansa: “Questa sentenza è importante perché fa giurisprudenza, traccia la strada in un settore non regolamentato. Nell’arringa ho sottolineato che imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminarli: pochi ne sopporterebbero il costo. È vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale. I giudici della Cassazione hanno mostrato buon senso e apertura ai valori della libertà di pensiero e di espressione”.

Ma la popolazione più disinformata del web, come accennato, proprio in base a queste dichiarazioni e alle promesse dei vari politicanti che “grillescamente” si vorrebbero rimuovere ma che si ritrovano paladini-camaleonti, continua a cantare vittoria: lo ha fatto con il referendum per l’acqua “pubblica” (che in realtà, nelle intenzioni degli estensori doveva essere un “bene comune” svincolato dalla logica del “privato” ma anche da quella del “pubblico” che gestisce male o truffaldinamente), lo ha fatto quando la Cassazione si occupò delle misure cautelari di alcuni giovani accusati di stupro di gruppo e la Suprema Corte fu accusata addirittura di aver annullato tale fattispecie di reato, lo ha fatto con il blog “società civile” quando si gridava alla censura per il temporaneo oscuramento di un post firmato Gianni Barbacetto che fu confermato dalla Cassazione la quale, non dicendo nulla sull’equiparabilità tra una testata giornalistica e un blog, ne aveva disposto la rimozione a scopo preventivo, e anche se era la prima volta che un articolo online veniva sequestrato preventivamente dopo una denuncia per diffamazione, alla fine il post è stato ripubblicato dallo stesso Barbacetto ma rettificato… Bisognerebbe alzare gli scudi per blogger meno fortunati dei giornalisti famosi, come il giovane che fu querelato dal Trota per un diario “satirico” intitolato “i diari segreti di Renzo Bossi”. Bisognerebbe querelare il padre, allora, che gli ha affibbiato proprio quel nomignolo: “non è un delfino, al massimo una trota!”.

Bisognerebbe proporre una patente a punti per le bufale: superato un certo numero una testata dovrebbe chiudere o versare una quota in beneficenza che verrebbe depositata come “cauzione” quando si registra in tribunale: questa potrebbe essere una soluzione per una vera, libera e corretta informazione.
Si ricorda infine agli entusiasti che sicuramente non hanno avuto modo di leggere la sentenza (perché ancora non è ancora depositata) che in Italia non vige il sistema giuridico che si vede nei film americani con il “precedente” invocato a squarciagola dal secchione mangia-scartoffie di turno e il principio dello “stare decisis”, e che non si può delegare alla magistratura quello che dovrebbe fare la politica, e che prima di lanciarsi nelle spiegazioni più disparate (chi dice che la Cassazione ha tenuto conto della periodicità, chi come il legale della richiesta di fondi per l’editoria, chi come la rivista “Vanity Fair” che afferma “semplicemente la Cassazione ha detto che un blog e un giornale sono due cose diverse”) bisognerebbe aspettare la pubblicazione della sentenza, e non solo il dispositivo.

Si spera quindi, come ha “promesso” il politico (o aspirante paladino della libera informazione pronto per il nuovo listone societario civile?) che il legislatore intervenga al più presto per tutelare i siti web che fanno informazione esprimendo delle idee, anche senza essere giornalisti e senza avere le tutele della stampa, al contrario di tante testate che vivono di “news” e non approfondiscono i problemi, cioè non fanno informazione.
Per esempio, oltre che sulla natura di siti e blog, bisognerebbe intervenire anche sul rapporto tra web e diffamazione a mezzo stampa: è possibile e giusto che un post su facebook sia equiparabile alla diffamazione di cui si rende ipoteticamente responsabile un giornale che vende milioni di copie e che riceve milioni di visualizzazioni giornaliere sul suo sito?
Sono tanti i problemi che bisognerebbe affrontare, per questo bisogna restare vigili, informati e non cullarsi sugli allori di Pirro.

Il testo della legge 6272001 http://www.camera.it/parlam/leggi/01062l.htm

Schermata del blog (con articoli condannati annessi sulla magistratura ragusana) recuperata tramite il servizio “macchina del tempo del web”: a volte gli oscuramenti non bastano http://web.archive.org/web/20040704042414/http://www.accadeinsicilia.net/accade%20in%20sicilia.html

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *