Il contributo soggettivo è dovuto da ogni iscritto alla Cassa (praticanti abilitati al patrocinio e avvocati) nella seguente misura:
13% a decorrere dal 1/1/2009 (mod. 5/2010) sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI)
3% relativamente alla parte di reddito netto professionale eccedente il tetto pensionabile.

È comunque dovuto il contributo minimo (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) che viene riscosso tramite avvisi di pagamento MAV (bancari o postali), ad eccezione dei pensionati di vecchiaia, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivono alla Cassa, con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età e che abbiano presentato la relativa istanza a partire dal 1/1/2009, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.

Tutti gli iscritti alla Cassa (Praticanti abilitati, Avvocati e pensionati di invalidità) devono corrispondere il contributo soggettivo minimo (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI € 2.100,00 per l’anno 2010).

I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivano alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età e che abbiano presentato la relativa istanza a partire dal 1/1/2009, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo (€ 1.050,00 per l’anno 2010) per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.

Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti a versare, a decorrere dal 1/1/2010, un contributo soggettivo modulare obbligatorio MINIMO che per l’anno 2011 è fissato in misura pari ad € 180,00.

Detto contributo non deve essere corrisposto dai pensionati, fatta eccezione per i pensionati di invalidità.

I praticanti con abilitazione al patrocinio e gli avvocati che si iscrivano alla Cassa con decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età, hanno diritto di fruire della riduzione del 50% del contributo soggettivo MINIMO modulare obbligatorio per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% (in luogo del 2%) a decorrere dal 1/1/2010 (mod. 5/2011) relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l’importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA – legge 22 marzo 1995 n. 85) a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore.

Il contributo integrativo è ripetibile nei confronti del cliente e va, quindi applicato, nella nuova misura del 4% (anzichè del 2%) a tutte le fatture emesse dal 1/1/2010.

È comunque dovuto il contributo integrativo minimo da tutti gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati di vecchiaia, dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e dei praticanti abilitati al patrocinio per il periodo di iscrizione corrispondente al praticantato.

Il contributo integrativo minimo per l’anno 2010 é pari a € 550,00 (cfr. TABELLA CONTRIBUTI/REDDITI) .

Il pagamento deve essere effettuato tramite MAV con le stesse modalità e termini stabiliti per la corresponsione del contributo soggettivo minimo obbligatorio di base.

Sono esonerati dal pagamento di tale contributo minimo i praticanti abilitati per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con il praticantato e gli avvocati per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi.

Tale contributo minimo viene riscosso tramite avvisi di pagamento MAV (bancari o postali).

A decorrere dal 1/1/2010, gli avvocati sono esonerati dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di iscrizione alla Cassa coincidente con i primi cinque anni di iscrizione agli albi, in luogo dei tre anni previsti dalla previgente normativa, indipendentemente dall’età.

È dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa secondo le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi minimi (soggettivo ed integrativo). Detto contributo, applicato per la prima volta nel 1993, é finalizzato alla copertura dell’indennità di maternità erogata in favore delle professioniste iscritte alla Cassa (d.lgs. n.151/2001, come modificato dalla legge n. 289/2003). Per l’anno 2011 , tale contributo é fissato in € 158,00.

Oltre il tetto massimo e per redditi elevati e’ previsto il contributo di solidarieta’ del 3 per cento.

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