L’iscrizione alla propria casa di previdenza diviene obbligatoria al superamento di determinati limiti fissati da ciascun istituto, cio’ non toglie che l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata o commercianti dell’Inps permane al solo verificarsi del presupposto dato dall’esercizio di un’attivita’.

Fioccano quindi iscrizioni di ufficio da parte dell’Inps per quei professionisti, che non avendo superati i suddetti limiti, non si sono iscritti presso la propria cassa di previdenza in attesa di periodi piu’ floridi per la loro attivita’ professionale. La disposizione impone quindi una seria riflessione sulla valutazione della convenienza di una prematura iscrizione presso la propria cassa di previdenza anche nel caso in cui tali limti non vengano superati a tutto vantaggio della continuita’ ed anzianita’ contributiva. A tale aspetto se ne aggiunge un altro non meno significativo dato dal differenziale esistenti tra i due minimali contributivi, Inps e Cassa di Previdenza Forense, a tutto vantaggio di quest’ultima. Quindi la prematura iscrizione alla propria Cassa di Previdenza determinerebbe un risparmio contributivo, almeno sul minimale, oltre ai maggiori versamenti che deriverebbero dall’applicazione in parcella del contributo integrativo a carico dei committtenti pari al 4%.