Passo indietro da parte dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni. Dopo un dibattito preliminare costellato da attacchi di hackering contro il sito di AgCom, esautorazioni a sorpresa e dimissioni all’ultimo minuto, con 200.000 mail di dissenso inviate all’Autorità tramite la rete Avaaz, una petizione che ha raccolto 18.000 firme e 15.000 persone collegate in streaming per l’evento di protesta alla vigilia della votazione “La Notte della Rete”, è stata finalmente approvata una delibera che per molti versi viene incontro alle critiche avanzate ma non ne coglie la richiesta fondamentale: un intervento legislativo di riforma sul diritto d’autore.

 

Secondo il vecchio e controverso testo sulla difesa del diritto d’autore online, se i titolari di diritti di un contenuto audiovisivo avessero riscontrato una violazione di copyright su un qualunque sito (senza distinzione alcuna tra portali, banche dati, siti privati, blog, a scopo di lucro o meno) avrebbero potuto chiederne al gestore del sito la rimozione entro 48 ore. In caso di inadempienza del sito, il titolare ha la possibilità di sporgere denuncia all’AgCom, invece che agire per via giudiziaria. Entro cinque giorni l’Autorità avrebbe dovuto effettuare “una breve verifica in contraddittorio con le parti”, cioè il richiedente e i gestori della piattaforma: l’autore del reato non aveva la possibilità di essere chiamato in giudizio. Paradossalmente i bloggers avrebbero avuto il vantaggio relativo di essere contemporaneamente autori e gestori, e quindi di poter difendere in prima persona il proprio lavoro. Esautorando il sistema giudiziario, all’Agcom sarebbe spettato il giudizio a stretto giro sull’effettiva violazione, l’ordine di rimozione del contenuto lesivo e il successivo monitoraggio del sito web per l’applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di nuove violazioni (cifra standard: 250.000 euro). Per i siti con server localizzati all’estero, «in casi estremi [sito finalizzato unicamente o prevalentemente alla diffusione di contenuti illegali] e previo contraddittorio», AgCom avrebbe ordinato agli Internet Provider «l’inibizione dell’indirizzo Ip del sito», in modo che risultasse irraggiungibile dall’Italia. Una soluzione alquanto drastica finora disposta soltanto dalla Magistratura “per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, o ancora per i casi di pedopornografia”.

Più poteri meno garanzie

piratepoetry-medIl cosiddetto “popolo della Rete” si era subito mobilitato contro quella che sembrava essere una regolamentazione eccessiva nell’indeterminatezza dei siti interessati e del metro di giudizio; ma soprattutto eccessiva nell’evidente ampliamento dei poteri dell’Agcom. Per legge, all’Autorità Garante nelle Comunicazioni spetta il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini. La difesa del diritto d’autore online sarebbe dunque al di fuori dei compiti statutari, non fosse per la delega ricevuta dal decreto legislativo Romani sulle tv del marzo 2010 di emanare un Regolamento a tal proposito. Decreto anch’esso controverso, poiché ha forzosamente applicato le norme sulla riproduzione del copyright nella televisione al web. Delega invece apertamente incostituzionale in quanto attinente a diritti delle persone (in questo caso l’art 21 sulla libertà di espressione), di competenza del Parlamento. In merito a febbraio era stata chiesta un’interpellanza urgente del deputato Roberto Cassinelli (Pdl) sottoscritta da 45 parlamentari di tutte le forze politiche, a cui si era aggiunta pochi giorni prima della votazione la richiesta di un’audizione urgente del Presidente Calabrò presso la Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni del Senato. Ed era intervenuto anche l’avvocato generale presso la Corte di giustizia europea, Pedro Cruz Villalon, richiamando l’attenzione sull’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per il quale «eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge». La stessa petizione di protesta (proposta da Adiconsum, Agorà Digitale, Altroconsumo, Assonet-Confesercenti, Assoprovider-Confcommercio, Studio Legale Sarzana tramite il movimento creato ad hoc Sitononraggiungibile.it) chiedeva appunto all’AgCom di effettuare una moratoria sulla nuova regolamentazione e riportare la questione al Parlamento, chiamato da più voci e da molto tempo ad esprimersi sulla riforma del diritto d’autore.

Ruoli e competenze
Oltre che rispetto al Parlamento, si erano palesate incongruità di competenza anche rispetto agli organi giudiziari. La definizione del “ diritto d’autore- aveva fatto notare il Professore Juan Carlos De Martin, su La Stampa (docente di Internet e società presso il Politecnico di Torino)- è di una complessità a volte notevole […] E’ davvero concepibile che possa essere un organo amministrativo, per di più con tempi molto stretti, a decidere, per esempio, se un cittadino possa pubblicare o meno sul suo blog l’estratto di una trasmissione di informazione televisiva per finalità di discussione? […] Inoltre, è in grado l’Agcom di gestire potenzialmente migliaia di richieste di intervento? “. Che dire poi dell’inesistenza di meccanismi di trasparenza che garantissero la piena comprensione delle scelte prese dalla Consulta AgCom? L’unica possibilità di appello per i siti soggetti a rimozione selettiva e ad oscuramento era di rivolgersi al Tar Lazio. Alla Magistratura veniva così delegato lo scomodo compito di organo di controllo ex post.

 

diritto-autore_leggeIl nuovo testo
Mercoledì 6 luglio invece è stato approvato a larga maggioranza un testo differente. Il tempo del contraddittorio è stato allungato a 10 giorni (nessun cambiamento circa gli agenti); ed è stata esplicitata la natura commerciale dei siti oggetti dell’attenzione dell’AgCom: si fa infatti eccezione per i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro, per i casi che rientrano nel “fair use” (citazioni per diritto di cronaca, commento o critica; scopi scientifici, didattici e letterari) e in cui (a giudizio di Agcom) la “riproduzione parziale, per quantità e qualità, non nuoccia alla valorizzazione commerciale dell’opera”. Per quanto riguarda l’oscuramento dei siti esteri, AgCom è tenuta a dare agli Internet Provider avviso e non più ordine di rimozione e ricorrere alla Magistratura in caso di loro inadempienza.

Intanto è stata confermata la ricerca di istituti contrastivi alla pirateria online. La finalità ultima della citata delibera era e rimane infatti “di agevolare l’accesso ad internet e di favorire la diffusione di un’offerta legale di contenuti a prezzi accessibili a tutti [come Itunes]”; né alcuno ne aveva messo in discussione l’urgenza e la validità.

Nella sua scorsa Relazione Annuale, a sostegno della necessità di una Regolamentazione di “frontiera”, il Presidente AgCom Corrado Calabrò aveva segnalato due primati persistenti dell’Italia: essere agli ultimi posti del ranking UE sull’accesso a internet, e ai primi posti a livello mondiale per la pirateria informatica e audiovisiva. In particolare, il Governo degli Stati Uniti ci ha inserito nella watch list dei Paesi dove maggiore è l’incidenza della pirateria: non a caso, l’amministrazione Obama ha fortemente caldeggiato l’approvazione della nuova delibera, che si orientava verso il modello notice and take down adottato già da Francia, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti ( a seguito però di una consultazione parlamentare che invece è incomprensibilmente assente in Italia).

Sempre alla fine del 2010, l’Autorità Antitrust, tramite il suo Presidente Antonio Catricalà, aveva fatto anch’essa presente la necessità di una riforma della ormai vetusta legge sul diritto d’autore del 1941. La spiccata convergenza tra settore televisivo e settore delle telecomunicazioni, tanto infrastruttura passiva tanto fornitore di servizi e contenuti di alto valore aggiunto, incide senza dubbio sulle dinamiche concorrenziali degli operanti nel settore, creando non pochi squilibri. La lenta dissoluzione dell’intermediazione editoriale e la crescente facilità di accesso e manipolazione dei più diversi tipi di contenuto pongono questioni rilevanti riguardo alla proprietà intellettuale delle opere e alla sua protezione, dato che le forme tradizionali di tutela – flussi audiovisivi definiti ed identificati da un marchio (radio e televisione) o prodotti fisici che assemblano conoscenze (libri, giornali) – perdono efficacia nel mondo internet. Inoltre, come ha dichiarato la europarlamentare Silvia Costa (PD/S&D), “i grandi provider Over-the-Top, tutti americani, [Google, Facebook, Youtube..] attraggono clienti con contenuti spesso illegali. Sugli utili delle loro attività, non pagano tasse in Europa. Con contenuti e utenti europei generano ricchezza in USA. E’ ora di finirla. Quanto ha fruttato a questi imprenditori americani il ritardo europeo nel darsi un assetto?”.

 

È tempo di una regolamentazione efficace
Tutti d’accordo insomma sulla necessità di una nuova regolamentazione. Tant’è che la delibera proposta a consultazione pubblica l’anno scorso aveva riscosso pareri nel complesso positivi, non fosse che per l’attribuzione alla Autorità di prerogative della Magistratura nei termini di definizione della violazione del copyright, unica nota stonata del testo. L’Autorità per il resto si proclamava “promotrice di un dibattito con il mercato aperto ad ogni scenario per riformare l’impianto normativo attuale”, individuando tra le varie ipotesi anche quella delle licenze collettive estese e addirittura sottolineava che “l’approccio fondato su meri divieti e sanzioni per la repressione delle violazioni del diritto d’autore si è rivelato fino ad oggi poco efficace a garantire una giusta tutela degli autori e degli utenti”. All’epoca, la soluzione più efficace sembrava essere la diffusione di una cultura dell’accesso legale ai contenuti digitali. Un anno dopo, una delibera dagli intenti completamente opposti viene frettolosamente spinta verso l’approvazione definitiva, costellata da veri e propri colpi di scena. A maggio l’Autorità ha sostituito senza preavviso e motivazione dal ruolo di relatore del provvedimento il commissario Nicola D’Angelo, che si era dichiarato contrario alla nuova impostazione e all’introduzione di un ruolo regolatore dell’Autorità, finora semplice organo di vigilanza. Come riporta sul suo blog Luca Nicotra, Segretario nazionale di Agorà Digitale, durante un colloquio con le associazioni Calabrò ha commentato a riguardo: “Siccome avevo sentito che D’Angelo voleva dimettersi, l’ho anticipato e l’ho licenziato io”. Veramente una Regolamentazione Amministrativa di “frontiera”. Alla fine, per evitare strumentalizzazioni, sono state fatte seguire, alla vigilia dell’approvazione, le dimissioni dell’altro relatore, Gian Luigi Magri (peraltro smentite il giorno dopo: Magri firmerà il provvedimento).

Come cambierà il diritto d’autore?
diritto-autoreAdesso seguiranno 60 giorni di consultazione pubblica, durante i quali l’Agcom ascolterà i pareri di qualsiasi utente o soggetto, e poi passerà alla delibera definitiva. Mentre si attende settembre, l’Autorità ha inviato “una segnalazione al Governo al fine di far predisporre una norma relativa all’estensione di potere al fine di esercitare direttamente poteri inibitori”. Più che “un testo altamente riconsiderato”, come l’ha definito Calabrò, la delibera provvisoriamente approvata sembra un escamotage per smorzare i toni della protesta: le critiche del movimento Sitononraggiungibile.it e del mondo giuridico-politico non sono state evidentemente prese in considerazione nella loro essenza, cioè quella di apertura in sede parlamentare di un dibattito sul diritto d’autore. 

In questo, sarà di ispirazione il Piano d’azione avviato a maggio scorso dalla Commissione Europea per la riforma delle disposizioni riguardanti il diritto di proprietà intellettuale orientato verso una gestione multiterritoriale collettiva efficiente del copyright, capace di garantire i giusti riconoscimenti e investimenti agli autori e contemporaneamente promuovere il più ampio accesso possibile a beni e servizi protetti dal copyright stesso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *