La Cassazione ribadisce, con recenti sentenze, la necessità di una adeguata organizzazione per far scattare l’obbligo al versamento dell’imposta. Ma un conto è la giurisprudenza, altro la realtà.

A beneficiare di questa ormai stabile giurisprudenza, in teoria, sono tutti gli autonomi appartenenti a tutte le categorie. Escluse le società, naturalmente, che per definizione possiedono una organizzazione.
Ma se questa è la teoria, la pratica è ben diversa.
Le ditte individuali si interrogano sulle modalità esistenti per sottrarsi al prelievo nel rispetto della vigente normativa insieme ai liberi professionisti. In effetti a ben vedere la normativa vigente non lascia alcuna strada “senza rischi” a chi non si ritiene essere tra i soggetti sottoponibili al prelievo.
La prima strada sarebbe quella di non compilare la dichiarazione Irap, ritenendosi esclusi dai soggetti passivi dell’imposta, con il rischio di vedersi accertare oltre all’imposta non dichiarata anche le sanzioni per l’omessa dichiarazione.
La seconda strada si sostanzia nel dichiarare l’imposta a debito, effettuare i relativi versamenti e successivamente chiedere a rimborso le imposte versate. In tal caso si eviterebbero sanzioni ed interessi sul prelievo ma si allungherebbero i tempi per la restituzione dei prelievi.
L’ultima strada, fortemente sconsigliabile, potrebbe prevedere la presentazione della dichiarazione, il mancato pagamento delle relative imposte e la successiva opposizione agli atti della riscossione.
In tale ultimo caso si finirebbe comunque con il pagare, per giunta anche sanzioni ed interessi per i mancati pagamenti, magari perché sottoposti ad esecuzione forzata da parte del concessionario, oltre a sopportare i costi dei relativi procedimenti giurisdizionali. In conclusione sta al singolo scegliere la strada più congeniale a sé e alla sua situazione, sperando nell’arrivo a breve di approfondimenti normativi e regolamentari da parte della P.A.

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