Per la scelta della tassazione unica sugli affitti abitativi è d’obbligo la raccomandata agli inquilini per la rinuncia all’adeguamento del canone, il meccanismo di calcolo per la convenienza passa dalla valutazione sulla composizione dei redditi percepiti a quella sulla propria aliquota marginale fino al confronto con l’aliquota secca sulle cedolare al posto della tradizionale Irpef e addizionali regionali e comunali.
Aspetto da non sottovalutare è dato dalla obbligatorietà della rinuncia all’adeguamento Istat dei contratti di fitto e dell’aumento di questi ultimi negli anni successivi derivanti da apposite clausole contrattuali. Tale dato va depurato dal mancato versamento dell’imposta di registro per tutta la durata della locazione, che come si sa, è al 50 per cento a carico dei proprietari e degli inquilini.
L’opzione è a dire il vero ritrattabile anno per anno nel caso in cui il proprietario, al nuovo esame di convenienza trovi, vantaggiosa la tassazione tradizionale.
Ulteriori aspetti da considerare sono dati dall’inasprimento delle sanzioni previste in caso di fitti non dichiarati, quasi tutte a discapito dei proprietari. Queste ultime arrivano alla determinazione, in caso di denuncia da parte dell’inquilino, di un canone “d’ufficio” circa cinque volte minore di quello di mercato, per tutta la durata della locazione, quattro anni più quattro. L’idea non sempre condivisibile, è quella di innescare un corto circuito tra proprietari ed inquilini volto allo sgretolamento del muro di omertà ai quali soggiacevano gli ultimi nel caso in qui i proprietari inserissero, tra le condizioni di stipula del contratto di fitto, quella di dichiarare un canone ridotto o nullo. Ora la situazione sembra cambiata in modo radicale e, forse, sperequato a tutto vantaggio degli inquilini, i quali sono dotati di un’arma, che se utilizzata in malafede, non lascia margini sufficienti di difesa ai proprietari di fabbricati.

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