Una lettrice ci segnala che Facebook e diversi altri siti on line stanno rilanciando, per l’ennesima volta, una notizia falsa. Non è una novità, naturalmente, ma in questo caso vale la pena di spiegare di cosa si tratta.

Secondo alcune associazioni di consumatori sarebbe possibile ricevere il rimborso dell’Iva pagata negli ultimi 10 anni sulla tassa per la rimozione rifiuti. “La Cassazione ha riconosciuto che l’Iva non è dovuta”, strilla la notizia diffusa dai deficienti di turno.

Vediamo come stanno le cose: la Corte costituzionale, e non la Cassazione, con la sentenza 238 del 2009, dunque di quasi tre anni fa, disse che la “Tassa di Igiene Ambientale”, che veniva applicata da alcuni comuni del Trentino, per come era strutturata doveva considerarsi un tributo e non un corrispettivo di un servizio (perché comprendeva diverse voci, oltre alla rimozione rifiuti) e perciò non poteva essere assoggettata a Iva.

Già dopo quella sentenza però l’agenzia delle entrate si affrettò a precisare, con una circolare, che una cosa era la Tarsu, ossia la tassa sui rifiuti, che NON aveva natura tributaria ma di corrispettivo di un servizio, e come tale bisognava sottoporla a Iva, altra cosa era la Tia. Aggiungendo peraltro che comunque loro, quelli dell’agenzia, ritenevano che anche la Tia, nonostante la sentenza della Consulta, non fosse un tributo. Insomma, dissero che i comuni potevano fregarsene della sentenza. Ovviamente i comuni ebbero qualche perplessità e da allora in poi moltissime amministrazioni, di quelle che hanno la Tia, non applicano l’Iva (bisogna ammettere che in questi casi di rimborsi del pregresso nemmeno a parlarne, a meno che non si fa causa. Però, attenzione, anche con una causa il rimborso non è scontato vista la diversità di opinioni tra Fisco e Consulta).

Sia come sia (o meglio… Tia come Tia), i comuni che applicano la tarsu continuano a calcolare anche l’Iva perché su questa nessuno si è mai pronunciato, meno che mai la Cassazione.
Va detto però che con la legge Finanziaria di dicembre scorso la questione dovrebbe essere risolta visto che la famosa IMU comprende, o dovrebbe comprendere, secondo le intenzioni, anche la tassa sui rifiuti. E l’IMU, per espressa definizione della stessa legge, è un tributo e dunque l’Iva non si applica.

Per quanto riguarda specificamente la possibilità di ottenere rimborsi dell’Iva sulla tarsu, ci sono moltissime sentenze di giudici di pace, alcune lo riconoscono, altre no. E per il momento nessuno ha presentato ricorso in Cassazione né contro le sentenze che lo riconoscono, né contro quelle che non lo riconoscono.

Insomma: tutti possono chiederlo, il rimborso, facendo causa al comune davanti al giudice di pace, ma non è detto che tutti lo ottengano.

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