Le normativa vigente tutela le assenze del lavoratore per il caso della malattia del figlio comprendendovi anche il successivo periodo della convalescenza. Tale tutela riguarda sia i figli biologici sia quelli in adozione o affidamento anche se, per le due fattispecie, sono previsti tempi e modalità differenti di astensione dal lavoro anche con riferimento all’età dei figli.

Infatti, per i figli naturali fino a tre anni, uno dei due genitori (in alternativa all’altro) ha diritto di astenersi dal lavoro per tutti i giorni di malattia del bambino mentre, fino a otto anni d’età, ha diritto di astenersi nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.

Invece, per i figli adottivi o affidati fino a sei anni d’età, l’assenza da lavoro dei genitori – alternativamente tra loro – può essere prolungata senza limiti di durata; oltre i sei anni e fino agli otto, di contro, spettano solo cinque giorni lavorativi di astensione all’anno. Inoltre, data la peculiarità della situazione, nel caso in cui l’ingresso del figlio adottivo o affidato nel nucleo familiare avviene quando lo stesso ha un’età compresa tra i sei ed i dodici anni, i genitori (sempre in alternativa) hanno diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni all’anno e per i primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Per l’utilizzo di tali giorni di assenza dal lavoro il dipendente dovrà produrre al proprio datore di lavoro la certificazione dello stato di malattia del bambino unitamente ad un’autocertificazione che attesti che l’altro genitore, per il medesimo evento, non sta usufruendo dello stesso beneficio.
In conclusione, è opportuno però evidenziare come i giorni o i periodi di assenza per malattia del figlio di cui sopra – salva diversa e migliorativa disciplina dettata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicata dal datore di lavoro del genitore-lavoratore – sono giorni di assenza non retribuiti.

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